Sovraindebitamento, una legge per tutelare i debitori dai pignoramenti

di Teresa Barone

25 Maggio 2026 09:27

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La proposta A.C. 2885 modifica il Codice della crisi con sospensione delle azioni esecutive, auto tutelata e tempi OCC più stretti per i debitori.

Depositata alla Camera una proposta di legge sul sovraindebitamento in Italia volta a tutelare il debitore ha già chiesto accesso agli strumenti del Codice della crisi ma che nel frattempo può subire pignoramenti o vendite forzate. La proposta A.C. 2885, a prima firma Letizia Giorgianni, introduce una sospensione automatica fino a 180 giorni, nuovi criteri per il debitore meritevole e alcune disposizioni mirate su auto, reddito disponibile e tempi degli Organismi di composizione della crisi.

Le procedure interessate dalla proposta

La proposta riguarda le procedure di esdebitazione per famiglie e piccole imprese disciplinate dal Codice della crisi. Il riferimento comprende tre strade già previste dal sistema:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore, regolata dall’articolo 67, per il consumatore sovraindebitato assistito dall’OCC (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento);
  • il concordato minore, regolato dall’articolo 74, rivolto ai debitori che possono proporre ai creditori un piano di soddisfacimento;
  • la liquidazione controllata, regolata dall’articolo 268, per la liquidazione del patrimonio secondo le regole del Codice della crisi.

Il testo aggiunge inoltre una regola di trasparenza: il Ministero della Giustizia dovrebbe pubblicare ogni sei mesi dati aggregati su tempi, durata ed esiti delle procedure, distinti per distretto di corte d’appello.

Sospensione automatica delle azioni esecutive

La misura centrale è il nuovo articolo 54-bis del Codice della crisi. Dal deposito della domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento sarebbero sospese di diritto, per un periodo massimo di 180 giorni, le azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore e le procedure di esecuzione forzata pendenti.

La sospensione servirebbe a consentire all’OCC la verifica preliminare della documentazione e la predisposizione della relazione particolareggiata. Il testo esclude dalla protezione gli atti urgenti e indifferibili a tutela dei crediti alimentari e dei crediti di lavoro, che conservano un canale preferenziale.

Moratoria e piani più lunghi per il consumatore

La proposta interviene anche sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La moratoria fino a due anni verrebbe qualificata come periodo massimo iniziale di sospensione dei pagamenti, senza assorbire l’intera durata del piano omologato.

Il piano potrebbe quindi prevedere dilazioni pluriennali, anche superiori a due anni, purché idonee ad assicurare il soddisfacimento del credito nel tempo complessivo previsto. Durante la dilazione sarebbero dovuti gli interessi legali, in equilibrio con le ragioni dei creditori.

Ex imprenditori e professionisti nel piano del consumatore

Il nuovo articolo 67-bis allargherebbe l’accesso al piano del consumatore agli ex imprenditori e agli ex professionisti che hanno cessato definitivamente l’attività da almeno sei mesi e vivono prevalentemente di redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o assimilati.

La norma riguarderebbe anche i debiti di origine mista, purché nati prima della cessazione dell’attività e compatibili con i criteri di meritevolezza. La correzione mira a evitare separazioni artificiose fra debiti personali e debiti professionali pregressi.

Auto indispensabile esclusa dalla liquidazione

Nel caso di liquidazione controllata, il giudice potrebbe escludere dalla liquidazione l’unica auto del debitore o del nucleo familiare quando sia comprovata la necessità per lavoro, salute o istruzione dei componenti della famiglia. La tutela avrebbe un limite di valore pari a 10.000 euro e richiederebbe un decreto motivato.

La previsione riguarda uno dei beni che, nella vita quotidiana, può separare una condizione di indebitamento gestibile da una perdita totale di autonomia. L’auto verrebbe salvaguardata solo quando risulti strumentale a reddito, cure o istruzione, con possibilità di reclamo al tribunale in composizione collegiale.

Documenti e tempi OCC con soglie definite

Per l’accesso alle procedure, la documentazione richiesta non potrebbe riferirsi a un periodo anteriore a cinque anni dal deposito della domanda. In caso di oggettiva impossibilità di reperimento, il debitore potrebbe usare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

La relazione dell’OCC dovrebbe essere depositata entro 120 giorni dalla comunicazione di completezza della documentazione, con sospensione fino a 30 giorni per integrazioni motivate. Il mancato rispetto dei termini potrebbe incidere sulla valutazione dell’organismo da parte del Ministero della Giustizia.

Reddito disponibile e debitore incapiente

Per l’esdebitazione del debitore incapiente, la proposta aggancia l’incapienza al reddito netto effettivamente disponibile, al netto di pignoramenti, cessioni del quinto, deleghe di pagamento e trattenute obbligatorie.

Il testo prevede anche la possibilità di usare le risorse del fondo richiamato dalla Legge di Bilancio 2025 per coprire spese procedurali e costi connessi all’esdebitazione, così da rendere accessibile la procedura anche ai debitori senza liquidità iniziale.

L’esame parlamentare del testo

Le misure contenute nell’A.C. 2885 sono proposte normative e produrranno effetti soltanto dopo l’approvazione definitiva e l’eventuale entrata in vigore della legge. Fino ad allora continuano ad applicarsi le regole attuali del Codice della crisi, con le tutele già previste per consumatori, professionisti, imprenditori minori e debitori incapienti.