Un lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro con un’azienda nel 2019 non ha ricevuto le ultime 5 mensilità e il TFR. Nel 2026 l’azienda è stata dichiarata fallita. Il credito è ancora nella contabilità dell’azienda. Si tratta sempre di crediti privilegiati? Può il lavoratore richiedere all’INPS, in caso di insolvenza dell’azienda, il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR? I cinque anni decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’apertura della procedura fallimentare?
La situazione che descrive presenta un problema preliminare: la prescrizione. I crediti da lavoro — retribuzioni non corrisposte e TFR — si prescrivono in cinque anni dalla cessazione del rapporto, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile. Il fallimento, oggi denominato liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa, è stato dichiarato nel 2026, due anni dopo rispetto alla decadenza dei termini di prescrizione per un rapporto di lavoro cessato nel 2019. Pertanto, a meno che nel frattempo non siano intervenuti atti interruttivi, i crediti non sono più esigibili e non possono essere ammessi al passivo della procedura.
Crediti da lavoro come crediti privilegiati
In via generale TFR, retribuzioni non corrisposte e altre somme dovute dal datore di lavoro sono crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. Il privilegio significa che, in sede di distribuzione dell’attivo fallimentare, questi crediti vengono soddisfatti prima di quelli chirografari. La natura privilegiata, tuttavia, non risolve il problema della prescrizione: un credito prescritto non può essere ammesso al passivo, indipendentemente dal suo grado di privilegio.
Come funziona il Fondo di Garanzia INPS
In caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS. Il Fondo interviene riconoscendo l’intero TFR maturato — ai sensi dell’articolo 2 della legge 297/1982 — e le ultime tre mensilità di retribuzione, comprensive dei ratei di tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive previste dal contratto collettivo applicato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992. Anche in questo caso, tuttavia, il presupposto è che il credito esista ancora, ossia che non sia prescritto. Il riferimento di prassi per le procedure successive all’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa è la circolare INPS 70/2023.
Prescrizione e atti interruttivi: cosa cambia
Se dal 2019 a oggi non sono mai stati compiuti atti interruttivi della prescrizione, i crediti in questione si sono probabilmente estinti nel 2024. La prescrizione può essere stata interrotta da una raccomandata o PEC di messa in mora inviata al datore di lavoro, da un decreto ingiuntivo, dall’apertura di un contenzioso giudiziale o da qualsiasi altro atto formale con cui si sia richiesto il pagamento.
In presenza di un atto interruttivo il termine riprende a decorrere dall’inizio, e se quell’atto è successivo al 2019 i crediti potrebbero essere ancora esigibili. Per valutare con precisione la situazione è quindi necessario ricostruire la cronologia degli atti compiuti nel periodo.
I termini per la domanda al Fondo INPS
Se i crediti risultano ancora esigibili — perché la prescrizione è stata interrotta — il lavoratore può presentare domanda al Fondo di Garanzia INPS.
Per il TFR non pagato non è previsto un termine annuale per la presentazione della domanda: la richiesta può essere avanzata a partire dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Per le ultime tre mensilità il termine è invece di un anno dalla data in cui lo stato passivo diventa esecutivo: questo termine va rispettato a pena di decadenza.
In entrambi i casi, è indispensabile che il credito sia stato ammesso al passivo della procedura di liquidazione giudiziale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz