Ho fatto richiesta di APE Sociale, respinta perché – pur avendo i requisiti anagrafici e contributivi – provengo da DisCol e non da NASpI. So che ci sono diverse sentenze della Cassazione che si esprimono diversamente. Mi date conferma?
La sua lettura è corretta e le sentenze di Cassazione che cita esistono. Con le pronunce n. 24950/2024 e n. 7846/2025, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha chiarito in modo progressivo che il diritto all’APE Sociale richiede semplicemente lo stato di disoccupazione involontaria e non necessariamente la fruizione della NASpI. Nel suo caso specifico — ha percepito e terminato la DisCol, che è a tutti gli effetti un’indennità di disoccupazione — la posizione giuridica è ancora più solida di quella dei ricorrenti che avevano vinto in Cassazione.
L’INPS, tuttavia, non ha ancora recepito questo orientamento e continua ad applicare criteri restrittivi. Può fare comunque ricorso avendo dalla sua ottimi argomenti e i suddetti pareri che le danno ragione.
I disoccupati con diritto all’APE Sociale
L’art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) individua quattro categorie di lavoratori ammessi all’APE Sociale. Tra queste figurano i disoccupati involontari, ovvero chi ha perso il lavoro per licenziamento — anche collettivo —, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria. La stessa norma include espressamente tra i potenziali beneficiari anche gli iscritti alla Gestione Separata INPS: proprio la gestione previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi.
Per i disoccupati, la legge richiede cumulativamente:
- lo stato di disoccupazione derivante da cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- l’integrale fruizione della “prestazione di disoccupazione spettante”;
- almeno tre mesi trascorsi dalla cessazione del trattamento;
- l’assenza di rioccupazione, salvo periodi inferiori a sei mesi con contratti a termine.
Il requisito che ha generato il contenzioso sistematico tra lavoratori e INPS è l’espressione prestazione di disoccupazione spettante. L’Istituto la ha sempre interpretata come sinonimo di NASpI, escludendo di fatto chi non aveva accesso a questo specifico strumento. È questa lettura restrittiva che la Cassazione ha demolito.
Cassazione n. 24950/2024: la NASpI non è requisito
Con la sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fissato un principio destinato a fare da riferimento: il diritto all’APE Sociale non postula che il richiedente abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione. La norma — ha precisato la Corte — prevede la cessazione dell’indennità soltanto per chi l’abbia effettivamente percepita; per tutti gli altri, è sufficiente lo stato di disoccupazione involontaria.
Il caso riguardava una lavoratrice cui l’INPS aveva negato l’accesso all’APE Sociale per mancata fruizione della NASpI. Il Tribunale di Pistoia e poi la Corte d’Appello di Firenze le avevano già dato ragione; la Cassazione ha confermato entrambe le decisioni rigettando il ricorso dell’INPS. Il procedimento era stato promosso con il supporto del patronato INCA CGIL Toscana.
Cassazione n. 7846/2025: basta lo stato di disoccupazione
La sentenza n. 7846 del 25 marzo 2025 ha consolidato l’orientamento, aggiungendo una precisazione rilevante per chi avesse avuto diritto alla NASpI e vi avesse rinunciato: in quel caso, l’accesso all’APE Sociale non è ammesso. Chi invece si trova in stato di disoccupazione involontaria senza che gli spetti alcuna indennità — oppure perché ha percepito e terminato quella di sua competenza — può chiedere l’APE Sociale presentando i soli requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva.
Anche in questo caso l’INPS ha perso il ricorso. Nonostante le due sconfitte consecutive, l’Istituto non ha aggiornato le proprie circolari operative e continua ad applicare il vecchio criterio, con il risultato che i lavoratori devono tutt’ora fare ricorso per ottenere in sede giudiziaria ciò che la legge riconosce loro.
DisCol e APE Sociale: un diniego difficile da difendere
Il suo caso presenta una specificità rispetto ai precedenti già decisi dalla Cassazione: lei ha effettivamente percepito un’indennità di disoccupazione — la DisCol — e ne ha terminato integralmente l’erogazione. La Dis-Coll è l’indennità di disoccupazione introdotta dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: è a tutti gli effetti un trattamento di disoccupazione involontaria, speculare alla NASpI sul versante dei rapporti di collaborazione.
Se la Cassazione ha riconosciuto il diritto all’APE Sociale persino a chi non aveva percepito alcuna indennità, la posizione di chi ha percepito e terminato la DisCol — l’indennità che gli spettava per contratto e per legge — è strutturalmente più solida.
Il diniego INPS si fonda sull’identificazione tra prestazione di disoccupazione e NASpI: un’equazione che ignora la DisCol come strumento equivalente, e che non trova riscontro nel testo del comma 179, il quale non cita la NASpI per nome.
Ricorso contro il rigetto INPS: la strada è percorribile
Chi si vede respingere la domanda di APE Sociale 2026 per il motivo qui descritto ha a disposizione due percorsi:
- presentare ricorso amministrativo all’INPS, citando espressamente le sentenze n. 24950/2024 e n. 7846/2025 della Cassazione, Sezione Lavoro, e illustrando l’equivalenza tra DisCol e NASpI ai fini del comma 179 della legge n. 232/2016;
- in caso di nuovo rigetto, adire il Tribunale del Lavoro competente per territorio, seguendo lo stesso percorso già percorso con successo dai lavoratori nelle sentenze citate.
Il supporto di un patronato sindacale (INCA, ACLI, EPAS e analoghi) è raccomandabile sia nella fase amministrativa sia in quella pre-giudiziaria: l’assistenza è gratuita e questi istituti hanno già maturato esperienza diretta su questo tipo di contenzioso. Un’indicazione operativa: la domanda di certificazione del diritto all’APE Sociale deve essere presentata entro le finestre annuali — 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre — ed è prudente presentarla anche in presenza del contenzioso in corso, per non perdere decorrenze utili.
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