Il figlio maggiorenne, anche quando presenta una disabilità, non acquisisce per questo un autonomo diritto all’assegnazione della casa familiare. La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con l’ordinanza n. 24382/2026 del 2 agosto 2026, ha chiarito che il godimento dell’immobile è attribuito al genitore convivente nell’interesse della prole e dipende dalla permanenza della convivenza.
Casa familiare assegnata al genitore convivente
L’assegnazione della casa familiare spetta al genitore che vive con il figlio e tutela l’interesse di quest’ultimo a conservare il proprio ambiente domestico. L’articolo 337-sexies del Codice Civile attribuisce infatti il godimento dell’immobile tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e prevede la cessazione del diritto quando l’assegnatario smette di abitare stabilmente nella casa.
La Cassazione precisa quindi che il provvedimento giudiziale attribuisce al genitore assegnatario il titolo di godimento dell’abitazione. Il figlio beneficia indirettamente della misura, senza diventare personalmente titolare del diritto derivante dall’assegnazione.
Figlio maggiorenne senza titolo autonomo sull’immobile
Quando viene meno la convivenza con il genitore assegnatario, il figlio maggiorenne non può fondare la propria permanenza nell’immobile sul precedente provvedimento di assegnazione. È questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 24382/2026.
La pronuncia riguarda esclusivamente il diritto derivante dall’assegnazione della casa familiare. L’eventuale esistenza di un diverso titolo personale sull’immobile deve essere valutata autonomamente e non discende dal provvedimento disposto a favore del genitore.
Disabilità grave e Legge 104 con accertamento specifico
L’articolo 337-septies, secondo comma, del Codice Civile prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave siano applicate integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. La condizione deve però essere accertata secondo i requisiti dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104.
Anche in presenza di handicap grave, secondo la Cassazione, l’assegnazione viene disposta in favore del genitore convivente che assume direttamente la cura del figlio. La tutela rafforzata prevista dall’articolo 337-septies non trasforma quindi il figlio maggiorenne nell’assegnatario dell’abitazione.
Nel giudizio esaminato dalla Cassazione il figlio aveva un’invalidità civile del 74%, mentre la condizione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104 era già stata esclusa in un altro procedimento. La distinzione ha rilievo perché invalidità civile e handicap grave costituiscono accertamenti differenti.
La differenza tra invalidità civile e handicap grave impedisce di ricavare automaticamente dalla percentuale di invalidità l’applicazione delle tutele riconosciute dall’articolo 337-septies ai figli maggiorenni equiparati ai minori.
La tutela della casa per il figlio con handicap grave
La presenza di una disabilità grave può giustificare l’assegnazione della casa al genitore che continua a vivere con il figlio e ad assisterlo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 23443/2025 del 18 agosto 2025, aveva già stabilito che deve essere verificato in concreto e nell’attualità il legame tra il figlio, l’abitazione e il genitore convivente che provvede alla sua cura.
Le due pronunce delineano quindi una regola coerente: la protezione dell’habitat familiare del figlio maggiorenne con handicap grave può proseguire attraverso l’assegnazione al genitore convivente, mentre la cessazione di quella convivenza elimina il presupposto sul quale si fondava il godimento della casa attribuito in sede di separazione o divorzio.