Legge elettorale, la riforma blocca le liste e cancella i collegi uninominali

di Barbara Weisz

22 Luglio 2026 12:14

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Il testo passato alla Camera con 217 sì assegna 70 seggi in premio sopra il 42%, mentre a Palazzo Madama il regolamento non ammette lo scrutinio segreto

Niente preferenze e quindi liste bloccate, premio di maggioranza, indicazione obbligatoria del candidato premier nel programma, sbarramento con ripescaggio per una sola lista minore, voto dei fuori sede, nuove circoscrizioni per gli italiani all’estero. È questo il corpus della nuova legge elettorale, il ddl a prima firma Galeazzo Bignami che modifica il DPR 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera e il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato. Il testo è stato approvato da Montecitorio il 16 luglio 2026 con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti, e ha iniziato l’iter in Senato davanti alla Commissione Affari Costituzionali.

Il dibattito continua a concentrarsi sull’aspetto maggiormente contrastato nel corso dei lavori alla Camera, ovvero l’emendamento sulle preferenze su cui il Governo è andato sotto di un voto, con l’ipotesi di riproporre la modifica a Palazzo Madama. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha incardinato il testo il 20 luglio 2026; l’ufficio di presidenza deve ancora fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Le opposizioni hanno chiesto un ciclo di audizioni e la maggioranza si è detta disponibile ad accordarlo dunque la chiusura dei lavori in commissione prima della pausa estiva appare improbabile, con l’esame in Aula atteso alla ripresa autunnale.

Vediamo nel dettaglio tutti questi elementi.

Il premio di maggioranza scatta oltre il 42%

Il meccanismo di fondo prevede per le elezioni politiche un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che assegna 70 seggi alla Camera su un totale di 400 e 35 al Senato su 200. Il congegno è autonomo rispetto ai premi già in vigore per regionali e comunali, che operano su assemblee, soglie e regole proprie. Il premio scatta solo a favore della lista o della coalizione che arriva prima raccogliendo almeno il 42% dei consensi in ciascuno dei due rami del Parlamento. Ci sono però dei tetti: 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Per applicare questo limite, si sottraggono gli eventuali seggi eccedenti dovuti con il premio a quelli spettanti alla lista in base al calcolo proporzionale. In termini relativi, il premio di maggioranza consente di avere il 55% dei deputati e il 56,5% dei senatori. Gli eletti all’estero non rientrano nel calcolo del tetto massimo.

Attenzione: la soglia minima del 42% è molto rigida. Se nessuno schieramento la raggiunge, anche in uno solo dei due rami, non si applica alcun premio e l’intera ripartizione è proporzionale. Lo stesso accade quando Camera e Senato premiano forze politiche diverse, perché il testo richiede che sia la medesima lista o coalizione ad arrivare prima in entrambe le assemblee. Il meccanismo in pratica incentiva la formazione di coalizioni, che consentono più facilmente di accedere al premio di maggioranza e quindi alla governabilità.

Soglie di sbarramento più rigide per le liste in coalizione

Le soglie di sbarramento non cambiano rispetto alle attuali: 10% per la coalizione e 3% per le singole liste. C’è però una novità di rilievo: la soglia del 3% vale anche per le liste in coalizione, con l’unica eccezione della prima lista sotto soglia. In parole semplici, in ogni coalizione può esserci una sola lista sotto il 3%. Attenzione: le eventuali altre fanno perdere voti all’intera coalizione, perché quei voti non sono assegnati e vanno persi.

Ipotizziamo uno schieramento formato da sei forze politiche. Le prime quattro superano il 3%, e totalizzano il 25% dei voti. Due invece sono sotto soglia, una prende il 2,7%, e la seconda si ferma al 2%. Ebbene, la coalizione avrà in tutto il 27,7% dei voti, il restante 2% si perde. La conseguenza capovolge la logica delle alleanze rispetto al Rosatellum, dove i voti delle liste minori confluivano comunque sugli alleati: con il nuovo sistema la seconda e la terza forza minore diventano zavorra elettorale e sottraggono consensi utili proprio al calcolo del 42%.

Liste bloccate e senza preferenze

Sulla scheda l’elettore trova liste bloccate, nel senso che non può esprimere preferenze. I collegi uninominali sono soppressi e accanto a ogni simbolo compaiono al massimo sei candidati, in un ordine deciso dai partiti al momento del deposito. I seggi del premio seguono invece un percorso separato, affidato a listini circoscrizionali con i nomi stampati sulla scheda, uguali per tutte le liste coalizzate: chi figura nel listino deve candidarsi anche come capolista in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione.

Il contrastato emendamento che non ha ottenuto la maggioranza dei voti alla Camera lo scorso 14 luglio, bocciato per una manciata di schede con 187 favorevoli e 188 contrari, prevedeva un meccanismo complicato: i capilista erano decisi dai partiti, l’elettore poteva invece segnare fino a tre preferenze fra gli altri candidati, scegliendo in una lista composta al massimo da sette nomi nei collegi plurinominali. In caso di più preferenze, bisognava selezionare candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza. Il giorno successivo l’Aula ha respinto anche la proposta di Futuro Nazionale sulle preferenze pure. A Palazzo Madama Noi Moderati ha già annunciato una nuova proposta per restituire agli elettori la scelta dei rappresentanti.

Indicazione del premier nel programma

Altro elemento qualificante della legge, l’indicazione nel programma o in sede di presentazione del simbolo elettorale del candidato premier. Qui c’è un aspetto delicato. Questa individuazione del candidato alla presidenza del Consiglio è obbligatoria, pena l’impossibilità di presentare la lista o la coalizione. Il nome però non compare sulla scheda elettorale. Il motivo è che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica il compito di incaricare il Capo del Governo, e la norma richiama espressamente sia quella prerogativa sia l’articolo 67 della Costituzione sull’assenza di vincolo di mandato per i parlamentari.

La proposta direttamente sulla scheda rappresenterebbe una sorta di designazione automatica, e sostanzialmente toglierebbe questa prerogativa al Quirinale. C’è comunque dibattito in proposito, con critiche da parte delle opposizioni che ritengono questo aspetto una sorta di anticamera del premierato. Il confine però va tenuto fermo: la riforma costituzionale sul premierato agisce sulla Costituzione e segue un percorso parlamentare del tutto separato, mentre la legge elettorale è una legge ordinaria e non introduce alcuna elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Residenti all’estero ed elettori fuori sede

Cambiano anche le regole per i residenti all’estero e per gli elettori fuori sede. Si riducono le circoscrizioni estere, che diventano due per la Camera e una al Senato, dalle attuali quattro per ciascun ramo parlamentare. Gli italiani residenti all’estero eleggono otto deputati e quattro senatori, che non rientrano nel calcolo del tetto massimo raggiungibile con il premio di maggioranza. Questi parlamentari possono quindi consentire di superare le relative soglie.

Per quanto riguarda i fuori sede, diventa legge il diritto a votare nel Comune in cui si dimora per motivi di studio, lavoro o cure mediche, con l’istituzione di un elenco dedicato presso ogni ufficio elettorale comunale, valido anche per europee e referendum. Le condizioni di accesso sono articolate:

  • il domicilio temporaneo deve trovarsi in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale;
  • la permanenza prevista per motivi di studio o di lavoro deve essere di almeno nove mesi;
  • la domanda va presentata entro il 31 dicembre e vale per le consultazioni dell’anno successivo;
  • chi matura i requisiti dopo quella data si iscrive entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente il voto;
  • per chi è fuori regione per assistenza sanitaria o terapie bastano tre mesi comprendenti la data delle elezioni, con domanda entro il quarantacinquesimo giorno precedente.

Per le imprese la novità ha un risvolto pratico. I dipendenti che lavorano stabilmente lontano dalla regione di residenza potranno votare senza rientrare, con meno richieste di permesso elettorale concentrate intorno alla tornata, a condizione che rispettino la scadenza del 31 dicembre per l’iscrizione all’elenco.

L’iter in Senato

Il ddl di riforma elettorale ha completato la prima lettura alla Camera e deve ora essere discusso al Senato. Senza modifiche il testo diventa legge, mentre se la maggioranza deciderà di riproporre l’emendamento sulle preferenze dovrà poi tornare a Montecitorio per la terza lettura, allungando i tempi di approvazione. La sovrapposizione con la manovra economica sembra uno scenario che l’esecutivo è interessato a evitare: l’articolo 7, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 impone la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre, e da quel momento la sessione di bilancio comprime lo spazio d’Aula per ogni altro provvedimento fino a fine dicembre.

Sul secondo tentativo relativo alle preferenze incide una differenza fra i due rami del Parlamento che vale ben oltre la contingenza. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera lo scrutinio segreto può essere richiesto anche sulle leggi elettorali, ed è esattamente quanto ha permesso ai dissenzienti di affossare l’emendamento senza esporsi. Il Regolamento del Senato segue una logica opposta: l’articolo 113, comma 4, ammette lo scrutinio segreto solo per le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali indicati da un elenco tassativo di articoli della Costituzione e per le modifiche del Regolamento, mentre il comma 4-bis precisa che può essere richiesto soltanto sulle questioni strettamente attinenti a quei casi. La materia elettorale non rientra nell’elenco, quindi a Palazzo Madama si voterebbe con voto palese e ogni senatore risponderebbe con il proprio nome. Il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha ricordato subito dopo il voto della Camera, parlando della possibilità di modificare “anche chirurgicamente, quanto votato alla Camera”.

Anche la rinuncia alle preferenze rappresenta però un’ipotesi non del tutto gradita all’esecutivo, essendo una sorta di cavallo di battaglia proprio della premier Giorgia Meloni.