Un invito al contraddittorio preventivo può assolvere alla funzione dello schema di atto anche se non reca questa specifica dicitura, purché permetta al contribuente di conoscere gli elementi della contestazione e di esercitare effettivamente il diritto di difesa. È l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 1, con la sentenza n. 8483/2026 depositata il 1° giugno 2026, relativa a un accertamento fiscale per abuso del diritto.
Requisiti del contraddittorio secondo lo Statuto del Contribuente
L’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000 sullo Statuto del contribuente stabilisce che gli atti recanti una pretesa impositiva soggetti alla disposizione devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per consentire il confronto, l’Amministrazione comunica lo schema di atto con modalità idonee a garantirne la conoscibilità e assegna un termine complessivamente non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto conclusivo non può essere adottato prima della scadenza del termine e deve motivare il mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
L’invito al contraddittorio può sostituire lo schema di atto
La pronuncia riguarda l’equivalenza funzionale tra invito e schema di atto pur non eliminando l’obbligo del confronto preventivo. Per i giudici romani, la denominazione formale del documento non determina da sola la validità dell’invito al contraddittorio. Nel caso esaminato, l’invito notificato non aveva la veste formale dello schema di atto previsto dall’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, ma ne riproduceva sostanzialmente finalità ed effetti, consentendo alla contribuente di presentare una memoria difensiva articolata. L’elemento valutato dalla Corte è l’effettiva possibilità offerta al contribuente di conoscere la pretesa e rappresentare le proprie ragioni.
Nel caso trattato, il contraddittorio è stato dunque considerato valido sebbene poi la pretesa tributaria sia stata annullata nel merito.
Abuso del diritto e richiesta di chiarimenti
Nel procedimento esaminato dalla CGT di Roma, era contestato anche l’abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000. Il comma 6 richiede che l’accertamento sia preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, con l’indicazione dei motivi per i quali l’Amministrazione ritiene configurabile la condotta abusiva.
Nel caso concreto, l’invito non utilizzava espressamente la formula “abuso del diritto”. La Corte ha tuttavia ritenuto che il suo contenuto rendesse riconoscibili gli elementi alla base della successiva contestazione della Regione Lazio e potesse quindi assolvere anche alla funzione della richiesta di chiarimenti prevista dall’articolo 10-bis.
Invito al contraddittorio, requisiti della notifica
La sentenza impone di guardare al contenuto del documento e agli effetti prodotti sul diritto di difesa del contribuente. Per valutare se il contraddittorio sia stato effettivamente garantito occorre verificare:
- che l’invito renda riconoscibili gli elementi sostanziali della contestazione fiscale che l’Amministrazione intende sviluppare;
- che il contribuente disponga del termine previsto per presentare le proprie osservazioni e possa accedere agli atti del fascicolo nei casi contemplati dalla disciplina;
- che il contenuto della comunicazione consenta una difesa informata ed effettiva, fornendo gli elementi necessari per comprendere la pretesa;
- che l’accertamento definitivo mantenga una coerenza sostanziale con le contestazioni anticipate, così da preservare l’utilità del confronto preventivo;
- che, in presenza di una contestazione di abuso del diritto, siano rispettate anche le garanzie specifiche previste dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
Su quest’ultimo profilo offre un’indicazione utile anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sezione 1, con la sentenza n. 76/2026 depositata il 4 febbraio 2026: l’avviso di accertamento è ritenuto illegittimo se fondato su una contestazione differente rispetto a quella formulata nello schema di atto. L’equivalenza funzionale ammessa dalla sentenza romana richiede quindi che il contribuente abbia potuto confrontarsi sulla medesima pretesa successivamente formalizzata.