Eco-incentivi auto: contributi, regole e novità
Uno dei riferimenti normativi più recenti, per quanto riguarda gli Eco-incentivi auto e moto è l’articolo 1, comma 1031, della legge 145/2018 che ha istituito uno sconto sul prezzo di acquisto dell’auto, parametrato alle emissioni e all’eventuale rottamazione di un veicolo usato, della stessa categoria, omologato nelle classi euro 1, euro 2, euro 3 o euro 4. Lo sconto applicato viene poi recuperato dall’impresa costruttrice sotto forma di credito d’imposta.
Il recente Decreto Rilancio (articoli 44 e 44 bis) emanato dal Governo italiano per dare il via alla ripresa del Paese dopo il lockdown da Coronavirus, ha introdotto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 nuovi contributi statali in aggiunta a quelli già previsti e già in vigore.
I nuovi Eco-incentivi auto possono arrivare fino a 10mila euro per vetture ibride ed elettriche, e fino a 3.500 euro per l’acquisto di veicoli Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km), quindi anche benzina e diesel, a seconda che si rottami o meno, contestualmente, un veicolo da Euro 0 a Euro 4.
L’agevolazione per le auto Euro 6 con prezzo di listino inferiore a € 40.000 (IVA inclusa)è pari al massimo a:
- 1.750 euro senza rottamazione;
- 3.500 euro con rottamazione del veicolo vecchio.
Per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (CO2 da 0 a 20 e prezzo massimo di 50mila euro) il contributo può arrivare a:
- 10mila euro con rottamazione;
- 6mila euro senza rottamazione.
Per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km e prezzo massimo di 50mila euro il contributo è pari al massimo a:
- 6.500 euro con rottamazione;
- 3.500 euro senza rottamazione.
Eco-incentivi moto: normativa e novità
Con il DL Rilancio sono stati potenziati anche gli Eco-incentivi moto previsti dall’articolo 1, comma 1057, della legge 145/2018: chi acquista nel 2020, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia una moto elettrica o ibrida di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ha diritto a ricevere un contributo pari al:
- 40% sul prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4mila euro, in caso di acquisto con contestuale rottamazione;
- 30%, fino a un massimo di 3mila euro, senza rottamazione.
La rottamazione deve riguardare un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, oppure che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria in base al dm dei Trasporti del 2 febbraio 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.