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Prescrizione cartelle esattoriali, i termini per ogni tributo e contributo

di Anna Fabi

26 Giugno 2026 07:11

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La Corte Costituzionale ha confermato i dieci anni per IRPEF, IRES e IVA e i cinque per IMU e tributi locali, con sanzioni e interessi su un termine più breve

Una cartella esattoriale non è eterna: superato i termini di prescrizione previsto per quel debito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione perde il diritto a riscuotere e l’importo si estingue. I termini vanno da tre a dieci anni a seconda del tributo, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85 depositata il 19 maggio 2026, ha confermato i dieci anni per le imposte erariali respingendo l’ipotesi di equipararvi il termine quinquennale dei tributi locali. Anche sanzioni, interessi e contributi previdenziali hanno ciascuno un proprio termine. Per leggere una cartella bisogna quindi scomporla voce per voce, perché capitale e accessori si prescrivono in tempi differenti. In sintesi:

  • le imposte erariali come IRPEF, IRES e IVA si prescrivono in dieci anni, quelle locali come IMU e TARI si prescrivono in cinque anni, i contributi INPS e INAIL omessi dal 1996 in cinque anni;
  • sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c.;
  • le multe stradali si prescrivono in cinque anni dalla violazione, il bollo auto si prescrive in tre anni;
  • la prescrizione va eccepita dal contribuente e ogni atto interruttivo notificato fa ripartire il conteggio da zero;
  • il discarico automatico dopo cinque anni restituisce il debito all’ente creditore ma senza estinguerlo.

Prescrizione e decadenza cartelle esattoriali

Una cartella esattoriale cade in prescrizione quando l’ente della riscossione non notifica atti interruttivi entro il termine fissato per quel tributo, che oscilla tra tre e dieci anni. Prima di tutto va distinta la decadenza della cartella dalla prescrizione vera e propria. Si tratta di due istituti diversi:

  • la decadenza è la conseguenza del mancato compimento di un atto necessario entro un termine, e nella riscossione riguarda i termini di notifica della cartella;
  • la prescrizione estingue il diritto stesso quando l’ente non lo esercita nei termini previsti, e rende il credito definitivamente non esigibile.

Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione decade dall’azione, a venire meno è il diritto di agire in via esecutiva, mentre il credito sopravvive: se non è ancora prescritto, l’importo può essere richiesto in via giudiziaria. Con la prescrizione si estingue anche il diritto e il credito è da considerare estinto a ogni effetto.

Termini di prescrizione voce per voce

Il credito erariale per la quota capitale si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c., mentre gli accessori (sanzioni e interessi) in cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. La distinzione, già fissata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27093/2022, è stata confermata sul piano costituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2026.

La tabella riassume i termini di prescrizione per i principali debiti affidati alla riscossione:

Debito Termine di prescrizione
IRPEF, IRES, IVA, IRAP 10 anni (art. 2946 c.c.)
IMU, TARI, TASI 5 anni (art. 2948, n. 4, c.c.)
Canone RAI 10 anni (art. 2946 c.c.)
Sanzioni tributarie 5 anni (art. 20 D.Lgs. 472/1997)
Interessi 5 anni (art. 2948, n. 4, c.c.)
Contributi INPS e INAIL dal 1996 5 anni (L. 335/1995)
Bollo auto 3 anni
Multe stradali 5 anni
Diritti camerali 10 anni (art. 2946 c.c.)
Crediti accertati con sentenza definitiva 10 anni (art. 2953 c.c.)

Prescrizione imposte erariali e locali

Le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni mentre i tributi locali come ex ICI, IMU, ex TASI e TARI in cinque anni.

Per le imposte erariali non esiste un termine speciale, quindi si applica la prescrizione ordinaria dell’art. 2946 c.c. L’obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario: ogni anno nasce da una nuova valutazione dei presupposti d’imposta, e questo esclude il termine breve dei tributi locali. La lettura è confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010 e dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2026, depositata il 19 maggio 2026, che ha dichiarato infondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio, la quale chiedeva di applicare agli erariali il termine quinquennale dell’IMU. La Consulta ha confermato i dieci anni, chiudendo lo spazio per eccepire in modo generico la prescrizione quinquennale sui tributi statali.

I tributi locali seguono una logica opposta. IMU, TARI e TASI hanno natura periodica e rientrano nell’art. 2948, n. 4, c.c., che fissa in cinque anni la prescrizione di tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Prescrizione di sanzioni e interessi

Sanzioni e interessi iscritti in una cartella si prescrivono in cinque anni, su un binario più breve rispetto all’imposta principale.

  • Le sanzioni tributarie seguono il termine quinquennale dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sia quando vengono irrogate da sole sia quando finiscono nella stessa cartella dell’imposta.
  • Gli interessi si prescrivono anch’essi in cinque anni, in base all’art. 2948, n. 4, c.c.

L’eccezione riguarda i crediti accertati con sentenza passata in giudicato: in quel caso il titolo giudiziale uniforma tutto il debito al termine decennale, per effetto dell’art. 2953 c.c. e del principio dell’actio iudicati. Superati i cinque anni senza atti interruttivi validi, l’imposta è ancora dovuta, mentre il diritto a riscuotere sanzioni e interessi decade.

Decorrenza della prescrizione delle cartelle

La prescrizione decorre dal 61° giorno dopo la notifica della cartella, una volta scaduto il termine concesso per il pagamento. Il conteggio parte dalla scadenza dei 60 giorni previsti per pagare o impugnare, quindi dal giorno successivo, mentre la data di notifica segna solo l’inizio di quel termine.

Per le imposte non ancora iscritte a ruolo la prescrizione decorre invece dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto.

Sul calcolo incide la sospensione straordinaria disposta durante l’emergenza Covid: per i carichi affidati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono stati sospesi per 542 giorni, ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, che si sommano al periodo ordinario.

Atti interruttivi della prescrizione

La prescrizione non scatta da sola: il contribuente deve eccepirla con ricorso o istanza e ogni atto interruttivo notificato fa ripartire il conteggio da zero.

Hanno efficacia interruttiva la notifica di una nuova cartella, l’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo, l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento, oltre alla domanda di rateizzazione, che vale come riconoscimento del debito. Gli atti interni all’amministrazione, mai portati a conoscenza del debitore, non interrompono nulla.

Prescrizione e discarico cartelle

La prescrizione estingue il debito per il decorso del tempo ed il discarico lo restituisce all’ente creditore senza cancellarlo. Il discarico automatico delle cartelle, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024, riguarda le somme affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, con primo discarico effettivo dal 2030. Il carico torna all’ente creditore, ma il debito è ancora dovuto e può essere riscosso.

Prescrizione debiti e reati tributari

La prescrizione del debito fiscale e quella del reato tributario sono istituti distinti e corrono su binari separati: il debito può estinguersi mentre il reato è ancora perseguibile, e può accadere il contrario.

La prescrizione della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 per i debiti tributari oltre 50.000 euro, matura in sei anni, che salgono a un massimo di sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi come l’interrogatorio o il decreto che dispone il giudizio. Il termine decorre dall’ultimo atto fraudolento, non dalla notifica della cartella.

 Prescrizione del canone RAI

Il canone RAI si prescrive in dieci anni, secondo il termine ordinario applicato alle imposte erariali. Sul canone TV si era discusso se valesse il termine breve, vista la cadenza annuale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33213/2023, ha stabilito il termine decennale dell’art. 2946 c.c., perché anche il canone ha natura di obbligazione autonoma e unitaria. La decorrenza parte dall’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.

Prescrizione dei contributi INPS e INAIL

I contributi previdenziali INPS e INAIL si prescrivono in cinque anni per i periodi successivi al 1996 e in dieci anni per quelli anteriori. I contributi INPS, i contributi INAIL e quelli del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà dell’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991, seguono la Legge n. 335/1995 e variano in base al periodo:

  • 10 anni per i contributi anteriori al 1° gennaio 1996;
  • 10 anni in caso di mancato versamento denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi;
  • 5 anni per i contributi successivi al 1° gennaio 1996.

Dopo che la cartella è divenuta definitiva, il credito contributivo si prescrive sempre in cinque anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1652/2020.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN) e quelli di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata si prescrivono in cinque anni. Per le somme aggiuntive, ossia le sanzioni per ritardato o mancato versamento, il termine è di dieci anni, come precisato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 14152/2004 e n. 18148/2006.

Prescrizione di multe e bollo auto

Le multe stradali si prescrivono in cinque anni dalla violazione, il bollo auto in tre anni. Le multe per violazione del codice della strada decorrono dal giorno dell’infrazione, in base all’art. 209 del codice della strada e all’art. 28 della Legge n. 689/1981. Il bollo auto non versato si prescrive a partire dal terzo anno successivo a quello di riferimento, secondo l’art. 5 del D.L. n. 953/1982, modificato dal D.L. n. 2/1986 convertito nella Legge n. 60/1986.

Prescrizione dei diritti camerali

I diritti annuali della Camera di Commercio si prescrivono in dieci anni, secondo il termine ordinario.

In realtà, per i diritti camerali non esiste un termine speciale, quindi si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni dell’art. 2946 c.c., anche se alcune pronunce di merito hanno applicato il termine quinquennale trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma n. 544/1/2010 e CTR Ferrara n. 523/2013). Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si prescrivono in cinque anni.

Prescrizione dei crediti da lavoro

I crediti da lavoro come stipendi, tredicesima, premi e TFR accantonato si prescrivono in cinque anni, le indennità una tantum in dieci anni. Si prescrivono in cinque anni i crediti relativi a stipendi e straordinari, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione e TFR accantonato, ai sensi dell’art. 2948 c.c. Si prescrivono in dieci anni le indennità e le somme una tantum. Il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.