Crediti privilegiati, moratoria di due anni per i debiti a rate

di Barbara Weisz

30 Luglio 2026 11:02

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Il biennio segna l'avvio delle rate, gli interessi legali maturano durante la sospensione e il piano che li omette non supera l'omologazione in tribunale

Due anni senza versare una rata ai creditori ipotecari e privilegiati e poi la ripartenza secondo il piano concordato di composizione della crisi: la moratoria prevista per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore funziona infatti come una sospensione temporanea e non obbliga il debitore a saldare l’intero credito garantito entro il biennio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 11676/2026.

In sintesi:

  • la moratoria è disciplinata dall’art. 67, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019, riformato dall’art. 19 del DLgs. 136/2024);
  • la procedura spetta al consumatore come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del Codice;
  • la moratoria biennale configura una sospensione dei pagamenti e si applica al consumatore per debiti personali;
  • il biennio segna l’avvio delle rate ai creditori privilegiati, non il termine per il saldo integrale del credito;
  • gli interessi legali maturano durante la sospensione e vanno computati nella proposta ed il piano che li omette non supera l’omologazione.

La moratoria biennale è una sospensione dei pagamenti

Il termine di due anni indica il momento a partire dal quale il debitore deve cominciare a pagare i creditori privilegiati, senza imporre l’estinzione integrale del debito entro quella data. La norma consente alla proposta di prevedere «moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento», ed è proprio sul significato di quella formula che si era creata la divisione. Per i giudici di legittimità il legislatore ha voluto concedere al debitore un «periodo di grazia», al termine del quale i versamenti iniziano secondo le modalità del piano. La lettura opposta, che trasformava il biennio in scadenza per il saldo integrale, renderebbe inattuabile la maggior parte dei piani costruiti sul reddito del debitore.

Nel caso trattato, il Tribunale di Napoli aveva omologato la proposta, la Corte d’appello aveva accolto il reclamo dei creditori aderendo alla lettura rigorosa del termine. La Cassazione ha poi respinto il ricorso del debitore correggendo però in diritto la motivazione dei giudici di merito su questo profilo.

Il piano del consumatore riguarda i debiti personali

Lo strumento è riservato al consumatore, cioè alla persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. La definizione del Codice include anche il socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali: il socio di una società di persone può quindi presentare una proposta per il mutuo di casa o per i finanziamenti personali, lasciando fuori l’esposizione della società.

Chi ha invece debiti nati dall’attività d’impresa o professionale, o una posizione mista, deve percorrere la strada del concordato minore, che il Codice esclude espressamente per il consumatore. La distinzione conta perché le due procedure hanno regole diverse sul voto dei creditori e sul trattamento dei crediti garantiti, e un errore nella scelta iniziale porta all’inammissibilità della domanda.

Gli interessi legali maturano durante la sospensione

La sospensione dei pagamenti non congela il debito. Gli interessi legali continuano a decorrere sui crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca per tutta la durata della moratoria, e la proposta deve computarli. Il loro versamento può essere differito insieme al capitale, così che il debitore attraversi il biennio senza esborsi, con l’onere che si accumula e confluisce nel monte da soddisfare a partire dalla prima rata.

Il costo della moratoria sul piano di rientro

Il tasso legale è fissato all’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 dal decreto del Ministero dell’economia del 10 dicembre 2025. Applicato a interesse semplice su un biennio pieno, l’onere aggiuntivo cresce in proporzione al credito garantito.

Credito privilegiato Interessi legali su 24 mesi
20.000 euro 640 euro
50.000 euro 1.600 euro
100.000 euro 3.200 euro
150.000 euro 4.800 euro

L’effetto sulla rata è più visibile su un esempio. Un credito ipotecario di 100.000 euro da soddisfare integralmente in un piano di otto anni dall’omologazione, con tasso legale invariato, si traduce in 96 versamenti mensili da 1.041,67 euro se il piano parte subito. Con una moratoria di 24 mesi i primi due anni sono liberi da esborsi, poi il debitore ha 72 mesi per pagare 103.200 euro: la rata sale a 1.433,33 euro, quasi 400 euro al mese in più. Il respiro iniziale si paga con una fase finale più pesante, e la scelta della durata della moratoria va calibrata sulla capacità reddituale attesa nel periodo successivo.

La proposta senza interessi è respinta

Il ricorso del debitore, nel caso in oggetto, è caduto proprio su questo punto. Il piano non prevedeva il calcolo degli interessi legali sui crediti garantiti, e su quel profilo la Corte d’appello aveva deciso correttamente.

Prima del deposito della domanda presso l’organismo di composizione della crisi, la proposta va verificata su alcuni elementi:

  • la durata della moratoria, che non può superare i due anni dall’omologazione;
  • l’indicazione della data di avvio dei versamenti ai creditori privilegiati, successiva alla moratoria;
  • il computo degli interessi legali maturati sul periodo di sospensione, anche quando il pagamento è differito;
  • l’attestazione dell’organismo sul soddisfacimento dei creditori garantiti in misura non inferiore al ricavato della liquidazione dei beni oggetto della prelazione;
  • la sostenibilità della rata post-moratoria rispetto al reddito disponibile del debitore.

Dalla legge 3/2012 al Codice, i tribunali divisi

Il principio ha una radice precisa nella disciplina previgente. Sull’art. 8, comma 4, della legge 3/2012, che prevedeva una moratoria di un anno, la Cassazione aveva già affermato nel 2025 che quel termine individua il momento da cui il debitore deve iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati. Le due disposizioni hanno struttura sovrapponibile e differiscono solo per l’allungamento del termine da uno a due anni.

Nei mesi precedenti l’ordinanza i tribunali si erano orientati in modo divergente: il Tribunale di Bolzano il 16 gennaio 2026 aveva letto il biennio come termine iniziale, quello di Napoli Nord il 2 febbraio 2026 lo aveva considerato limite finale per il pagamento. Il principio di diritto ora enunciato dalla Suprema Corte offre agli organismi di composizione della crisi e ai professionisti un riferimento stabile per la costruzione delle proposte di sovraindebitamento, in una fase in cui il ricorso a questi strumenti cresce ma copre ancora una frazione della platea potenziale.