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Sanzioni IMU, cambia l’importo se l’imposta è stata versata

di Anna Fabi

8 Settembre 2026 09:35

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Dal 25% sul versamento tardivo alla forbice fino al 200% sulla dichiarazione omessa, con il caso in cui la sanzione scende al minimo fisso di 50 euro

Le sanzioni IMU non dipendono solo da quanto si è tardato a pagare ma anche da quale obbligo è stato violato. Un versamento tardivo e una dichiarazione mai presentata seguono infatti due discipline separate, con importi che vanno dal minimo fisso di 50 euro fino al doppio dell’imposta non versata. Il caso più penalizzante è quello del contribuente che ha pagato l’imposta ma poi ha dimenticato l’adempimento dichiarativo: in questa fattispecie, la sanzione perde la natura proporzionale.

In sintesi:

  • per l’omesso o insufficiente versamento l’art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 rinvia all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che dopo il D.Lgs. 87/2024 fissa la sanzione al 25% dell’importo non versato;
  • la sanzione scende alla metà per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni e a un quindicesimo per ciascun giorno entro i primi quindici;
  • l’omessa dichiarazione è punita dal 100% al 200% del tributo non versato e l’infedele dichiarazione dal 50% al 100%, con un minimo di 50 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019;
  • se l’imposta è stata versata e manca solo la dichiarazione, la Cassazione (sent. n. 16056 del 9 giugno 2021) ha stabilito che si applica la sanzione in misura fissa e non proporzionale;
  • l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, per l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sanzioni per versamento IMU tardivo o insufficiente

Chi versa l’IMU in ritardo o in misura insufficiente è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato. Il rinvio è quello dell’art. 1, comma 774, della legge n. 160/2019 all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, la cui misura è stata abbassata dal 30% al 25% dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La norma prevede due attenuazioni automatiche, che operano prima e a prescindere dal ravvedimento. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta alla metà, quindi al 12,5%. Per i versamenti effettuati entro quindici giorni la misura già dimezzata è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Su queste basi si innestano poi le riduzioni del ravvedimento operoso IMU, che variano per fascia temporale e vanno calcolate sull’importo così determinato, aggiungendo gli interessi al tasso legale vigente nell’anno del ritardo.

Sanzioni per dichiarazione IMU omessa o infedele

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU comporta una sanzione compresa fra il 100% e il 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre la dichiarazione infedele è punita con una sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro. La fonte è l’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019, che disciplina anche la mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari del Comune, punita da 100 a 500 euro. La forbice lascia al Comune un margine di graduazione: sulla dichiarazione omessa l’ente può chiedere fino al doppio dell’imposta.

Chi presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a trenta giorni beneficia della riduzione alla metà prevista dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che porta la forbice dal 50% al 100% e il minimo a 25 euro. Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 il quadro però cambia: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sostituisce le forbici con misure fisse, il 100% per l’omessa dichiarazione e il 40% per l’infedele. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2026 restano soggette alla disciplina descritta sopra.

=> Sanzioni IMU e TARI, taglio per le violazioni dal 2027

Dichiarazione omessa con imposta versata, sanzione al minimo fisso

Quando il contribuente ha versato correttamente l’IMU e ha omesso soltanto la dichiarazione, la sanzione non si calcola in percentuale ma si applica nella misura fissa di 50 euro. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 16056 del 9 giugno 2021), sul presupposto che una sanzione proporzionale al tributo non versato non ha base di commisurazione quando il tributo è stato interamente pagato.

Il ravvedimento di questa violazione costa un decimo del minimo, quindi 5 euro, che scendono a 3 euro per effetto dell’arrotondamento all’unità di euro previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296/2006 quando la dichiarazione è trasmessa entro trenta giorni dal termine e opera quindi la riduzione alla metà. Chi si accorge dell’omissione e ha già pagato l’imposta ha di fronte una regolarizzazione da poche unità di euro, non da centinaia.

Va considerato però l’effetto di trascinamento. La dichiarazione IMU vale anche per gli anni successivi finché non intervengono variazioni rilevanti, e l’omissione commessa nell’anno dell’evento produce effetti sulle annualità seguenti. Se in una di quelle annualità l’imposta non è stata versata, la sanzione torna proporzionale su quell’anno. Il trattamento dell’omissione ripetuta su più annualità, come violazione unica o come violazioni distinte, è oggetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.

Accertamento del Comune e termini di decadenza

Il Comune notifica l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, secondo l’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Decorso quel termine la pretesa decade, e il termine si calcola sull’anno dell’obbligo, non su quello in cui il Comune si accorge dell’irregolarità.

La notifica dell’atto chiude la via del ravvedimento per la violazione contestata. Restano gli strumenti deflativi previsti dal regolamento del singolo Comune, fra cui l’accertamento con adesione, che gli enti locali possono disciplinare sulla base dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riduzione delle sanzioni nella misura stabilita dal regolamento. Prima di pagare o di impugnare conviene quindi verificare quale disciplina il proprio Comune abbia adottato, perché su questo punto le regole non sono uniformi sul territorio.