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Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei

di Redazione PMI.it

22 Settembre 2026 11:29

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Chi riprende un lavoro dipendente prima della decorrenza deve informare l’INPS: l’UNILAV non basta e i ratei indebiti possono essere restituiti.

Chi presenta domanda di pensione dopo aver cessato il rapporto di lavoro deve informare l’INPS se viene assunto di nuovo prima della decorrenza del trattamento. La Cassazione ha confermato che l’omessa comunicazione può rendere legittimo il recupero dei ratei già pagati, anche quando il datore di lavoro ha trasmesso regolarmente l’UNILAV.

In sintesi:

  • la sentenza di Cassazione n. 25154/2026, ha confermato il diritto dell’INPS a recuperare una pensione indebitamente erogata quando il lavoratore non comunica la rioccupazione intervenuta prima della decorrenza;
  • la Legge n. 412/1991 all’arricolo 13 consente il recupero se il pensionato omette di segnalare fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione e che l’ente non conosce già;
  • la comunicazione UNILAV del datore di lavoro non sostituisce l’informativa dovuta direttamente dall’assicurato;
  • le regole INPS vigenti richiedono la cessazione del rapporto di lavoro dipendente per conseguire la pensione anticipata, mentre non impongono la cessazione dell’attività autonoma.

Cassazione, quando è legittima la restituzione della pensione

La Corte di Cassazione, sentenza n. 25154 del 9 settembre 2026, ha stabilito che l’INPS può recuperare i ratei pagati quando il rapporto di lavoro riprende prima dell’effettiva decorrenza della pensione e il cambiamento non viene comunicato dall’interessato.

La vicenda riguardava un titolare di Assegno Ordinario di Invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 fino al 30 giugno 2011. L’AOI spiega lo slittamento della decorrenza ma il recupero deriva dalla presenza di un rapporto di lavoro nel momento in cui doveva iniziare il trattamento pensionistico. Il 2 maggio, infatti, l’assicurato INPS aveva chiesto la pensione anticipata dichiarando di avere cessato il rapporto il 30 aprile. Il 3 giugno era però tornato a lavorare senza informare l’Istituto e la pensione aveva poi avuto decorrenza dal 1° luglio, alla scadenza dell’AOI.

La Cassazione aveva già qualificato la cessazione dell’attività subordinata come requisito necessario del pensionamento con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016. La pronuncia del 2026 affronta in particolare le conseguenze della rioccupazione sopravvenuta e dell’omessa comunicazione all’INPS.

UNILAV non sostituisce la comunicazione all’INPS

La trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non esonera il richiedente dall’obbligo di segnalare all’INPS il cambiamento della situazione dichiarata nella domanda di pensione.

L’obbligo informativo non è stato affatto soddisfatto con la trasmissione del modello UNILAV.

Secondo la Cassazione, l’Istituto deve accertare i dati dichiarati dall’assicurato al momento della domanda, mentre non gli può essere imposto di ricercare continuamente eventuali circostanze sopravvenute. Se la situazione cambia durante l’attesa della decorrenza, l’informazione deve arrivare dall’interessato.

La stessa indicazione emerge oggi dalla disciplina INPS sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro: nell’istanza online. il richiedente sottoscrive infatti l’avvertenza relativa alla comunicazione tempestiva di un’attività lavorativa successiva alla cessazione.

Indebito pensionistico, quando l’INPS può recuperare i ratei

Il recupero dei ratei pensionistici non dovuti dipende dall’origine dell’indebito e dalle informazioni fornite dall’assicurato, secondo la disciplina speciale prevista dall’articolo 52 della Legge n. 88/1989 e dall’articolo 13 della Legge n. 412/1991.

L’articolo 52 della Legge n. 88/1989 tutela, a determinate condizioni, il pensionato che abbia ricevuto somme non dovute per un errore imputabile all’ente. L’articolo 13 della Legge n. 412/1991 precisa però che l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione consente la restituzione delle somme percepite indebitamente.

La Cassazione individua quattro condizioni concorrenti per l’irripetibilità dell’indebito:

  1. pagamento basato su un provvedimento formale e definitivo,
  2. comunicazione del provvedimento all’interessato,
  3. errore imputabile all’ente erogatore,
  4. assenza di dolo dell’interessato.

Alla condotta dolosa è equiparata, quanto agli effetti, l’omessa comunicazione di fatti rilevanti non già conosciuti dall’Istituto.

Nel caso deciso nel 2026 la Corte ha escluso proprio l’errore imputabile all’INPS: al momento della domanda l’interessato aveva dichiarato correttamente di non lavorare, mentre la successiva rioccupazione non era stata comunicata. L’Istituto può quindi recuperare i ratei non dovuti, nei limiti della prescrizione del credito.

Prima e dopo la decorrenza, gli effetti del nuovo lavoro

Per la pensione anticipata ordinaria dei lavoratori dipendenti la rioccupazione prima della decorrenza e il lavoro iniziato dopo l’effettivo pensionamento producono effetti diversi: nel primo caso può venir meno il requisito necessario all’accesso, nel secondo opera in via generale la cumulabilità tra pensione ordinaria e reddito da lavoro.

Situazione Effetto sulla pensione
rapporto dipendente cessato e nessuna nuova assunzione fino alla decorrenza il requisito della cessazione continua a sussistere
nuova assunzione dipendente dopo la domanda e prima della decorrenza la variazione deve essere comunicata all’INPS; se il rapporto è in essere alla decorrenza può mancare il requisito necessario al pensionamento
nuovo lavoro dopo la decorrenza di una pensione anticipata ordinaria il reddito è in linea generale cumulabile con la pensione, ferme le regole particolari previste per specifici trattamenti
attività autonoma prima della pensione anticipata ordinaria l’INPS precisa che per questa prestazione la cessazione dell’attività autonoma non è richiesta

La sentenza del 2026 non introduce quindi un divieto generale di lavorare dopo la pensione anticipata. Per le pensioni ordinarie, l’articolo 19 del D.L. n. 112/2008 ha eliminato dal 2009 i limiti generali al cumulo con i redditi da lavoro. La cessazione del rapporto dipendente continua però a costituire un requisito per il conseguimento iniziale della prestazione.

Regole differenti valgono per alcune forme di pensionamento con specifici divieti di cumulo, fra cui pensione anticipata per lavoratori precoci e trattamenti appartenenti alla famiglia di Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile. In questi casi la ripresa del lavoro dopo la decorrenza può produrre conseguenze ulteriori rispetto a quelle esaminate dalla sentenza n. 25154/2026.