La Commissione europea ha aperto all’uso dei risparmi del PNRR per finanziare l’abolizione del bollo auto nel 2027: il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis ha riconosciuto agli Stati un margine nella gestione della liquidità del Piano, poiché Bruxelles paga sui risultati raggiunti e non sulle spese sostenute. Sono quei risparmi a coprire la parte più consistente dell’esenzione dal bollo auto sulla prima auto a benzina o gasolio di piccola e media potenza oppure su una moto, per tutte le persone fisiche e senza limiti di reddito.
Il Governo intende poi rendere l’abolizione strutturale e quindi permanente con la Manovra 2027. Per chi possiede più veicoli il DL già approvato in CdM individua intanto quelle da esentare, escludendo imprese e auto potenti.
In sintesi:
- l’esenzione vale per i versamenti della tassa automobilistica con scadenza ordinaria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 162/2026, in vigore dal 18 settembre 2026;
- spetta su un’auto a benzina o gasolio fino a 80 kW, anche ibrida, oppure su una moto o un ciclomotore a benzina per chi non possiede un’auto agevolabile;
- con più auto agevolabili intestate è esentata quella di potenza minore in kW;
- per le auto Euro 4, 5 e 6 la tariffa base di 2,58 euro per kW porta l’esenzione fino a 206,40 euro l’anno, secondo il tariffario delle tasse automobilistiche della Regione Emilia-Romagna;
- le economie PNRR accertate dall’art. 7 del DL n. 162/2026 finanziano 1.460 milioni di euro dei 2.362 milioni di oneri previsti per il 2027.
- Bollo auto abolito nel 2027 per le persone fisiche su un solo veicolo
- Quale veicolo ottiene l’esenzione con più auto o moto intestate
- Risparmio sul bollo per le auto fino a 80 kW
- Auto e moto escluse dall’esenzione dal bollo
- Risparmi PNRR a copertura del bollo auto, l’apertura di Dombrovskis
- Trasferimento alle Regioni del mancato gettito
Bollo auto abolito nel 2027 per le persone fisiche su un solo veicolo
Nel 2027 le persone fisiche non pagano il bollo auto su un solo veicolo regolarmente assicurato, a prescindere dal reddito e dall’ISEE. L’esenzione riguarda i versamenti in scadenza il prossimo anno ed è disposta dall’art. 2 del DL n. 162/2026 per il sostegno economico e il contenimento degli effetti del caro carburanti, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2026 insieme al nuovo taglio delle accise sul gasolio, pari a 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre e a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è in vigore dal giorno successivo. La platea indicata dal Governo è di circa 14,5 milioni di veicoli, di cui 13,2 milioni di automobili.
I requisiti dell’esenzione fissati dal decreto sono:
- essere persona fisica e soggetto passivo della tassa automobilistica nel 2027;
- avere il veicolo regolarmente assicurato;
- per le auto, un’alimentazione a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, e una potenza non superiore a 80 kW;
- per moto e ciclomotori, un’alimentazione a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, senza limiti di potenza, a condizione di non essere soggetto passivo della tassa automobilistica per alcuna autovettura fino a 80 kW.
Come specifica la nota di Palazzo Chigi pubblicata a margine del CdM:
L’esenzione è disposta per l’anno 2027, nella prospettiva di una successiva abolizione a regime del tributo, cui il Governo intende dare seguito nell’ambito della prossima legge di bilancio.
Quale veicolo ottiene l’esenzione con più auto o moto intestate
Quando il contribuente possiede più veicoli agevolabili, il veicolo esentato è individuato dalla norma: l’auto con la potenza minore in kW e, a parità di potenza, quella per cui il bollo senza agevolazione sarebbe più basso. La moto è esentata solo se il proprietario non ha un’auto entro gli 80 kW; fra più moto prevale quella di potenza minore, fra più ciclomotori quello con la prima immatricolazione più remota.
| Veicoli intestati alla persona fisica | Veicolo esentato nel 2027 |
|---|---|
| una sola auto a benzina o gasolio fino a 80 kW | quell’auto |
| più auto agevolabili di potenza diversa | l’auto con meno kW |
| più auto agevolabili con la stessa potenza | l’auto con il bollo più basso |
| un’auto agevolabile e una moto | l’auto, mentre la moto paga il bollo |
| un’auto oltre 80 kW e una moto a benzina | la moto |
| più moto a benzina e nessuna auto agevolabile | la moto con meno kW |
| più ciclomotori e nessuna auto agevolabile | il ciclomotore immatricolato per primo |
| solo auto oltre 80 kW | nessun veicolo |
Risparmio sul bollo per le auto fino a 80 kW
Il risparmio sul bollo coincide con l’intero importo che il veicolo esentato avrebbe pagato. Per fare un esempio, per le auto Euro 4, 5 e 6 la tariffa base è di 2,58 euro per kW fino a 100 kW e per le Euro 3 di 2,70 euro, secondo il tariffario della Regione Emilia-Romagna; su un’auto Euro 6 da 80 kW l’esenzione vale quindi 206,40 euro. Le tariffe applicate dalle singole Regioni possono discostarsi da questi valori, che sono a titolo esemplificativo.
La regola della potenza minore limita il beneficio per chi possiede due auto. Con una Euro 6 da 55 kW e una Euro 6 da 77 kW l’esenzione va alla prima e vale 141,90 euro, mentre sulla seconda si pagano 198,66 euro. Con due auto da 70 kW, una Euro 6 e una Euro 3, l’esenzione va alla Euro 6, il cui bollo base è di 180,60 euro, e il contribuente paga i 189 euro della Euro 3: la norma assegna l’esenzione al bollo più basso, quindi il risparmio è inferiore a quello che si avrebbe esentando l’altra auto.
Con il calcolo del bollo auto di PMI.it si ottiene la stima per Regione, classe ambientale e potenza del proprio veicolo, moto comprese, e quindi l’importo non dovuto sul mezzo esentato.
Auto e moto escluse dall’esenzione dal bollo
L’esenzione del bollo non si applica ai veicoli che non soddisfano i requisiti soggettivi o tecnici della norma. Sono esclusi:
- i veicoli intestati a società, enti e altri soggetti diversi dalle persone fisiche;
- le auto con potenza superiore a 80 kW;
- le auto con alimentazione diversa da benzina e gasolio, come le elettriche, per le quali valgono le esenzioni regionali già previste;
- le moto e i ciclomotori non alimentati a benzina;
- i veicoli privi di copertura assicurativa;
- il secondo veicolo e i successivi intestati allo stesso contribuente.
Il decreto non interviene sul superbollo, addizionale erariale dovuta sulle auto con potenza superiore a 185 kW, che per effetto della soglia degli 80 kW sono comunque fuori dall’esenzione. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha indicato in conferenza stampa l’abolizione del superbollo come obiettivo politico, senza che il provvedimento contenga una norma in tal senso.
Risparmi PNRR a copertura del bollo auto, l’apertura di Dombrovskis
La quota principale della copertura del bollo auto arriva dai risparmi del PNRR, e il 19 settembre 2026, a margine dell’Ecofin informale di Dublino, il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis ha riconosciuto che gli Stati dispongono di un margine nella gestione della liquidità del Piano. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza si basa sui risultati e non sui costi: i pagamenti europei arrivano quando traguardi e obiettivi sono raggiunti e possono non coincidere con la spesa effettivamente sostenuta dallo Stato. Nelle parole del commissario, «esiste un certo margine in termini di gestione della liquidità».
Dombrovskis rispondeva al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che il giorno prima aveva definito i risparmi sui prestiti PNRR «soldi nazionali, non risorse europee»: la parte a prestito del Piano è rimborsata dal bilancio dello Stato e le somme non utilizzate liberano spazio per altre coperture. Il commissario non ha fatto propria questa definizione e ha precisato di dover verificare le dichiarazioni esatte del ministro, mentre un portavoce della Commissione aveva annunciato che i servizi valuteranno la misura nel Semestre europeo 2027, alla luce della Relazione per Paese e delle Raccomandazioni specifiche del 2026.
L’apertura di Bruxelles non equivale a un’approvazione formale della copertura. Per il contribuente l’esenzione dipende dal decreto-legge e dalla sua conversione in legge, mentre la valutazione della Commissione riguarda i saldi di finanza pubblica.
Le risorse sono accertate ai sensi dell’art. 30, comma 3, del DL n. 19/2026, convertito dalla L. n. 50/2026, che dopo il 30 giugno 2026 consente di individuare con decreti ministeriali le somme del Piano non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie agli obiettivi rendicontati all’Unione europea, secondo le regole sulle economie PNRR fissate dalla Ragioneria generale dello Stato. L’art. 7 del DL n. 162/2026 le quantifica in 1.698 milioni di euro tra il 2026 e il 2028, con il peso maggiore sul 2027, quando coprono oltre il 60% degli oneri.
La composizione della copertura per il 2027, secondo l’art. 7, comma 3, del DL n. 162/2026, è la seguente:
| Voce di copertura | Milioni di euro nel 2027 |
|---|---|
| economie PNRR accertate | 1.460 |
| riduzione del programma «Fondi da assegnare» del MEF | 309 |
| Fondo per gli interventi strutturali di politica economica | 270 |
| accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di 15 ministeri | 128,7 |
| fondo di cui all’art. 27, comma 17, del DL n. 34/2020 | 100 |
| Fondo per far fronte a esigenze indifferibili | 70 |
| maggiori entrate e minori spese del taglio delle accise | 24,3 |
| totale | 2.362 |
Le economie accertate valgono 38 milioni di euro nel 2028: per rendere l’esenzione permanente, come annunciato dal Governo, la legge di bilancio dovrà individuare coperture strutturali diverse dai risparmi del PNRR, che derivano da un accertamento una tantum sulle risorse non impegnate del Piano.
Trasferimento alle Regioni del mancato gettito
Lo Stato compensa il minor gettito con un trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 2.293,5 milioni di euro per il 2027, ripartito con decreto del Ministro dell’Economia entro il 31 marzo 2027, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome l’esenzione si applica previo accordo con ciascuna amministrazione titolare del tributo.
Il decreto-legge va convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 16 novembre 2026, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione: in sede di conversione il Parlamento può modificare requisiti e platea.