Da gennaio 2026 scendono gli interessi legali dovuti sulle somme pagate in ritardo, a cui si applica una maggiorazione dell’1,6%, in luogo del precedente 2%. Il tasso viene stabilito ogni anno dal Ministero dell’Economia e, con apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2025, per il nuovo anno è stata fissa al ribasso l’aliquota da applicare ai versamenti a saldo dei debiti soggetti a interesse legale.
Il tasso è parametrato al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenendo conto dell’inflazione. Basandosi su questo criterio, il MEF lo ha dunque portato all’1,6% in ragione d’anno, confermando la costante flessione dopo l’impennata inflazionistica successiva alla pandemia. Nel 2023 gli interessi legali erano infatti schizzati al 5%, per poi dimezzarsi l’anno successivo e scendere al 2% nel 2025 ed infine all’1,6% nel 2026.
Fra gli istituti su cui questo calo ha un impatto positivo, c’è il ravvedimento operoso per sanare irregolarità fiscali con sanzioni ridotte ed una progressione proporzionale al ritardo rispetto all’adempimento originario, a fronte del pagamento della somma dovuta e degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale.
Impatto anche su altri ambiti, come il calcolo ai fini fiscali di rendite vitalizie, trasferimenti soggetti a imposta di registro, successioni e donazioni. E tutte le forme di rateazione per le quali è esplicitamente previsto il riferimento al tasso legale. Ad esempio, i contributi versati in ritardo. Ci sono analoghi effetti anche nei rapporti fra privati: su qualsiasi contratto, il pagamento in ritardo può riferirsi al tasso legale.
Attenzione: la nuova aliquota si applica a partire dal primo gennaio, per cui anche nell’ambito della stessa operazione sui giorni di ritardo 2025 si continua ad applicare il tasso del 2%.