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Cambio appalto, il committente risponde del preavviso ai dipendenti

di Teresa Barone

14 Settembre 2026 11:53

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La Cassazione include l’indennità di preavviso nella responsabilità solidale e tutela il lavoratore anche dopo la riassunzione immediata.

Nel cambio appalto, i dipendenti riassunti dall’impresa subentrante possono conservare il diritto all’indennità di preavviso maturata verso il precedente datore di lavoro. La Cassazione ha inoltre ricondotto questa somma alla responsabilità solidale del committente, chiarendo una questione sulla quale la giurisprudenza recente aveva espresso orientamenti differenti.

In sintesi, la sentenza di Cassazione n. 23715/2026 ha stabilito che:

  • è inclusa l’indennità sostitutiva del preavviso tra i trattamenti coperti dalla responsabilità solidale prevista dall’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003;
  • la riassunzione presso l’impresa subentrante non dimostra da sola una risoluzione consensuale del precedente rapporto;
  • si conferma l’orientamento che valorizza la componente retributiva dell’indennità, superando il diverso indirizzo espresso dalla sentenza n. 11577/2025.

Indennità sostitutiva del preavviso nel cambio appalto

L’indennità sostitutiva del preavviso spetta anche nel cambio appalto quando la cessazione del rapporto con l’impresa uscente è riconducibile alla volontà del datore di lavoro e il periodo di preavviso previsto non viene lavorato. L’articolo 2118 del Codice civile riconosce infatti alla parte che subisce il recesso una somma equivalente alla retribuzione spettante durante il periodo di preavviso.

La riassunzione presso la nuova impresa non cancella il credito maturato con il precedente datore. La Cassazione, sentenza n. 23715/2026, ha esaminato proprio il caso di un dipendente assunto dall’appaltatore subentrante subito dopo la cessazione dell’appalto precedente.

Riassunzione e diritto all’indennità

La riassunzione immediata presso l’impresa subentrante non costituisce, da sola, prova di una cessazione consensuale del rapporto precedente. Per ricondurre la cessazione al mutuo consenso devono emergere elementi dai quali risulti una volontà del lavoratore diretta a sciogliere il rapporto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la cessazione era legata alle scelte organizzative dell’impresa uscente dopo la perdita dell’appalto. L’assunzione effettuata dal nuovo appaltatore secondo le regole del contratto collettivo rappresentava quindi una nuova relazione di lavoro, senza effetti automatici sul credito maturato verso il precedente datore.

Clausola sociale e cambio appalto

La clausola sociale negli appalti può garantire la continuità occupazionale presso l’impresa subentrante, mentre i crediti relativi al rapporto cessato continuano a seguire la disciplina applicabile al precedente datore di lavoro. Le due tutele rispondono quindi a funzioni differenti.

La Cassazione ha chiarito che l’assunzione prevista dalla procedura di cambio appalto non equivale a una rinuncia del dipendente all’indennità di preavviso. Il diritto va valutato sulla base delle modalità con cui si è concluso il rapporto con l’impresa uscente.

Responsabilità solidale del committente sul preavviso

Il committente risponde in solido dell’indennità sostitutiva del preavviso dovuta dall’appaltatore nei casi coperti dall’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. La Cassazione, sentenza n. 23715/2026, ha ricondotto l’indennità ai trattamenti retributivi tutelati dalla norma.

Il debitore originario è il datore di lavoro che ha determinato la cessazione senza preavviso, mentre la responsabilità solidale negli appalti consente al lavoratore di agire anche nei confronti del committente per le somme rientranti nella garanzia prevista dalla legge.

Contrasto sulla natura dell’indennità

La Cassazione n. 23715/2026 ha scelto l’orientamento che attribuisce all’indennità sostitutiva del preavviso una componente retributiva sufficiente a farla rientrare nella responsabilità solidale del committente. La questione era stata trattata in pubblica udienza proprio per comporre un contrasto maturato nella giurisprudenza di legittimità.

Un primo indirizzo, espresso tra le altre dalla Cassazione n. 27140/2024, aveva incluso l’indennità di preavviso nella solidarietà prevista dall’articolo 29. La Cassazione n. 11577/2025 aveva adottato una soluzione differente, escludendola dai trattamenti retributivi garantiti dalla norma.

La sentenza del 2026 valorizza il rapporto diretto tra preavviso e retribuzione: durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrebbe percepito lo stipendio e, in caso di cessazione immediata, l’indennità sostituisce economicamente quella retribuzione. Da questa funzione deriva l’inclusione nella responsabilità solidale.

Il caso deciso dalla Cassazione

La controversia riguardava un dipendente addetto alle pulizie del materiale ferroviario il cui rapporto era cessato alla fine dell’appalto. Il lavoratore era stato assunto dalla società subentrante secondo la procedura prevista dal contratto collettivo e aveva richiesto 6.844,74 euro di indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto il credito e condannato in solido le società coinvolte. La Cassazione n. 23715/2026 ha confermato questa ricostruzione, ritenendo riconducibile all’impresa uscente la volontà di cessare il rapporto e includendo l’indennità nella garanzia solidale del committente.