TARI in solido o pro quota: chi paga dopo la successione?

Risposta di Barbara Weisz

11 Maggio 2026 09:31

Alfredo chiede:

Per un immobile disabitato e senza nessuna residenza fissata, la TARI può essere pretesa dal Comune, in solido, da uno solo dei comproprietari? La sentenza di Cassazione n. 11097 del 28-04-2025 prevede il versamento pro-quota. Posso contestare la pretesa del Comune per raccomandata?

Per le annualità TARI maturate quando l’immobile risulta già in comproprietà, il Comune può chiedere il pagamento dell’intera TARI a uno solo dei comproprietari. La regola del versamento pro quota richiamata nella sentenza di Cassazione n. 11097/2025 riguarda l’IMU e il debito ereditario, mentre la tassa rifiuti ha una disciplina specifica che prevedo la responsabilità in solido tra più possessori o detentori.

Differenza tra IMU e TARI per gli eredi

L’ordinanza della Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025 riguarda il caso dell’IMU dovuta dagli eredi. In quella decisione la Corte ha escluso la solidarietà passiva tra coeredi perché, per l’IMU, manca una norma speciale che consenta al Comune di pretendere l’intero tributo da uno solo di loro.

La stessa conclusione non si trasferisce automaticamente alla TARI dopo la successione. Le regole di calcolo, pagamento e prescrizione della TARI sono diverse, soprattutto se l’avviso riguarda più annualità o contiene anche sanzioni e interessi: in presenza di più possessori o detentori dello stesso immobile, l’obbligazione tributaria è unica e solidale.

TARI dovuta in solido per i comproprietari

Il comma 642 della legge 147/2013 stabilisce che la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La stessa disposizione aggiunge che, in caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Di conseguenza, se l’immobile ereditato è intestato a più comproprietari e il Comune richiede la TARI per annualità successive alla successione, l’ente può rivolgersi anche a uno solo di essi per l’intero importo. Chi paga potrà poi rivalersi sugli altri comproprietari in base alle rispettive quote, ma questo rapporto interno non limita la pretesa del Comune.

Il debito del defunto è separato dalla TARI successiva

Va però verificato l’anno d’imposta richiesto nell’avviso. Se il Comune recupera una TARI maturata prima del decesso, il tema si sposta sui debiti ereditari del defunto e sulla posizione dei singoli eredi. Se invece la richiesta riguarda il periodo in cui gli eredi sono già comproprietari dell’immobile, prevale la disciplina TARI sulla solidarietà tra possessori. Per questo conviene leggere l’atto ricevuto distinguendo tra tributo del defunto, tributo maturato dopo la successione e sanzioni eventualmente applicate. La distinzione incide sulla contestazione da presentare al Comune e, se necessario, sul ricorso tributario.

Casa disabitata e senza residenza

Il fatto che l’immobile sia disabitato e senza residenza non esclude di per sè di dover pagare la TARI. La tassa riguarda la capacità dell’immobile di produrre rifiuti e non all’uso effettivo che ne viene fatto in un determinato periodo. La contestazione può avere basi più solide se l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, per esempio perché inagibile, privo di arredi e senza utenze attive, e tale condizione è documentata. In questo caso va verificato anche il regolamento TARI del Comune, perché molte amministrazioni disciplinano espressamente quando un’abitazione è considerata non idonea alla produzione di rifiuti.

Contestazione al Comune

La raccomandata può essere usata per presentare al Comune un’istanza di riesame o autotutela, allegando la documentazione sull’immobile e chiedendo la correzione dell’avviso. La stessa comunicazione può essere inviata anche via PEC, se disponibile, così da conservare prova della trasmissione.

La raccomandata, però, non sostituisce il ricorso alla Corte di giustizia tributaria quando l’atto è un avviso di accertamento impugnabile. In quel caso il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica: l’istanza in autotutela non sospende il termine per fare ricorso.

La strada più prudente: inviare subito al Comune una richiesta motivata di annullamento o rettifica e, se l’atto è già impugnabile e il termine sta decorrendo, valutare il ricorso nei tempi previsti. La contestazione va centrata non sulla sentenza IMU, bensì sull’eventuale assenza del presupposto TARI o sulla natura del debito richiesto.

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