Chi riceve una cartella per IRPEF o IVA riferita a un’annualità di oltre cinque anni fa ha un argomento difensivo in meno. Con l’ordinanza 23174 del 14 luglio 2026 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che i crediti erariali si prescrivono in dieci anni e che la distanza dai cinque anni di IMU e TARI non genera alcuna disparità di trattamento. La pronuncia arriva a valle della sentenza 85 del 19 maggio 2026, con cui la Corte costituzionale aveva già respinto la questione sollevata sull’articolo 2946 del codice civile.
- Prescrizione decennale dei tributi erariali
- La differenza con IMU e TARI nell’ordinanza di Cassazione
- Il vaglio della Corte costituzionale sull’articolo 2946
- Sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni
- I crediti che il codice civile prescrive in cinque anni
- Il giudicato porta tutte le voci a dieci anni
- Come si eccepisce la prescrizione voce per voce
Prescrizione decennale dei tributi erariali
IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono in dieci anni perché per queste imposte il legislatore non ha previsto un termine speciale e, in mancanza, opera la prescrizione ordinaria dell’articolo 2946 del codice civile.
Il ragionamento poggia sulla natura dell’obbligazione. Ogni periodo d’imposta fa nascere un rapporto obbligatorio a sé, che dipende da presupposti riaccertati anno per anno, quindi la cadenza annuale del versamento non trasforma il tributo in una prestazione periodica. È la lettura fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui dopo che la cartella diventa definitiva per mancata impugnazione si applica il termine proprio di ciascun tributo, e ripresa fra le altre dall’ordinanza n. 27130 del 9 ottobre 2025.
La differenza con IMU e TARI nell’ordinanza di Cassazione
I tributi locali si prescrivono in cinque anni perché hanno struttura periodica e rientrano nell’articolo 2948, numero 4, del codice civile, che copre tutto ciò che si paga a scadenze annuali o più brevi.
Nell’ordinanza 23174/2026 la Corte esclude che il confronto con l’IMU possa fondare una censura di disuguaglianza, perché manca l’omogeneità fra le situazioni messe a raffronto:
i tributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata
Il criterio, precisa la Corte, non è il soggetto che riscuote ma la struttura del debito. Sul versante locale la linea è consolidata almeno dall’ordinanza n. 9839/2020 sulle entrate periodiche degli enti e dall’ordinanza n. 17234 del 15 giugno 2023 sulla tassa rifiuti.
Il vaglio della Corte costituzionale sull’articolo 2946
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che chiedeva di estendere ai tributi statali il termine quinquennale applicato all’IMU e ai crediti previdenziali.
Il giudice rimettente aveva prospettato una violazione degli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, sostenendo che dieci anni fossero sproporzionati rispetto ai tempi molto più rapidi con cui l’Erario può interrompere la prescrizione. La Consulta ha respinto l’impostazione, confermando il diritto vivente costruito dalla Cassazione. Il risultato pratico per il contribuente è che l’eccezione generica di prescrizione quinquennale sull’imposta statale non ha più spazio.
Sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni
Il termine decennale copre la quota capitale del tributo erariale e non si estende agli accessori iscritti nella stessa cartella.
Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sia quando vengono irrogate da sole sia quando compaiono accanto all’imposta. Gli interessi seguono anch’essi il termine quinquennale dell’articolo 2948, numero 4, del codice civile, perché costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e maturano periodicamente. La distinzione è stata fissata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27093/2022.
I crediti che il codice civile prescrive in cinque anni
L’articolo 2948 del codice civile elenca i crediti soggetti alla prescrizione breve, e la periodicità è il tratto che li accomuna tutti:
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
- le annualità delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
È l’ultima voce del quarto numero, la clausola generale sulle prestazioni ricorrenti, il perno su cui ruota l’intera questione: vi rientrano i tributi locali e gli interessi, mentre le imposte statali ne sono fuori.
Il giudicato porta tutte le voci a dieci anni
Quando il credito è stato accertato con una sentenza passata in giudicato, l’intero debito si prescrive in dieci anni, accessori compresi.
L’effetto discende dall’articolo 2953 del codice civile e dal principio dell’actio iudicati: il titolo giudiziale assorbe il termine originario e uniforma tutte le voci a quello decennale. Prima di eccepire i cinque anni su sanzioni e interessi conviene quindi verificare se sul quel carico esista una pronuncia definitiva, perché in quel caso l’eccezione è destinata a cadere.
Come si eccepisce la prescrizione voce per voce
La prescrizione non opera in automatico: va eccepita dal contribuente con ricorso o istanza, e ogni voce della cartella va valutata separatamente perché capitale e accessori corrono su termini diversi.
Il riferimento da invocare per ciascuna riga:
| Voce della cartella | Termine e riferimento da eccepire |
|---|---|
| Imposta erariale come IRPEF, IRAP e IVA | dieci anni, art. 2946 c.c., Corte cost. n. 85/2026 e Cass. ord. n. 23174/2026 |
| Tributo locale come IMU e TARI | cinque anni, art. 2948, n. 4, c.c., Cass. ord. n. 17234/2023 |
| Sanzioni tributarie | cinque anni, art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 |
| Interessi | cinque anni, art. 2948, n. 4, c.c., Cass. ord. n. 27093/2022 |
| Credito accertato con sentenza definitiva | dieci anni su tutte le voci, art. 2953 c.c. |
Sul calcolo dei termini incidono poi due elementi che vanno verificati prima di impostare la difesa: la notifica di qualsiasi atto interruttivo, dall’intimazione di pagamento al preavviso di fermo fino alla domanda di rateizzazione, che azzera il conteggio e lo fa ripartire, e la sospensione straordinaria di 542 giorni disposta dall’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 per i carichi affidati fra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, che si somma al periodo ordinario.