Patto di famiglia dopo la riforma, liquidazione tassata come donazione

di Barbara Weisz

27 Agosto 2026 11:01

logo PMI+ logo PMI+
Imposta di donazione sulle attribuzione compensative nel patto di famiglia in base alla parentela tra disponente e legittimario: istruzioni e regole.

Chi trasferisce l’azienda ai figli con un patto di famiglia paga oggi meno imposte sulla donazione ma corre il rischio di vedersi travolgere l’operazione da un vizio di forma poiché la Cassazione ha spostato la tassazione della liquidazione dovuta ai figli non assegnatari sul rapporto tra genitore e figlio e, allo stesso tempo, ha stretto i requisiti sul controllo societario e sulla forma notarile dell’intero accordo. Sono riflessioni che emergono dalla lettura del documento “Il Patto di famiglia a vent’anni dalla riforma”, pubblicato il 27 luglio 2026 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che ricostruisce vent’anni di applicazione dell’istituto.

In sintesi:

  • il patto di famiglia è stato introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, che ha inserito nel codice civile gli articoli da 768-bis a 768-octies;
  • l’esenzione dall’imposta di successione e donazione sui trasferimenti di azienda e quote ai discendenti è prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990, riformulato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 139 del 2024 con effetto dal 1° gennaio 2025;
  • la Corte di Cassazione (sent. n. 29506 del 24 dicembre 2020) ha qualificato la liquidazione dei legittimari non assegnatari come liberalità indiretta del disponente, orientamento recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025;
  • la Corte di Cassazione (ord. n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026) subordina l’esenzione sulle partecipazioni al trasferimento del voto sulla destinazione degli utili;
  • la Corte di Cassazione (sent. n. 4376 del 26 febbraio 2026) estende l’obbligo dell’atto pubblico a pena di nullità a tutti gli accordi collegati al patto.

Neutralità fiscale sul trasferimento d’azienda con patto di famiglia

Il patto di famiglia è la risposta italiana alla raccomandazione comunitaria 94/1069/CE sulla successione nelle piccole e medie imprese, sostituita il 22 giugno 2026 da una nuova raccomandazione della Commissione UE, che chiede agli Stati membri di ridurre ulteriormente il carico fiscale sui trasferimenti d’impresa.

Il trasferimento dell’azienda con un patto di famiglia non fa emergere plusvalenze tassabili in capo all’imprenditore, perché l’art. 58, comma 1, del TUIR qualifica come fiscalmente neutro ogni trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto gratuito. La neutralità fiscale ha una ragione economica prima che giuridica: prelevare imposte sui plusvalori latenti nel momento del ricambio drenerebbe la liquidità che serve a mandare avanti l’attività.

Il corollario è la continuità dei valori fiscali. L’assegnatario prende in carico l’azienda agli stessi valori riconosciuti in capo al padre, e l’imposizione si sposta al momento in cui deciderà di vendere. Se con la cessione a terzi cessa l’attività d’impresa, la plusvalenza si qualifica come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-bis) del TUIR; se l’attività prosegue, concorre invece a formare reddito d’impresa. La differenza conta: nel primo caso una successiva cessione gratuita o la destinazione ad autoconsumo non generano materia imponibile, nel regime d’impresa qualunque estromissione del ramo d’azienda ha rilievo fiscale.

Due dettagli che l’assegnatario scopre spesso a operazione conclusa. Il primo riguarda chi era già imprenditore in proprio quando riceve l’azienda del padre: l’art. 88, comma 3, del TUIR qualifica come sopravvenienze attive i proventi conseguiti a titolo di liberalità, e se la norma si applichi anche qui non ha ancora una risposta di prassi. La Commissione tributaria provinciale di Matera, con la sentenza n. 350/2/17 del 5 dicembre 2017, l’ha esclusa valorizzando la finalità della disciplina civilistica, che serve a evitare lo smembramento delle aziende, e i commercialisti dichiarano di condividere quella lettura. Il secondo riguarda le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel patrimonio netto del disponente, che non si perpetuano in capo al beneficiario, salvo quelle strettamente correlate a specifiche poste patrimoniali.

Per le partecipazioni societarie vale la stessa logica con un’eccezione da verificare caso per caso: il trasferimento gratuito non è imponibile né per il disponente né per l’assegnatario, salvo che il disponente le detenga in regime d’impresa, ipotesi in cui il trasferimento integra una destinazione a finalità estranee e diventa imponibile. La disciplina fiscale si innesta sulle regole civilistiche del patto di famiglia, che impongono la presenza all’atto del coniuge e di tutti i legittimari.

Attribuzioni compensative tassate sul rapporto tra disponente e legittimario

La somma che il figlio assegnatario versa ai fratelli sconta oggi l’imposta di donazione con l’aliquota del 4% e la franchigia di un milione di euro, perché il riferimento è il rapporto tra il padre disponente e il figlio non assegnatario, non quello tra fratelli. Le attribuzioni compensative previste dall’art. 768-quater del codice civile hanno cambiato natura fiscale per via interpretativa, in assenza di qualunque intervento del legislatore.

Il ribaltamento porta la data del 24 dicembre 2020, quando la Cassazione con la sentenza n. 29506 ha stabilito che l’obbligo di liquidare i legittimari non nasce dalla volontà delle parti e costituisce un “elemento necessario, imposto dalla legge”. Da qui la conseguenza: l’assegnatario funge da intermediario attraverso cui il disponente distribuisce il proprio patrimonio, e la liquidazione si tratta, ai soli fini impositivi, come donazione del disponente.

L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025, che àncora aliquota e franchigia al rapporto di parentela o di coniugio tra disponente e legittimario non assegnatario, superando la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.

Un “definitivo superamento di quella visione atomistica che penalizzava fiscalmente le famiglie”, scrivono i Commercialisti nel documento di ricerca sul patto di famiglia, curato da Viviana Capozzi per le aree Fiscalità e Diritto societario.

=> Successioni, donazioni e trust: come è cambiata la tassazione

La base imponibile segue lo schema della donazione modale. Il valore dell’azienda o delle quote assegnate va decurtato di quanto liquidato ai legittimari, e quella stessa somma costituisce la base del secondo trasferimento. Sul primo opera l’esenzione, se ricorrono i requisiti; sul secondo si applicano le aliquote ordinarie dell’imposta sulle donazioni.

Beneficiario Aliquota e franchigia
coniuge e parenti in linea retta 4% sul valore eccedente 1 milione di euro per ciascun beneficiario
fratelli e sorelle 6% sul valore eccedente 100.000 euro per ciascun beneficiario
altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado 6% sull’intero valore, senza franchigia
altri soggetti 8% sull’intero valore, senza franchigia

Un esempio misura la distanza tra le due impostazioni. Un imprenditore trasferisce a un figlio l’azienda valutata 3 milioni di euro; l’altro figlio, non assegnatario, ha diritto a una quota di legittima pari a un terzo, quindi a 1 milione, che il fratello gli liquida in denaro contestualmente all’atto. In assenza di donazioni precedenti dallo stesso disponente, il conto è questo.

Impostazione applicata Imposta di donazione sul milione liquidato
prassi anteriore, rapporto tra fratelli, 6% oltre 100.000 euro 54.000 euro
orientamento attuale, rapporto tra padre e figlio, 4% oltre 1 milione nessuna imposta

Conguaglio ai fratelli, costo fiscale dell’assegnatario

La stessa somma torna a contare cinque anni dopo, quando l’assegnatario vende a terzi, e su questo la risposta non è ancora assestata: il conguaglio versato al fratello riduce la plusvalenza imponibile oppure no. La domanda vale molto più dell’imposta di donazione risparmiata all’origine.

Si riprenda il caso di esempio. L’azienda arriva all’assegnatario con i valori fiscali del padre, si ipotizzino 1,2 milioni di euro, e viene ceduta a terzi per 3,5 milioni. Se il milione liquidato al fratello si considera costo di acquisto fiscalmente riconosciuto, la plusvalenza si ferma a 1,3 milioni. Se non lo si considera, sale a 2,3 milioni. Un milione di imponibile che dipende per intero da una qualificazione interpretativa.

Il documento dei Commercialisti non chiude la questione, e vale la pena riportare le due letture come le presenta.

  • A favore del riconoscimento gioca il fatto che la liquidazione dei legittimari non è una scelta dell’assegnatario, è la condizione legale a cui la norma subordina l’acquisto dell’azienda, quindi ne rappresenta il costo effettivo.
  • In direzione opposta opera l’esigenza di simmetria fiscale: le somme ricevute dai legittimari non assegnatari non hanno rilevanza reddituale, perché non rientrano in alcuna delle categorie dell’art. 6 del TUIR, e ammettere la deduzione in capo a chi le eroga produrrebbe un salto d’imposta.

Nessuna delle due prevale nella prassi, quindi l’assegnatario che stia programmando una cessione entro il medio periodo ha davanti un margine di incertezza da quantificare prima dell’atto, non dopo.

Esenzione imposta di donazione con il controllo di diritto

L’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990 sulle quote di società di capitali spetta solo se l’assegnatario acquisisce o integra il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, e lo mantiene per almeno cinque anni. La riformulazione operata dal D.Lgs. n. 139 del 2024 non ha modificato il contenuto della norma, si è limitata a esplicitare gli obblighi del periodo di osservazione quinquennale.

=> Successioni & Co.: come sono cambiate le imposte sulle donazioni

Con le ordinanze n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026 la Cassazione ha alzato l’asticella su un profilo che nella pratica notarile veniva trattato come marginale: il voto sulla destinazione degli utili. Se all’usufruttuario rimane riservata quella deliberazione, il nudo proprietario può votare sulla gestione senza poter incidere sulla politica dei dividendi, e per la Corte non detiene un controllo idoneo. L’esenzione salta.

Le implicazioni sulla donazione della nuda proprietà di quote Srl sono immediate, e la convenzione ex art. 2352 del codice civile va scritta specificando che il voto trasferito comprende la delibera sull’utile d’esercizio.

Per le società di persone il quadro è più mite e va tenuto distinto. La norma non richiede il controllo di diritto, chiede che l’assegnatario prosegua l’attività e conservi le quote per il quinquennio, a prescindere dal loro valore. La Cassazione con la sentenza n. 7619 del 30 marzo 2026 ha ammesso l’esenzione anche in presenza di usufrutto sulla partecipazione, purché sia il nudo proprietario socio a impegnarsi a proseguire l’impresa; l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026, ha esteso il beneficio al trasferimento della sola nuda proprietà, a condizione che il socio acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio.

Scissioni e conferimenti in holding con agevolazione

Riorganizzare il gruppo familiare dopo il patto non fa decadere l’esenzione, purché la titolarità sostanziale del controllo rimanga in capo ai discendenti indicati dal disponente. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026, esaminando un’operazione articolata: scissione parziale proporzionale della società ricevuta col patto, seguita dal conferimento delle partecipazioni in una NewCo holding.

L’Agenzia ha ammesso l’operazione anche col controllo sulla società operativa ridotto a indiretto, a due condizioni cumulative:

  • i discendenti assegnatari devono mantenere il controllo di diritto sulla holding di nuova costituzione;
  • la holding deve mantenere a sua volta il controllo di diritto sulla società operativa originaria.

La lettura si inserisce in una linea coerente, che parte dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 e passa per la risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020: le operazioni straordinarie che generano o coinvolgono società di persone soddisfano il requisito a prescindere dal valore della quota assegnata, quelle su società di capitali lo soddisfano se il socio mantiene o integra una partecipazione di controllo. La finalità dell’agevolazione non è infatti congelare l’assetto societario del giorno dell’atto ma piuttosto quello di tenere l’impresa in famiglia.

Attenzione al fronte opposto: le operazioni straordinarie compiute prima del patto, come la scissione dell’azienda da trasferire, sono il terreno su cui le valide ragioni economiche richieste dall’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 possono essere messe in discussione.

Atto pubblico obbligatorio per l’intero accordo di famiglia

L’atto pubblico è richiesto a pena di nullità dall’art. 768-ter del codice civile non solo per il patto di famiglia, e la Cassazione con la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026 ha chiarito che il requisito copre l’intero programma negoziale collegato: transazioni, scritture private, accordi integrativi che ridisegnano la proprietà societaria tra i discendenti. In assenza di rogito notarile su ciascuno di essi, l’assetto è radicalmente nullo.

Nella stessa pronuncia la Corte ha corretto un orientamento di merito che rischiava di svuotare l’istituto. I giudici di appello avevano negato la natura di patto di famiglia a un accordo perché i discendenti assegnatari erano già soci delle società coinvolte; la Cassazione ha affermato che il patto è configurabile anche col trasferimento parziale di quote, a integrazione di quote già possedute. Il rigore formale, spiega la Corte, discende dalla causa complessa dell’istituto, che tiene insieme profili donativi, divisori e solutori e coinvolge diritti indisponibili dei legittimari.

La ricaduta fiscale è la ragione per cui questa pronuncia interessa l’imprenditore prima ancora del notaio. L’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, presuppone un trasferimento valido effettuato tramite i patti di famiglia degli artt. 768-bis e seguenti: caduto il presupposto civilistico, l’Amministrazione finanziaria recupera l’imposta in misura ordinaria con sanzioni e interessi. Frammentare il passaggio generazionale in più atti separati, alcuni notarili e altri no, espone quindi al doppio rischio di nullità dell’intera operazione e della riqualificazione come patto successorio vietato dall’art. 458 del codice civile.