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Sanzioni IMU e TARI, il taglio vale solo per le violazioni dal 2027

di Teresa Barone

7 Settembre 2026 09:00

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Omessa dichiarazione al 100% e infedele al 40% con il decreto sul federalismo fiscale, e un ravvedimento che porta la sanzione effettiva sotto il 5%

Il taglio delle sanzioni su IMU e TARI introdotto con la riforma dei tributi locali non tocca le violazioni di quest’anno. Il D.Lgs. 147/2026 abbassa le misure previste per l’omessa e l’infedele dichiarazione e le riserva alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027. Il termine per la dichiarazione TARI si è invece già accorciato a novanta giorni, con effetto dal 12 agosto 2026: chi apre un’attività in autunno può violare un obbligo nuovo sotto il regime sanzionatorio vecchio.

In sintesi:

  • l’omessa dichiarazione IMU e TARI è punita con una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro, in luogo della forbice dal 100% al 200% (art. 12, commi 5 e 6, del DLgs. 7 agosto 2026, n. 147);
  • l’infedele dichiarazione scende al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, contro la precedente forbice dal 50% al 100%;
  • le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (art. 12, comma 9);
  • la dichiarazione TARI va presentata entro novanta giorni dall’inizio del possesso o della detenzione, e nello stesso termine in caso di variazioni (art. 28, che modifica l’art. 1, commi 684 e 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
  • il ravvedimento sui tributi locali non è più precluso dall’avvio dei controlli, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (art. 12, comma 3).

Sanzioni ridotte solo per le violazioni commesse dal 2027

Le nuove misure sanzionatorie su IMU e TARI si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027, secondo la clausola di decorrenza dell’articolo 12, comma 9, del D.Lgs. 147/2026. Per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi le forbici precedenti, anche quando l’accertamento del Comune arriva negli anni successivi. Il criterio è la data della violazione, non quella del controllo.

La tecnica normativa ricalca quella dell’articolo 5 del D.Lgs. 87/2024 sulle sanzioni erariali: una clausola espressa di decorrenza che esclude l’applicazione retroattiva della norma più favorevole, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Chi ha una posizione dichiarativa irregolare nel 2026 non trae quindi alcun vantaggio dall’attendere l’anno prossimo.

Fattispecie e periodo della violazione Sanzione applicabile
Omessa dichiarazione IMU o TARI, violazioni fino al 31 dicembre 2026 dal 100% al 200% del tributo non versato, minimo 50 euro
Omessa dichiarazione IMU o TARI, violazioni dal 1° gennaio 2027 100% del tributo non versato, minimo 50 euro
Infedele dichiarazione IMU o TARI, violazioni fino al 31 dicembre 2026 dal 50% al 100% del tributo non versato, minimo 50 euro
Infedele dichiarazione IMU o TARI, violazioni dal 1° gennaio 2027 40% del tributo non versato, minimo 50 euro

La riduzione più marcata riguarda l’infedele dichiarazione, che passa da una forbice il cui minimo era il 50% a una misura fissa del 40%. Sull’omessa dichiarazione il minimo era già il 100%: cambia il tetto, perché il Comune non può più graduare la sanzione fino al doppio del tributo. Per le posizioni irregolari maturate entro il 2026 la strada alternativa è la definizione agevolata deliberata dal singolo ente. Identico trattamento sanzionatorio è previsto per l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco dall’articolo 12, commi 7 e 8.

Dichiarazione TARI entro novanta giorni dal 12 agosto 2026

Il termine per presentare la dichiarazione TARI è di novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo, e di novanta giorni dalla data delle modifiche in caso di variazione. L’articolo 28 del D.Lgs. 147/2026 sostituisce così i termini dell’articolo 1, commi 684 e 685, della legge 147/2013, che fissavano rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno dell’anno successivo. La disposizione non ha decorrenza differita e opera dall’entrata in vigore del decreto, il 12 agosto 2026.

Per le imprese il restringimento è netto: un’attività avviata a settembre aveva tempo fino al 31 dicembre 2027 per dichiarare, ora ha tempo fino a fine novembre 2026. La combinazione con la decorrenza delle nuove sanzioni produce esiti diversi a poche settimane di distanza, come mostrano due casi di apertura di un’utenza non domestica:

  • detenzione dei locali dal 1° settembre 2026, termine in scadenza il 30 novembre 2026, violazione consumata nel 2026 e sanzione compresa fra il 100% e il 200% del tributo non versato;
  • detenzione dei locali dal 15 ottobre 2026, termine in scadenza il 13 gennaio 2027, violazione consumata nel 2027 e sanzione fissa al 100%.

Nella seconda ipotesi la sanzione massima si dimezza, a parità di condotta. Chi ha aperto locali nella prima parte dell’autunno ha quindi un interesse specifico a verificare la data di decorrenza della detenzione e a presentare la dichiarazione entro il termine, perché l’esposizione al margine discrezionale del Comune vale fino al doppio dell’imposta.

Ravvedimento operoso sui tributi locali con le nuove misure

Il ravvedimento sui tributi locali non è più impedito dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. L’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 147/2026 estende a regioni ed enti locali l’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997, finora riservato ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e dal 1° gennaio 2027 il corrispondente articolo 14, comma 2, del Testo unico sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Il limite invalicabile è la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

Questa parte del decreto non figura fra le disposizioni rinviate al 2027 dal comma 9 ed è quindi applicabile dal 12 agosto 2026. Il contribuente che riceve una lettera di compliance dal Comune, o che sa di essere già stato oggetto di un controllo, conserva la possibilità di regolarizzarsi spontaneamente fino alla notifica dell’atto: una finestra che nella disciplina precedente si chiudeva con la constatazione.

Poiché la riduzione si calcola sul minimo edittale, l’abbassamento della base al 40% si riflette sulla sanzione effettiva dell’infedele dichiarazione. Applicando le frazioni dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 al minimo del 50% e quelle dell’articolo 14 del D.Lgs. 173/2024 alla misura fissa del 40%, il costo della regolarizzazione spontanea è il seguente.

Momento della regolarizzazione e periodo della violazione Sanzione effettiva sull’infedele dichiarazione
Entro novanta giorni dal termine, violazioni fino al 31 dicembre 2026 5,56% del tributo, pari a un nono del minimo del 50%
Entro novanta giorni dal termine, violazioni dal 1° gennaio 2027 4,44% del tributo, pari a un nono del 40%
Entro il termine dichiarativo dell’anno della violazione, violazioni fino al 31 dicembre 2026 6,25% del tributo, pari a un ottavo del minimo del 50%
Entro il termine dichiarativo dell’anno della violazione, violazioni dal 1° gennaio 2027 5% del tributo, pari a un ottavo del 40%
Oltre quel termine, violazioni fino al 31 dicembre 2026 7,14% del tributo, pari a un settimo del minimo del 50%
Oltre quel termine, violazioni dal 1° gennaio 2027 5,71% del tributo, pari a un settimo del 40%

Sull’omessa dichiarazione il quadro è diverso. La regolarizzazione costa un decimo del minimo, quindi il 10% del tributo, e ammette un solo margine di tempo: la riduzione è esclusa quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni, secondo l’articolo 14, commi 1, lettera h), e 6, del D.Lgs. 173/2024. Superata quella soglia il contribuente attende l’accertamento senza poter più rientrare spontaneamente.

Il ravvedimento frazionato non entra nel pacchetto. L’articolo 15, comma 2, del Testo unico lo riserva ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e l’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 147/2026 richiama unicamente le norme che eliminano la preclusione da controlli, senza estendere la disciplina del versamento frazionato. Su IMU e TARI la regolarizzazione va quindi perfezionata in unica soluzione, con imposta, interessi legali e sanzione ridotta versati contestualmente. Chi deve sanare un versamento tardivo e non una violazione dichiarativa trova le modalità nella guida al ravvedimento operoso TARI.

Dichiarazione IMU esclusivamente telematica entro il 30 giugno

La dichiarazione IMU deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti, e costituisce l’unica modalità di assolvimento dell’adempimento dichiarativo. Lo stabilisce il nuovo comma 768-bis dell’articolo 1 della legge 160/2019, introdotto dall’articolo 26 del D.Lgs. 147/2026, che abroga contestualmente i commi 769 e 770.

La dichiarazione conserva efficacia anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati che incidano sull’imposta dovuta. Fino all’adozione del decreto ministeriale che approverà il nuovo modello i contribuenti continuano a utilizzare quelli approvati con i decreti MEF del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023. La via telematica obbligatoria chiude la possibilità di presentazione cartacea allo sportello, prassi ancora ammessa da molti Comuni.