Redditometro, come difendersi: la Cassazione indica gli estratti conto

di Barbara Weisz

17 Settembre 2026 10:56

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Le somme lecite vanno documentate per importo e durata del possesso: prove ammesse, pronunce 2026 a confronto e le due letture delle soglie di legge

Chi riceve un accertamento da redditometro supera la presunzione legale relativa soltanto con prove contrarie documentali che riconducano, per importi e periodo, le somme lecite alle spese contestate dall’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con una recente ordinanza su un contenzioso siciliano, in cui il giudice d’appello aveva accolto un prospetto del contribuente privo degli acquisti patrimoniali, e ha indicato negli estratti conto bancari un mezzo idoneo a dimostrare da quanto tempo il denaro era disponibile.

La pronuncia interessa professionisti, imprenditori individuali e famiglie con un tenore di vita elevato rispetto al reddito dichiarato, e i consulenti che li assistono nel confronto con l’Ufficio: la tesi della presunzione semplice, che alleggeriva l’onere del contribuente, è superata dall’orientamento consolidato della Suprema Corte.

In sintesi:

  • l’art. 38, comma 6, del DPR n. 600/1973 ammette la prova che le spese siano state pagate con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, di altri anni o di terzi, che abbiano un importo diverso o che derivino da risparmi accumulati negli anni precedenti;
  • per gli accertamenti sugli anni fino al 2008 si applica il testo dell’art. 38 anteriore al DL n. 78/2010, con uno scostamento minimo di un quarto;
  • l’assegno sociale 2026 vale 7.101,12 euro annui secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, per cui dieci volte l’importo corrispondono a 71.011,20 euro;
  • il D.Lgs. n. 141/2026 riordina la disciplina dell’accertamento nel Testo unico adempimenti e accertamento, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Prova contraria al redditometro per incrementi patrimoniali

Con l’ordinanza n. 16798 del 28 maggio 2026 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate su un accertamento sintetico relativo al 2007 e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, perché i giudici d’appello avevano lasciato fuori dal calcolo gli incrementi patrimoniali.

L’Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo netto in 53.636,25 euro, rilevando spese per incrementi patrimoniali pari a 114.500 euro ripartite su cinque anni, con una quota di 22.900 euro imputata al 2007. La Commissione tributaria regionale aveva invece dato credito a un prospetto del contribuente che conteggiava soltanto le spese di mantenimento di un’auto e di una moto.

La lite ricade nella versione dell’articolo 38 anteriore al DL n. 78/2010, che fissava lo scostamento minimo a un quarto. Il giudice del rinvio dovrà verificare se, tolto il costo della collaboratrice domestica escluso in appello, la differenza tra reddito accertato e dichiarato superi ancora quella soglia.

Presunzione legale relativa ed onere prova in capo al contribuente

Nel redditometro l’onere della prova grava sul contribuente perché è la legge ad associare alla disponibilità di determinati beni una capacità contributiva: accertati gli indici esposti dall’Ufficio, il giudice tributario deve riconoscere loro valore presuntivo e valuta soltanto la prova contraria offerta dal contribuente. La Cassazione ha applicato questa lettura nell’ordinanza di maggio e, in precedenza, nelle ordinanze n. 2078/2024 e n. 18768/2024.

La tesi della presunzione semplice, accolta dalla sentenza n. 23554/2012, obbligava l’Ufficio a sostenere l’accertamento con indizi gravi, precisi e concordanti e non ha trovato seguito nella giurisprudenza successiva della Sezione tributaria.

Sul contenuto della prova l’ordinanza riprende una formula già usata dalla stessa Sezione: il contribuente deve offrire documenti «in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere». Tradotto, al contribuente basta dimostrare che importi e date delle somme lecite rendono plausibile la copertura della spesa contestata, senza ricostruire ogni singolo pagamento: la Cassazione (ord. n. 2384/2025) ha stabilito che l’utilizzo effettivo delle somme non va dimostrato, purché i documenti ne rendano verosimile l’impiego.

Estratti conto, redditi esenti e risparmi: prove documentali ammesse

Ai sensi dell’art. 38, comma 6, del DPR n. 600/1973, riscritto nel 2024, il contribuente può dimostrare tre circostanze, e per ognuna servono documenti che attestino entità e durata del possesso delle somme. L’ordinanza di maggio cita, a titolo di esempio, gli estratti dei conti correnti intestati al contribuente, idonei a provare da quanto tempo il denaro era disponibile.

Prova contraria prevista dall’art. 38, comma 6 Documenti utili
Spese finanziate con redditi di altri periodi d’imposta, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esclusi dalla base imponibile, oppure con somme di soggetti diversi dal contribuente (lettera a) Estratti conto con gli accrediti, certificazioni del sostituto d’imposta, atti di donazione, dichiarazioni di successione, contratti di mutuo o di finanziamento, redditi documentati dei familiari conviventi
Spese di importo diverso da quello attribuito dall’Ufficio (lettera b) Atti di acquisto, fatture, contratti di leasing o di locazione e quietanze con importo e data del pagamento
Risparmio formato negli anni precedenti e usato per consumi o investimenti (lettera c) Estratti conto e rendiconti del deposito titoli degli anni precedenti, con la giacenza e la sua durata fino alla data della spesa

Le risorse del nucleo familiare rientrano nella prova: la Cassazione (ord. n. 31568/2023) ha stabilito che la prova contraria si riferisce alla posizione reddituale complessiva dei coniugi conviventi e dei figli. Anche per queste somme la difesa regge se documenti bancari o atti mostrano importi e date dei trasferimenti tra familiari.

Pronunce sull’accertamento sintetico: prove accolte e respinte

Le ordinanze della Cassazione del 2026 applicano un criterio coerente: la disponibilità lecita giustifica la spesa se è documentata, sufficiente per importo e compatibile nel tempo con l’acquisto, mentre dichiarazioni generiche e prospetti incompleti non superano la presunzione.

Pronuncia Principio applicato ed esito
Cass. ord. n. 4123 del 24 febbraio 2026 Acquisto di una barca da pesca coperto da un contributo ricevuto anni prima, investito e poi svincolato: prova accolta, perché le somme erano sufficienti e disponibili al momento della spesa, senza obbligo di tracciare il singolo pagamento
Cass. ord. n. 7042/2026 Acquisto di un immobile sostenuto, secondo la difesa, con fondi esteri indicati in una comunicazione del coniuge: prova respinta, perché le dichiarazioni di terzi valgono come elementi indiziari e la disponibilità documentata era molto inferiore al prezzo
Cass. ord. n. 16798 del 28 maggio 2026 Prospetto del contribuente limitato alle spese di mantenimento di auto e moto: sentenza d’appello cassata, perché la prova contraria deve coprire anche gli incrementi patrimoniali e fondarsi su documenti con importi e date
Cass. ord. n. 22968/2026 Accertamento sintetico sul 2011 confermato in appello con una motivazione generica sulla mancanza di prova contraria: sentenza cassata su ricorso del contribuente, perché il giudice deve esaminare le deduzioni e i documenti prodotti

Prima del contraddittorio la difesa verifica quindi che la somma lecita copra l’intera spesa, che fosse disponibile prima del pagamento e che ogni dichiarazione di familiari o terzi sia accompagnata da un documento bancario o da un atto con data certa.

Soglie del redditometro: limite legato all’assegno sociale

Le soglie del redditometro devono ricorrere insieme: il reddito accertabile deve superare di almeno un quinto quello dichiarato e, secondo il comma 6 dell’art. 38 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 108/2024, eccederlo «comunque, di almeno dieci volte» l’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge con periodicità biennale. Con l’importo fissato dall’INPS per il 2026, pari a 7.101,12 euro, il limite assoluto è di 71.011,20 euro.

La formula ammette due interpretazioni. Per una parte dei commentatori è il reddito accertabile a dover superare il limite assoluto; per un’altra è la differenza tra reddito accertabile e dichiarato a doverlo raggiungere. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate o della Cassazione, l’esempio mostra dove le due letture portano a esiti opposti.

Lettura della soglia Esito con 30.000 euro dichiarati e 80.000 euro accertabili
Limite riferito al reddito accertabile Accertamento ammesso, perché l’accertabile supera il limite assoluto e la soglia del quinto, pari a 36.000 euro
Limite riferito alla differenza tra accertabile e dichiarato Accertamento escluso, perché la differenza di 50.000 euro è inferiore al limite assoluto

Quando lo scostamento è inferiore al limite assoluto, la seconda lettura fornisce al contribuente un argomento sul presupposto dell’accertamento, da far valere in contraddittorio insieme alle prove contrarie.

Invito al contraddittorio e adesione prima dell’avviso di accertamento

L’Ufficio che procede alla determinazione sintetica ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, di persona o tramite rappresentanti, e poi di avviare l’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del DPR n. 600/1973. La Cassazione (ord. n. 10394/2016) ha stabilito che per gli anni anteriori al 2009, come quello deciso a maggio, l’invito non era obbligatorio.

La disciplina generale del contraddittorio preventivo, fissata dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000, prevede la comunicazione dello schema di atto e un termine di almeno 60 giorni per le controdeduzioni. Nell’accertamento sintetico la difesa si costruisce in quest’ordine:

  1. ricevuto l’invito, il contribuente verifica il periodo d’imposta, le spese attribuite e il rispetto di entrambe le soglie di legge;
  2. per ogni spesa contestata ricostruisce la provvista che l’ha coperta, con importo, conto di provenienza e data;
  3. allega estratti conto, atti di donazione o di successione, contratti e quietanze che documentano quei dati;
  4. nel procedimento di adesione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 discute con l’Ufficio la rideterminazione del reddito sulla base dei documenti prodotti;
  5. se l’adesione non si perfeziona e arriva l’avviso, in giudizio può contestare anche la mancata valutazione dei documenti, che la Cassazione considera motivazione apparente.

Testo unico adempimenti e accertamento: nuova sede per l’articolo 38

Dal 1° gennaio 2027 le regole sull’accertamento sintetico si leggono nella numerazione del Testo unico adempimenti e accertamento, approvato con il D.Lgs. n. 141/2026 e in vigore dal 7 agosto 2026, che abroga numerosi articoli del DPR n. 600/1973 e riferisce i rinvii alle norme abrogate alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo. Il riordino conserva in larga parte le disposizioni sostanziali: negli atti e nei ricorsi i richiami all’articolo 38 andranno ricondotti all’articolo corrispondente del Testo unico.