In caso di rimborso spettante da conguagli del modello 730, si attinge esclusivamente dall’IRPEF oppure, esaurita la capienza, si applicano alle addizionali Regionali e Comunali?
Il conguaglio del modello 730 può comprendere anche addizionali regionali e comunali a credito o a debito ma la capienza fiscale per le detrazioni resta agganciata alla sola IRPEF nazionale: le detrazioni riducono l’imposta personale fino a concorrenza dell’imposta dovuta e l’eventuale quota eccedente resta esclusa dal rimborso, salvo regole specifiche previste per singole agevolazioni. Le addizionali regionale e comunale entrano invece nel saldo finale come imposte autonome, senza quindi assorbire l’eventuale quota di detrazione rimasta oltre l’imposta disponibile.
Detrazioni e addizionali seguono calcoli separati
Nel 730 il Fisco liquida separatamente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Le deduzioni riducono il reddito imponibile IRPEF; le detrazioni si applicano all’imposta lorda IRPEF e trovano spazio entro la capienza del contribuente. Le addizionali, invece, sono imposte collegate al reddito complessivo ai fini IRPEF, con aliquote regionali e comunali, e confluiscono nel prospetto di liquidazione con un proprio saldo.
Quando la detrazione supera l’IRPEF disponibile
Nel caso indicato, con 7.000 euro di detrazioni e 5.000 euro di IRPEF capiente, il contribuente utilizza le detrazioni fino a 5.000 euro. I 2.000 euro eccedenti restano fuori dal beneficio fiscale. Le addizionali restano esterne alla capienza IRPEF e alla quota di detrazione rimasta inutilizzata.
Per questo il problema di incapienza IRPEF per le detrazioni fiscali va valutato guardando all’imposta personale del contribuente, al netto delle detrazioni spettanti, e tenendo le addizionali in un conteggio separato.
Credito 730 e addizionali nel saldo
Va distinta la nascita del credito fiscale da 730 dalla sua regolazione nel prospetto di liquidazione. Se dal ricalcolo delle imposte emerge un credito, quel credito entra nel saldo complessivo della dichiarazione e può essere regolato insieme ad altre voci, comprese eventuali addizionali a debito. In presenza di sostituto d’imposta, il conguaglio passa da busta paga o pensione; senza sostituto, interviene l’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie sui rimborsi IRPEF da modello 730.
Addizionali a credito e rimborso
Nel prospetto 730 può comparire anche un credito sulle addizionali, ad esempio quando le trattenute regionali o comunali risultano superiori al dovuto. In quel caso il rimborso complessivo comprende anche quella voce. La situazione è diversa dall’uso delle detrazioni eccedenti: il credito nasce da addizionali versate in più, mentre la detrazione eccedente l’IRPEF disponibile resta fuori dal calcolo del beneficio.
Applicando la regola al caso proposto, il rimborso spettante per detrazioni si ferma all’IRPEF assorbibile. Le addizionali regionali e le addizionali comunali possono incidere sul saldo finale del 730 solo come imposte autonome, a credito o a debito, e come voci del conguaglio complessivo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz