Fattura per Bonus ristrutturazione: dopo 70mila euro appalto con CCNL edile

Risposta di Barbara Weisz

17 Settembre 2026 08:52

Edoardo chiede:

Devo ristrutturare un appartamento e ho dato l’incarico a un’impresa edile. Devo stipulare per legge un contratto di appalto? Le fatture dell’impresa devono prevedere lo scorporo dei lavori, sicuramente subappaltati, che danno diritto al bonus del 36%, trattandosi di seconda casa? Quali riferimenti di legge vanno riportati sulle fatture emesse dall’impresa?

Per ristrutturare un appartamento il contratto di appalto con l’impresa edile non richiede per legge la forma scritta. La detrazione del bonus ristrutturazione sulla seconda casa esige però un atto di affidamento scritto quando l’importo delle opere supera la soglia fissata dalla legge, con l’indicazione del contratto collettivo edile applicato, da riportare anche in fattura. Nessuna norma obbliga invece l’impresa a scorporare le opere affidate in subappalto: al committente serve una fattura che permetta di separare le spese ammesse da quelle escluse.

In sintesi:

  • per le spese sostenute nel 2026 su abitazioni diverse dalla principale la detrazione è del 36% su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in dieci quote annuali (art. 1, comma 22, L. n. 199/2025);
  • per opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro l’atto di affidamento e le fatture riportano il contratto collettivo edile applicato (art. 1, comma 43-bis, L. n. 234/2021);
  • sulla manutenzione con IVA ridotta la fattura indica il valore dei beni significativi forniti dall’impresa (art. 1, comma 19, L. n. 205/2017);
  • banche e Poste Italiane trattengono all’impresa una ritenuta dell’11% sui bonifici parlanti (art. 25 del D.L. n. 78/2010);
  • dal 1° gennaio 2027 la detrazione è disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2026, che sostituisce l’art. 16-bis del TUIR.

Appalto per ristrutturazione, contratto in forma libera

Il contratto di appalto tra un privato e un’impresa edile è a forma libera: l’art. 1655 del codice civile lo definisce senza prescrivere la forma scritta e la Cassazione (sent. n. 22616/2009) ha escluso che la scrittura sia necessaria sia per la validità sia per la prova. Un preventivo firmato per accettazione basta quindi a vincolare le parti.

Ai fini fiscali il documento scritto assume un ruolo in due situazioni. Per le opere di importo elevato la legge chiede un atto di affidamento con la clausola sul contratto collettivo edile. Per la manutenzione con IVA agevolata e fornitura di beni significativi, il valore di questi beni si determina in base all’accordo tra le parti e non può essere inferiore al costo di acquisto o di produzione (art. 1, comma 19, L. n. 205/2017): un contratto scritto rende quel valore verificabile in caso di controllo. Contratto, fatture e ricevute dei bonifici parlanti vanno conservati per le verifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Lavori oltre 70mila €: affidamento e fatture con CCNL edile

Quando le opere superano complessivamente 70.000 euro, la detrazione spetta solo se l’atto di affidamento dichiara che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Lo prevede l’art. 1, comma 43-bis, della L. n. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022, che impone di riportare il contratto collettivo indicato nell’atto anche nelle fatture emesse per i lavori: è l’unico richiamo che la disciplina della detrazione rende obbligatorio in fattura.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022 precisa le regole applicative per il committente:

  • la soglia si calcola sull’insieme delle opere, compresi serramenti e impianti, mentre l’obbligo di applicare il contratto edile riguarda i soli lavori elencati nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008;
  • la clausola è dovuta anche quando i lavori sono affidati a un general contractor o eseguiti in subappalto;
  • la mancata indicazione in fattura non fa perdere la detrazione se il contratto collettivo compare nell’atto di affidamento e il contribuente conserva una dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa attesta il contratto applicato ai lavori di quella fattura.

Per i cantieri privati di pari valore l’impresa affidataria deve ottenere anche l’attestazione di congruità della manodopera prevista dal D.M. n. 143/2021.

Subappalti e lavori detraibili nella fattura dell’impresa

Il committente riceve soltanto le fatture dell’impresa appaltatrice: i subappaltatori fatturano le proprie opere all’appaltatore, che le comprende nel corrispettivo pattuito con il cliente senza alcun obbligo di evidenziarle a parte. Per la detrazione conta invece la separazione fra spese ammesse e spese escluse.

Sulla singola unità immobiliare il bonus copre manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mentre la manutenzione ordinaria e le forniture estranee all’intervento sono escluse. Se una fattura comprende opere di entrambi i tipi, la detrazione si calcola sulla sola quota ammessa: è opportuno che la descrizione riporti voci e importi separati o rinvii a un computo metrico o a uno stato di avanzamento lavori allegato.

Uno scorporo obbligatorio esiste sul versante IVA. Negli interventi di manutenzione su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata l’aliquota del 10% prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/1999 si estende ai beni significativi elencati dal D.M. 29 dicembre 1999, come infissi e caldaie, solo fino al valore della prestazione al netto dei beni stessi, e l’eccedenza sconta il 22%. La fattura riporta il corrispettivo complessivo e il valore dei beni significativi anche quando l’intero importo rientra nell’aliquota ridotta, come ribadisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 12 luglio 2018.

Riferimenti in fattura e causale bonifico parlante

La disciplina della detrazione non impone all’impresa di citare la norma agevolativa in fattura: il rinvio va nella causale del bonifico parlante, che secondo l’art. 1, comma 3, del D.M. n. 41/1998 riporta anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa.

Documento Cosa riportare
Fattura dell’impresa, in ogni caso Descrizione dei lavori eseguiti e importi riconducibili alle opere ammesse alla detrazione
Atto di affidamento e fatture, lavori sopra soglia Contratto collettivo edile, nazionale e territoriale, applicato dall’impresa e dagli eventuali subappaltatori
Fattura con IVA ridotta per manutenzione con beni significativi Corrispettivo complessivo e valore dei beni significativi, anche se tutto l’importo sconta l’aliquota ridotta
Bonifico parlante per spese pagate nel 2026 Causale con rinvio all’art. 16-bis del DPR n. 917/1986, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA o codice fiscale dell’impresa; numero e data della fattura agevolano i controlli
Bonifico parlante per spese pagate dal 2027 Rinvio all’art. 17 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Sull’accredito del bonifico banche e Poste Italiane applicano all’impresa l’11% di ritenuta sui bonifici parlanti, misura in vigore dal 1° marzo 2024 per effetto dell’art. 1, comma 88, della L. n. 213/2023. La base esclude l’IVA, che le banche determinano con lo scorporo dell’IVA all’aliquota ordinaria del 22% qualunque sia quella in fattura (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010). Su un bonifico di 11.000 euro che salda una fattura con IVA al 10%, la ritenuta si calcola su 9.016,39 euro e vale 991,80 euro: il committente paga e detrae l’intero importo, mentre l’impresa scomputa la somma trattenuta dalle proprie imposte.

Dal 1° gennaio 2027 il DPR n. 917/1986 lascia il posto al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. n. 117/2026. Le regole della detrazione confluiscono nel nuovo testo senza modifiche di merito e l’art. 376, comma 2, riferisce ai nuovi articoli i rinvii alle norme abrogate contenuti in leggi e provvedimenti; per la dicitura dei bonifici disposti dal 2027 occorre verificare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e l’adeguamento dei modelli bancari. Dalla stessa data si applica anche il Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. n. 10/2026.

Bonus ristrutturazione per la seconda casa

Per l’appartamento che non è abitazione principale la detrazione è del 36% sulle spese pagate entro il 31 dicembre 2026 e scende al 30% per quelle pagate nel 2027, con un tetto di 96.000 euro per unità immobiliare, secondo la scheda dell’Agenzia delle Entrate aggiornata alla L. n. 199/2025. La data da considerare è quella del bonifico, perché la detrazione segue il criterio di cassa.

Si ipotizzi un contratto di manutenzione straordinaria da 85.000 euro più IVA, con opere murarie per 60.000 euro, impianti per 15.000 euro e infissi per 10.000 euro:

  • l’importo supera la soglia che fa scattare la clausola sul contratto collettivo, per cui atto di affidamento e fatture indicano il contratto edile applicato, che vale anche per i subappaltatori delle opere murarie;
  • gli infissi valgono meno della prestazione al netto dei beni, pari a 75.000 euro, quindi l’IVA ridotta copre l’intero contratto e la spesa sale a 93.500 euro;
  • con tutti i pagamenti nel 2026 la detrazione è di 33.660 euro, recuperata in dieci rate annue da 3.366 euro;
  • se un saldo di 20.000 euro slitta a gennaio 2027, quella quota si detrae al 30% e la detrazione complessiva scende a 32.460 euro, con una perdita di 1.200 euro.

Il metodo che lei propone, con fatture che separano le opere, è compatibile con la detrazione: la separazione utile riguarda le spese ammesse e quelle escluse, mentre per i lavori subappaltati nessuna norma chiede uno scorporo e, sopra la soglia, conta l’indicazione del contratto collettivo edile nell’atto di affidamento e nelle fatture. Con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro la detrazione concorre al tetto sugli oneri detraibili dell’art. 16-ter del TUIR, da verificare prima di programmare i pagamenti.

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