Bonus colonnine domestiche rinnovato nel nuovo DPCM 10 giugno 2026 sugli incentivi automotive, esteso fino al 2030: alle persone fisiche e ai condomìni spetta un contributo pari all’80% delle spese di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica, fino a 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per gli interventi sulle parti comuni. La nuova finestra per le domande non è ancora stata fissata, in attesa del decreto attuativo.
In sintesi:
- il contributo è disciplinato dall’articolo 6 del DPCM Automotive 10 giugno 2026, in continuità con la misura 2022;
- il decreto destina alle colonnine domestiche 68 milioni di euro complessivi fino al 2030;
- il bonus copre acquisti e installazioni effettuati tra l’entrata in vigore del decreto al 31 marzo 2030;
- imprese e Partita IVA dispongono di un bonus colonnine dedicato erogato dal MASE.
Bonus colonnine domestiche nel DPCM Automotive
Il DPCM automotive del 10 giugno 2026 conferma il bonus colonnine domestiche all’articolo 6: contributo dell’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, fino a 1.500 euro per le persone fisiche e 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni condominiali. La misura rientra tra gli interventi a sostegno della domanda del Fondo automotive da 1,343 miliardi di euro programmati fino al 2030, dove la quota prevalente va alla filiera industriale e alla ricerca.
Alle colonnine domestiche il decreto destina 68 milioni di euro complessivi, distribuiti per annualità:
| Annualità | Risorse per le colonnine domestiche |
|---|---|
| Residui 2025 | 10 milioni di euro |
| 2026 | 5 milioni di euro |
| 2027 | 15 milioni di euro |
| 2028 | 15 milioni di euro |
| 2029 | 15 milioni di euro |
| 2030 | 8 milioni di euro |
Il grosso delle risorse si concentra tra il 2027 e il 2029. L’annualità 2026 vale 5 milioni, ai quali si sommano i 10 milioni di residui del 2025: una dotazione iniziale contenuta che, unita alla valutazione delle domande in ordine cronologico, premia chi presenta l’istanza appena lo sportello riapre.
Beneficiari del bonus colonnine domestiche
Possono richiedere il bonus le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni, questi ultimi per le installazioni sulle parti comuni degli edifici. Titolari di ditte individuali, società e partite IVA non rientrano tra i beneficiari di questo contributo, riservato agli utenti domestici. Le imprese e professionisti che installano colonnine nelle sedi dell’attività hanno un canale separato, il bonus colonnine erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un contributo del 40% in conto capitale e regole proprie. La distinzione conta, perché presentare domanda sul canale sbagliato porta all’esclusione.
Importo del contributo e spese ammissibili
L’articolo 6 del decreto fissa il contributo all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, fino a 1.500 euro per le persone fisiche e fino a 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni condominiali, richiamate agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
| Richiedente | Tetto massimo del contributo |
|---|---|
| Persona fisica, uso privato | 1.500 euro, pari all’80% della spesa |
| Condominio, parti comuni | 8.000 euro, pari all’80% della spesa |
Il meccanismo premia chi spende meno del tetto. Su un wall box installato per 1.600 euro, l’80% vale 1.280 euro e il rimborso arriva per intero, perché sotto il limite dei 1.500 euro. Su una spesa di 2.200 euro l’80% salirebbe a 1.760 euro; il contributo però si ferma a 1.500 euro, il tetto previsto per le persone fisiche.
Il contributo copre l’intero intervento di ricarica:
- l’acquisto e la posa in opera delle colonnine o dei wall box;
- gli impianti elettrici e le opere edili necessarie;
- gli impianti e i dispositivi di monitoraggio;
- la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza e i collaudi;
- la connessione alla rete elettrica tramite un nuovo punto di fornitura.
L’acquisto da solo non dà diritto al contributo: serve sempre l‘installazione, e i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili intestati al beneficiario, come bonifico, SEPA Credit Transfer o carta.
Documenti per privati e condomìni
La domanda richiede una documentazione diversa per privati e condomìni, da raccogliere già durante i lavori per arrivare pronti all’apertura dello sportello.
Documenti per i privati
Il privato allega alla domanda:
- il codice fiscale e un documento d’identità del richiedente;
- le fatture elettroniche di acquisto e installazione dell’infrastruttura;
- gli estratti conto che provano i pagamenti tracciabili collegati alle fatture;
- la relazione finale sull’investimento e sulle spese sostenute;
- la certificazione di conformità rilasciata dall’installatore;
- le coordinate del conto corrente su cui ricevere il contributo.
Documenti per i condomìni
Il condominio aggiunge alla documentazione di base:
- la dichiarazione dell’amministratore pro tempore sul possesso dei requisiti dell’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
- la delibera assembleare che autorizza i lavori sulle parti comuni, ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile;
- la dichiarazione che la delibera non è stata impugnata nei termini dell’articolo 1137 del Codice civile;
- le fatture elettroniche, gli estratti conto, la relazione finale e la certificazione di conformità previste anche per i privati.
Dallo sportello 2025 alle domande fino al 2030
L’ultimo sportello si è chiuso il 27 maggio 2025 e riguardava le spese sostenute nel 2024, secondo lo schema delle edizioni precedenti, che rimborsavano gli acquisti dell’anno solare appena concluso. Il nuovo schema supera quella logica: il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 marzo 2030, una finestra lunga e non più un singolo anno chiuso a cui riferire le fatture.
Per chi ha già speso o sta per farlo, il testo offre un’indicazione di lettura. L’articolo 6 riconosce il contributo per gli acquisti effettuati a partire dall’entrata in vigore del decreto, pubblicato sul sito del Ministero a fine giugno 2026: le spese del 2025 sono perciò prevedibilmente escluse, perché anteriori a quella data e già fuori dall’ultimo sportello, chiuso sul 2024.
Per il 2026 la divisione si presume quindi una data spartiacque, salvo diversa applicazione retroattiva, con gli acquisti anteriori all’entrata in vigore esclusi e quelli successivi ammessi nella nuova finestra fino al 31 marzo 2030. La decorrenza esatta delle spese ammissibili spetta però ad un provvedimento direttoriale MIMIT, l’unico atto che potrà stabilirla con esattezza.
La domanda si presenta esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia, individuata dall’articolo 8 del decreto come gestore della misura, con accesso tramite SPID, CIE o CNS e una casella PEC attiva. Nelle edizioni precedenti le istanze venivano valutate in ordine cronologico di arrivo, con una sola domanda per beneficiario e il contributo erogato in un’unica soluzione, come rimborso delle spese già sostenute, entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello.
Per il 2026 la finestra di domande non è ancora aperta: il decreto conferma la misura; termini, date e decorrenza delle spese ammissibili saranno fissati dal provvedimento del direttore generale previsto dall’articolo 6. Chi ha effettuato l’acquisto dopo l’entrata in vigore può intanto raccogliere fatture, prove di pagamento e certificazione di conformità, per presentare l’istanza appena lo sportello riapre.