Il Consiglio dei ministri ha approvato l’abolizione strutturale del bollo auto sulla prima auto posseduta a benzina o gasolio di piccola e media potenza oppure su una moto senza limiti di cilindrata, per tutte le persone fisiche e senza limiti di reddito. La misura, inserita nel decreto-legge contro il caro carburanti, esclude imprese e auto potenti e, per chi possiede più veicoli, individua per legge quello da esentare, senza lasciare la scelta al contribuente.
Secondo le stime illustrate dal Governo in conferenza stampa, l’esenzione riguarda circa 13,2 milioni di automobili e 1,1 milioni di motocicli.
In sintesi:
- l’abolizione del bollo è strutturale e decorre dai versamenti della tassa automobilistica con scadenza ordinaria dal 1° gennaio 2027, secondo il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri n. 189 del 16 settembre 2026;
- spetta su un’auto a benzina o gasolio fino a 80 kW, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, oppure su una moto o un ciclomotore per chi non è soggetto al bollo su un’auto agevolabile;
- con più auto possedute agevolabili, è esentata è quella di potenza minore;
- per le auto Euro 4, 5 e 6 la tariffa base è di 2,58 euro per kW, quindi l’esenzione vale fino a 206,40 euro l’anno, secondo il tariffario delle tasse automobilistiche della Regione Emilia-Romagna;
- per il primo anno lo Stato trasferisce alle Regioni 2.293,5 milioni di euro a compensazione del minor gettito.
Bollo auto abolito dal 2027 per le persone fisiche su un solo veicolo
Dal 2027 le persone fisiche non pagheranno più il bollo auto su un solo veicolo regolarmente assicurato, a prescindere dal reddito e dall’ISEE. L’esenzione si applica a partire dai versamenti in scadenza il prossimo anno ed è contenuta nell’articolo 2 del DL per il sostegno economico e il contenimento degli effetti del caro carburanti, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026, contestualmente al nuovo taglio delle accise sul gasolio (10 centesimi) fino al 5 ottobre, con successivo meccanismo di accise mobili.
I requisiti dell’esenzione fissati dal testo approvato dal Consiglio dei ministri sono:
- essere persona fisica e soggetto passivo della tassa automobilistica nel 2027;
- avere il veicolo regolarmente assicurato;
- per le auto, un’alimentazione a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, e una potenza non superiore a 80 kW;
- per moto e ciclomotori, un’alimentazione a benzina o gasolio senza limiti di potenza, a condizione di non essere soggetto passivo della tassa automobilistica per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.
Quale veicolo ottiene l’esenzione con più auto o moto intestate
Quando il contribuente possiede più veicoli agevolabili, il veicolo esentato è individuato dalla norma: l’auto con la potenza minore in kW e, a parità di potenza, quella per cui il bollo senza agevolazione sarebbe più basso. La moto è esentata solo se il proprietario non ha un’auto entro gli 80 kW.
| Veicoli intestati alla persona fisica | Veicolo esentato dal 2027 |
|---|---|
| una sola auto a benzina o gasolio fino a 80 kW | quell’auto |
| più auto agevolabili di potenza diversa | l’auto con meno kW |
| più auto agevolabili con la stessa potenza | l’auto con il bollo più basso |
| un’auto agevolabile e una moto | l’auto, mentre la moto paga il bollo |
| un’auto oltre 80 kW e una moto a benzina | la moto |
| solo auto oltre 80 kW | nessun veicolo |
Risparmio sul bollo per le auto fino a 80 kW
Il risparmio sul bollo coincide con l’intero importo che il veicolo esentato avrebbe pagato. Per fare un esempio, per le auto Euro 4, 5 e 6 la tariffa base è di 2,58 euro per kW fino a 100 kW e per le Euro 3 di 2,70 euro secondo il tariffario della Regione Emilia-Romagna; su un’auto Euro 6 da 80 kW l’esenzione vale quindi 206,40 euro. Le tariffe applicate dalle singole Regioni possono ovviamente discostarsi da questi valori, che a sono a titolo esemplificativo.
La regola della potenza minore limita poi il beneficio per chi possiede due auto. Sempre per fare un esempio, con una Euro 6 da 55 kW e una Euro 6 da 77 kW l’esenzione va alla prima e vale 141,90 euro, mentre sulla seconda si pagano 198,66 euro. Con due auto da 70 kW, una Euro 6 e una Euro 3, l’esenzione va alla Euro 6, il cui bollo base è di 180,60 euro, e il contribuente paga i 189 euro della Euro 3: la norma assegna l’esenzione al bollo più basso, quindi il risparmio è inferiore a quello che si avrebbe esentando l’altra auto.
Con il calcolo del bollo auto di PMI.it si ottiene la stima per Regione, classe ambientale e potenza del proprio veicolo, moto comprese, e quindi l’importo non dovuto sul mezzo esentato.
Per quali auto resta da pagare il bollo auto
L’esenzione del bollo non si applica ai veicoli che non soddisfano i requisiti soggettivi o tecnici della norma. Sono esclusi:
- i veicoli intestati a società, enti e altri soggetti diversi dalle persone fisiche;
- le auto con potenza superiore a 80 kW;
- le auto con alimentazione diversa da benzina e gasolio, come le elettriche, per le quali valgono le esenzioni regionali già previste;
- i veicoli privi di copertura assicurativa;
- il secondo veicolo e i successivi intestati allo stesso contribuente.
Il decreto non interviene neppure sul superbollo, addizionale erariale dovuta sulle auto con potenza superiore a 185 kW, che per effetto della soglia degli 80 kW sono comunque fuori dall’esenzione. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha indicato in conferenza stampa l’abolizione del superbollo come obiettivo politico, senza che il provvedimento contenga una norma in tal senso.
Trasferimento alle Regioni del mancato gettito
Lo Stato compensa il minor gettito con un trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 2.293,5 milioni di euro a partire dal 2027, a fronte di oneri complessivi dell’articolo quantificati in 2,362 miliardi. Nelle Regioni a statuto speciale l’esenzione si applica previo accordo con ciascuna amministrazione titolare del tributo.
Il decreto-legge entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e va convertito in legge entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione: in sede di conversione il Parlamento può modificare requisiti e platea.