Legge elettorale approvata: tornano le preferenze, premio a chi supera il 42%

di Redazione PMI.it

8 Ottobre 2026 14:20

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Nuova legge elettorale approvata: preferenze dopo il capolista, premio al 42%, soglie e voto fuori sede. Meloni rivendica, le opposizioni preparano ricorsi

La nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre 2026, cambia le regole delle prossime elezioni politiche: tornano le preferenze accanto al capolista scelto dai partiti, e il premio di maggioranza spetta alla lista o coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere.

La riforma, nata dal ddl a prima firma Galeazzo Bignami e ribattezzata Stabilicum dalla maggioranza, conta nel totale delle coalizioni anche i voti delle liste minori, rende più onerosa la raccolta delle firme per le forze politiche prive di un gruppo o di una componente in Parlamento e obbliga partiti e alleanze a indicare il candidato premier. Diventa stabile il voto fuori sede, esteso ai caregiver familiari, e si riducono le ripartizioni per gli italiani all’estero.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la possibilità per gli elettori di scegliere di nuovo il proprio parlamentare, mentre le opposizioni preparano ricorsi per portare la legge davanti alla Corte costituzionale.

In sintesi:

  • la Camera ha approvato in via definitiva l’A.C. 2822-B l’8 ottobre 2026 con 227 voti favorevoli e 164 contrari, nello stesso testo approvato dal Senato il 15 settembre con 113 sì, 71 no e 2 astenuti;
  • il premio di governabilità attribuisce 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione più votata in entrambe le Camere con almeno il 42% dei voti validi in ciascuna, fino a un massimo di 220 deputati e 113 senatori esclusa la circoscrizione Estero (art. 1, comma 4, DPR n. 361/1957 e art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 533/1993, come modificati dalla riforma);
  • ogni lista presenta sette candidati per collegio plurinominale e l’elettore può votarne fino a tre, escluso il capolista, con il vincolo di scegliere candidati di sesso diverso (art. 18-bis, comma 3, e art. 4, comma 2, DPR n. 361/1957);
  • i partiti senza gruppo o componente parlamentare devono raccogliere da 6.000 a 7.000 firme in ogni collegio plurinominale, contro le 1.500-2.000 previste dal Rosatellum (art. 18-bis, comma 1, DPR n. 361/1957);
  • il voto fuori sede richiede un domicilio temporaneo in un’altra regione da almeno nove mesi per studio o lavoro, oppure un periodo di tre mesi per cure mediche o per assistere un familiare in cura.

Approvazione definitiva della riforma elettorale

La Camera ha approvato in via definitiva la riforma elettorale l’8 ottobre 2026 con 227 voti favorevoli e 164 contrari, a scrutinio segreto, nello stesso testo licenziato dal Senato il 15 settembre: la legge va alla promulgazione del Presidente della Repubblica e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per evitare il voto segreto sugli articoli modificati a Palazzo Madama il Governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre, approvati con 226-228 voti favorevoli, e la maggioranza ha chiuso la riforma prima dell’avvio della sessione di bilancio sulla Manovra 2027.

Dopo il voto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social che con la nuova legge gli elettori sceglieranno partito, coalizione, programma, candidato premier e, di nuovo, il proprio parlamentare, grazie al ritorno del voto di preferenza dopo oltre trent’anni. Meloni ha difeso le regole sulla stabilità dei governi con la formula “chi vince le elezioni deve poter governare”, ha rivendicato il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari e ha sottolineato la compattezza del centrodestra. Le preferenze riguardano però i candidati che seguono il capolista bloccato, e la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Quirinale.

In Aula le opposizioni hanno protestato con cartelli contro la legge: la segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato la maggioranza di aver cambiato le regole per paura di perdere, il presidente del M5S Giuseppe Conte ha contestato l’aumento delle firme richieste ai partiti nuovi.

Testo e iter sono consultabili nella scheda dell’A.S. 1971 sul sito del Senato e nel testo dell’A.C. 2822-B approvato dalla Camera.

Ricorsi alla Consulta e data delle elezioni

I ricorsi contro la legge partiranno dai tribunali civili: una rete di comitati e associazioni ha annunciato azioni in una trentina di sedi dopo l’entrata in vigore, che di regola matura il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È la strada già percorsa contro il Porcellum e l’Italicum: l’elettore chiede al giudice di accertare la lesione del proprio diritto di voto e, se la questione non è manifestamente infondata, il giudice la rimette alla Corte costituzionale, che su quelle leggi si è pronunciata con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017.

La XIX legislatura è cominciata il 13 ottobre 2022 e, ai sensi dell’art. 60 della Costituzione, dura cinque anni: le elezioni politiche con le nuove regole cadono quindi entro l’autunno 2027, salvo scioglimento anticipato. Nella maggioranza è circolata anche l’ipotesi di anticipare il voto a maggio, in coincidenza con le amministrative.

Preferenze e capolista bloccato sulla scheda elettorale

Con la nuova legge l’elettore trova accanto a ogni simbolo il capolista bloccato, scelto dal partito e proclamato per primo se la lista ottiene seggi nel collegio, seguito da sei candidati tra i quali può esprimere le preferenze tracciando un segno nel quadrato accanto al nome. I seggi successivi vanno ai candidati nell’ordine dei voti personali ricevuti e, a parità di voti, prevale la posizione in lista, come stabilisce il nuovo art. 77, comma 1, lettera d), del DPR 30 marzo 1957, n. 361.

Chi esprime più di una preferenza deve indicare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza scelta nell’ordine di lista si annullano. La formula riprende quella dell’art. 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 per le elezioni europee, che la scheda del Servizio Studi della Camera sulla rappresentanza di genere applica così: con due preferenze allo stesso sesso decade la seconda, con tre preferenze tutte allo stesso sesso decadono la seconda e la terza. In chiaro, tre preferenze sono valide se almeno una riguarda un candidato di sesso diverso dagli altri due.

I candidati, capolista compreso, vanno collocati in ordine alternato di genere a pena di inammissibilità della lista, e nessuno può candidarsi in più di cinque collegi plurinominali. Cade invece il limite del Rosatellum che vietava a ciascun genere di superare il 60% dei capilista a livello nazionale: la riforma applica quella soglia ai soli candidati delle liste presentate per il premio. Un segno sul nome del capolista vale come voto alla lista, e una preferenza valida senza altri segni sulla scheda vale anche come voto al partito (art. 59-bis, commi 3-bis e 3-quater).

Alle politiche il voto di preferenza non si usa dal 1992, e il suo ritorno è stato l’aspetto più conteso dell’iter: alla Camera l’emendamento era stato respinto il 14 luglio con 188 voti contrari e 187 favorevoli, mentre al Senato la maggioranza ha approvato la versione con capilista bloccati e ha respinto la proposta delle opposizioni sulle preferenze senza capolista garantito. Secondo una simulazione di Youtrend citata dal Fatto Quotidiano, gli eletti con le preferenze sarebbero circa il 43% dei parlamentari: nei collegi in cui una lista conquista un solo seggio passa soltanto il capolista.

Premio di maggioranza e tetto ai seggi della coalizione vincente

Il premio di maggioranza, che il testo chiama premio di governabilità, assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla stessa lista o coalizione se questa ottiene il maggior numero di voti validi in entrambe le assemblee e almeno il 42% in ciascuna. Per accertare che si tratti della medesima forza politica, i partiti dichiarano al deposito del contrassegno il collegamento tra le liste presentate per la Camera e quelle per il Senato (art. 14-bis, comma 3-bis, DPR n. 361/1957). Se una delle condizioni manca, tutti i seggi si ripartiscono con il metodo proporzionale, e lo stesso vale quando si vota per rinnovare una sola Camera. La maggioranza ha ribattezzato il sistema Stabilicum, le opposizioni Melonellum.

Il premio ha un tetto: la lista o la coalizione vincente non può superare 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200, cioè il 55% e il 56,5% delle due assemblee, esclusi gli eletti nella circoscrizione Estero, che possono quindi portare la maggioranza oltre quelle quote. Quando alla Camera il riparto proporzionale sommato al premio supera il limite, l’Ufficio centrale nazionale ricalcola la distribuzione: alla coalizione vincente vanno 150 seggi proporzionali, meno quelli conquistati in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e alle altre forze i seggi residui (art. 83, comma 1-ter).

I seggi del premio vanno a liste circoscrizionali presentate apposta, separate da quelle dei collegi: i loro nomi compaiono sulla scheda in un riquadro sotto i simboli e sono gli stessi per tutti i partiti della coalizione. Ogni candidato di queste liste deve correre anche in un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, da capolista o in una posizione successiva purché anche i candidati che lo precedono figurino nei listini del premio (art. 19, comma 4). Il segno tracciato solo sul riquadro del listino vale come voto alla lista e, nelle coalizioni, si divide tra i partiti in proporzione ai voti di ciascuno nel collegio.

Soglie di sbarramento e voti liste minori

Le soglie di sbarramento sono le stesse del Rosatellum: accedono al riparto dei seggi le coalizioni con almeno il 10% dei voti validi nazionali e le liste singole con almeno il 3%. Nelle coalizioni ottengono seggi le liste sopra quella soglia, le liste delle minoranze linguistiche riconosciute con almeno il 20% nella propria regione e, per ciascuna coalizione, la lista più votata tra quelle sotto soglia (art. 83, comma 1, lettera e), DPR n. 361/1957).

La novità riguarda il conteggio. Il testo approvato dalla Camera in prima lettura a luglio escludeva dal totale della coalizione i voti delle liste sotto soglia, salvo la migliore; il Senato ha soppresso quella previsione (art. 83, comma 1, lettera c), terzo periodo) e con la legge approvata la cifra elettorale della coalizione comprende i voti di tutte le liste collegate, anche di quelle che non eleggono nessuno. Quei voti contano per raggiungere la soglia del premio e per il riparto dei seggi tra le coalizioni.

L’esempio di calcolo confronta la versione di luglio e la legge approvata sugli stessi risultati della Camera. Una coalizione di cinque liste ottiene il 22%, il 9%, l’8%, il 2,5% e l’1,5% dei voti validi, le altre coalizioni e liste ammesse al riparto sommano il 52% e al Senato si ipotizza lo stesso esito. La stima usa i 314 seggi proporzionali assegnati fuori da Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige quando scatta il premio e i 384 complessivi, cioè gli stessi 314 più i seggi del premio, quando il premio non scatta, senza calcolare resti e arrotondamenti.

Esempio di calcolo Legge approvata
Voti validi della coalizione 43%, con tutte e cinque le liste
Premio di governabilità scatta
Seggi proporzionali stimati circa 142 su 314
Seggi totali stimati circa 212 con il premio, il 53% della Camera
Lista all’1,5% voti nel totale, nessun eletto

Con gli stessi voti la coalizione sale da circa 170 deputati, sotto la maggioranza assoluta di 201, a circa 212, e l’intera differenza dipende dai voti della lista più piccola. La nuova regola spinge quindi i partiti maggiori a includere nelle alleanze anche liste senza possibilità di eleggere, perché ogni voto raccolto avvicina la soglia del premio.

Raccolta firme per presentare le liste e partiti esentati

La nuova legge alza la soglia della raccolta firme: i partiti che non hanno un gruppo parlamentare o una componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere alla data del decreto di indizione dei comizi devono presentare tra 6.000 e 7.000 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale, quattro volte il minimo previsto dal Rosatellum. Chi ha un gruppo o una componente a quella data si ferma alla soglia di 1.500-2.000 firme; per le prime elezioni dopo la riforma il requisito deve sussistere all’entrata in vigore della legge (art. 18-bis, comma 1, DPR n. 361/1957 e art. 1, comma 9, della riforma).

Nessuna firma serve ai partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera, mentre il Rosatellum richiede un gruppo in entrambe fin dall’inizio della legislatura (art. 18-bis, comma 2); per le prime elezioni successive alla riforma il gruppo deve esistere al 31 dicembre 2025 (art. 5 della riforma). Secondo le stime riportate da Adnkronos, un nuovo partito che volesse presentarsi in tutti i collegi di Camera e Senato dovrebbe raccogliere circa 450mila firme; le stesse ricostruzioni collocano Azione, AVS e Noi Moderati tra gli esentati e +Europa e Futuro Nazionale tra i partiti tenuti alla soglia ridotta.

Ogni lista deve inoltre presentare candidature in almeno la metà delle circoscrizioni della Camera, con un’eccezione per le minoranze linguistiche presenti in una sola regione ad autonomia speciale, mentre per il Senato il testo ammette liste presentate anche in una sola regione. In caso di scioglimento anticipato della Camera di oltre centoventi giorni le firme richieste si dimezzano, come già prevede l’art. 18-bis.

Candidato premier indicato al deposito del simbolo

Al deposito del contrassegno ogni partito o coalizione dichiara nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio: le liste collegate indicano obbligatoriamente lo stesso nome, con una dichiarazione sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti alleati (art. 14-bis, comma 3, DPR n. 361/1957). Le liste dei partiti che omettono l’indicazione non sono ammesse, per effetto della modifica all’art. 22, primo comma, numero 1-ter).

Sulla scheda elettorale compaiono simboli e candidati, senza il nome del candidato premier. La norma fa salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione e il divieto di vincolo di mandato dell’art. 67: la nomina del Presidente del Consiglio è una scelta del Quirinale anche dopo la riforma.

Le opposizioni leggono l’obbligo come un anticipo della riforma costituzionale sul premierato, che segue un iter separato perché modifica la Costituzione. La legge elettorale è una legge ordinaria e non introduce alcuna elezione diretta del premier.

Voto fuori sede per studio, lavoro, cure e caregiver

La riforma rende stabile il voto fuori sede per politiche, europee e referendum: chi è domiciliato temporaneamente in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi, può votare nel Comune in cui vive iscrivendosi a un elenco tenuto dall’ufficio elettorale comunale. La domanda va presentata entro il 31 dicembre e vale per le consultazioni dell’anno successivo; chi matura i requisiti dopo quella data ha trenta giorni per iscriversi, e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.

Per chi riceve cure mediche o terapie in un’altra regione basta un periodo di tre mesi che comprenda la data delle elezioni, con domanda entro il quarantacinquesimo giorno precedente. La legge estende questa possibilità ai caregiver familiari che assistono per lo stesso periodo una persona in cura presso una struttura di un’altra regione e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in terapia lontano da casa.

Per le imprese la novità riguarda la gestione delle assenze intorno al voto: i dipendenti domiciliati per lavoro in un’altra regione possono votare nel Comune di domicilio senza chiedere ferie o permessi per rientrare. Il permesso elettorale retribuito dell’art. 119 del DPR n. 361/1957 spetta infatti a chi svolge funzioni ai seggi, come presidenti, scrutatori, segretari e rappresentanti di lista; il semplice elettore che viaggia per votare ne è escluso.

Italiani all’estero: ripartizioni per Camera e Senato

La circoscrizione Estero elegge 8 deputati e 4 senatori su ripartizioni geografiche ridotte: per la Camera diventano due, l’Europa e un’area unica che comprende Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide, mentre il Senato si elegge in un’unica ripartizione (art. 6 della riforma, che modifica la legge 27 dicembre 2001, n. 459). Finora le ripartizioni erano quattro, ciascuna delle quali eleggeva almeno un deputato e un senatore.