Rateizzazione AdER e crisi d’impresa: l’opzione non è un addio alle tutele

Risposta di Anna Fabi

17 Febbraio 2026 09:24

Claudio chiede:

Per una richiesta di una rateizzazione AdER per importi fino a euro 120.000,00 mi è richiesto di firmare un modulo in cui dichiaro che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione , una istanza di transazione su crediti tributari e contributivi, una domanda di concordato preventivo, oppure un accordo o piano di composizione della crisi da sovraindebitamento. Se lo firmo, mi sarà poi preclusa la possibilità di intraprendere le azioni citate?

La richiesta di una rateizzazione delle cartelle per importi fino a 120.000 euro segue una procedura semplificata che richiede la sottoscrizione di specifiche dichiarazioni sostitutive. Il timore che firmare tale modulo possa “blindare” il contribuente, impedendogli di accedere in futuro agli strumenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), è molto diffuso ma giuridicamente infondato.

La sua richiesta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è dunque un impegno di rinuncia futura ad altri strumenti di gestione del debito, bensì una attestazione dello stato attuale al momento della domanda.

La rateizzazione AdER non vincola il concordato

Il modulo di rateizzazione (solitamente il modello R1) richiede di barrare una casella in cui si dichiara che, al momento della richiesta, non è stato depositato un accordo di ristrutturazione, né una domanda di concordato o un piano di sovraindebitamento. È fondamentale comprendere che questa è una dichiarazione di fatto riferita al presente: il contribuente sta dicendo che, “ad oggi”, non ha attivato tali procedure.

Sotto il profilo legale, la sottoscrizione non comporta alcuna rinuncia a diritti indisponibili o a tutele previste dalla legge. Se le condizioni economiche dovessero peggiorare dopo l’ottenimento della rateizzazione, o se il piano di rientro ordinario si rivelasse insufficiente, la possibilità di intraprendere una delle azioni citate nel modulo resta pienamente garantita. La legge non può impedire a un soggetto in crisi di accedere agli strumenti di risanamento previsti dall’ordinamento.

Cosa succede se si avvia una procedura di crisi dopo la rateizzazione

Qualora il contribuente decidesse di avviare un accordo di ristrutturazione o un piano di sovraindebitamento mentre è in corso una rateizzazione AdER, il piano di rateizzazione originario verrebbe semplicemente assorbito o superato dalla nuova procedura. In particolare:

  • sospensione dei pagamenti, l’apertura di una procedura di crisi spesso comporta il blocco delle azioni esecutive e dei pagamenti dei debiti pregressi, inclusi quelli rateizzati;
  • transazione fiscale, nel contesto del concordato o degli accordi di ristrutturazione, il debito originario può essere oggetto di falcidia o di una diversa dilazione, più favorevole di quella ordinaria;
  • inefficacia del piano precedente, il piano AdER decade o viene rimodulato secondo quanto stabilito dal decreto di omologazione del tribunale.

Compatibilità tra rateizzazione ordinaria e CCII

La clausola inserita nei moduli AdER serve all’esattore per evitare sovrapposizioni burocratiche immediate. Se un’azienda è già in concordato ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), la gestione del suo debito fiscale spetta agli organi della procedura e non può essere risolta con una semplice rateizzazione automatica.

Mettendo a confronto i due strumenti, emergono differenze sostanziali:

  • automatismo, la rateizzazione fino a 120mila euro è un diritto soggettivo del contribuente che dichiara la temporanea difficoltà, senza dover presentare bilanci;
  • tutela legale, gli strumenti per la crisi d’impresa offrono protezione dal pignoramento, cosa che la semplice rateizzazione non garantisce se non dopo il pagamento della prima rata;
  • costi e complessità, la rateizzazione ordinaria è gratuita e immediata, mentre le procedure concorsuali richiedono l’ausilio di professionisti e l’intervento del tribunale.

In conclusione, può firmare il modulo con serenità se, al momento della sottoscrizione, non ha ancora depositato alcuna istanza in tribunale. La firma non pregiudica in alcun modo la possibilità di cambiare strategia difensiva in un secondo momento, qualora la crisi d’impresa o il sovraindebitamento dovessero richiedere soluzioni più drastiche e protettive.

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Risposta di Anna Fabi