Esdebitazione incapienti: cancellati i debiti a chi non possiede redditi

di Teresa Barone

25 Settembre 2026 16:00

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Esdebitazione dell'incapiente, una sola volta nella vita: soglie di reddito 2026 per nucleo familiare, domanda tramite OCC e verifiche per tre anni

Sempre più persone sommerse da debiti che non potranno mai saldare, compresi professionisti e piccoli imprenditori, chiedono al tribunale la cancellazione dei debiti ricorrendo allo strumento dell’esdebitazione dell’incapiente, previsto dal “Codice della crisi” e riservato a chi non ha beni né un reddito da mettere a disposizione dei creditori.

Il beneficio si può ottenere una sola volta nella vita e richiede che il giudice riconosca il debitore come meritevole, sottoponendolo a controlli periodici successivi.

In sintesi:

  • per il 2026 la soglia di incapienza di una persona sola è di 10.651,68 euro annui, pari all’assegno sociale di 7.101,12 euro (circolare INPS n. 153/2025) aumentato della metà;
  • sono esclusi dalla cancellazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie (art. 278, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019);
  • per tre anni i creditori possono agire sulle utilità sopravvenute al debitore (art. 283, commi 1 e 9, D.Lgs. n. 14/2019).

Esdebitazione incapiente: cancellazione debiti per nullatenenti

L’esdebitazione dell’incapiente rende inesigibili i debiti della persona fisica meritevole che non ha nulla da offrire ai creditori, senza passare per la vendita di beni che non esistono. È disciplinata dall’art. 283 del D.Lgs. n. 14/2019, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che la riserva a chi non è in grado di offrire «alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura».

Nelle altre procedure di sovraindebitamento, invece, la liberazione dai debiti arriva dopo aver pagato i creditori almeno in parte, con un piano o con la liquidazione del patrimonio. Qui il pagamento manca del tutto, e per questo la legge concede il beneficio una sola volta e lo accompagna con un controllo triennale sui redditi successivi.

Tra le richieste di aiuto alla Camera Arbitrale di Milano, l’esdebitazione dell’incapiente ha rappresentato nel 2025 il 17% delle 360 istanze depositate, seconda soltanto alla liquidazione controllata. Il Ministero della Giustizia, rispondendo alle associazioni dei consumatori, ha indicato in 1.651 le istanze di esdebitazione dell’incapiente pendenti nel 2025. La crescita riflette le difficoltà economiche delle famiglie e una maggiore conoscenza delle procedure di sovraindebitamento.

Legge 3/2012 alle origini della misura

L’esdebitazione dell’incapiente nasce come ultimo tassello della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento, la cosiddetta legge salva-suicidi, arrivata dopo un lungo iter parlamentare avviato con il Ddl Sovraindebitamento per imprenditori e consumatori. Nella versione originaria la legge offriva l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio, tutti fondati su un pagamento almeno parziale: chi non aveva nulla era escluso dalla liberazione dai debiti.

La riforma del sovraindebitamento scritta nella legge delega sulla crisi d’impresa ha previsto per la prima volta il beneficio per il debitore incapiente. La norma è stata anticipata dall’art. 14-quaterdecies della legge n. 3/2012, introdotto in sede di conversione del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020). Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, il 15 luglio 2022, è confluita nell’art. 283.

Il correttivo-ter, il D.Lgs. n. 136/2024 in vigore dal 28 settembre 2024, ha riscritto l’art. 283. Ha introdotto la soglia di reddito legata all’assegno sociale, ha ridotto il periodo di osservazione da quattro a tre anni e ha eliminato la condizione del 10% dei crediti per riaprire i pagamenti. Le guide scritte prima di questa data riportano regole non più in vigore.

=> Sovraindebitamento: novità e guida completa

Quali privati, professionisti e piccoli imprenditori possono chiedere l’esdebitazione

Può chiedere la liberazione dai debiti qualunque persona fisica in sovraindebitamento: il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo e il titolare di un‘impresa minore, cioè con attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro e ricavi annui fino a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti e debiti fino a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lettere c e d, D.Lgs. n. 14/2019). Sono esclusi le società e gli imprenditori individuali sopra queste soglie, soggetti alla liquidazione giudiziale.

Per gli imprenditori in sovraindebitamento il caso più frequente riguarda i debiti di un’attività già chiusa con un fallimento. La Cassazione (ord. n. 30108/2025 del 14 novembre 2025) ha stabilito che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per i debiti della procedura fallimentare.

Requiti 2026 per essere definiti incapienti

È considerato incapiente anche chi percepisce un reddito che, su base annua e al netto delle spese di produzione e di quanto occorre al mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del DPCM n. 159/2013 (art. 283, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019). Con l’assegno sociale 2026 di 7.101,12 euro annui, fissato dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, la base di calcolo è di 10.651,68 euro.

Componenti
del nucleo familiare
Soglia di incapienza 2026
(annua e mensile su 12 mesi)
1 (parametro ISEE 1,00) 10.651,68 euro (887,64 euro al mese)
2 (parametro ISEE 1,57) 16.723,14 euro (1.393,59 euro al mese)
3 (parametro ISEE 2,04) 21.729,43 euro (1.810,79 euro al mese)
4 (parametro ISEE 2,46) 26.203,13 euro (2.183,59 euro al mese)
5 (parametro ISEE 2,85) 30.357,29 euro (2.529,77 euro al mese)

Per ogni componente oltre il quinto il parametro sale di 0,35. Un esempio: una famiglia di tre persone con un reddito netto di 1.400 euro per tredici mensilità dispone di 18.200 euro l’anno, sotto la soglia di incapienza di 21.729,43 euro, e ha quindi i requisiti reddituali per chiedere l’esdebitazione.

Gli orientamenti dei tribunali sul reddito eccedente non sono uniformi. Quando il reddito supera la soglia e permette di pagare i creditori anche in parte, la strada indicata è di norma la liquidazione controllata. La proposta di legge A.C. 2885 sul sovraindebitamento, depositata alla Camera, calcolerebbe l’incapienza sul reddito netto disponibile, al netto di pignoramenti, cessioni del quinto e trattenute obbligatorie.

Domanda tramite OCC: documenti, relazione e costi

La domanda di esdebitazione si presenta al giudice competente tramite un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), con l’assistenza di uno dei gestori della crisi iscritti presso l’organismo. Va corredata dai documenti elencati dall’art. 283, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019:

  • l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e gli indirizzi PEC o di posta elettronica verificabili;
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e ogni altra entrata del debitore e del suo nucleo familiare.

All’istanza si allega la relazione particolareggiata dell’OCC, che ricostruisce le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’impossibilità di pagare, gli eventuali atti impugnati dai creditori e l’attendibilità dei documenti (art. 283, comma 4). L’OCC deve anche indicare se il finanziatore, prima di concedere il prestito, ha valutato il merito creditizio sul reddito disponibile del debitore (comma 5).

Per questa procedura i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6). Restano comunque a carico del debitore, che per definizione non ha risorse: il fondo pubblico previsto per coprirli non è mai stato attivato.

Meritevolezza e decreto del giudice

Il giudice concede l’esdebitazione solo dopo aver verificato la meritevolezza del debitore, cioè l’assenza di atti in frode ai creditori e di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti (art. 283, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019). Il Tribunale di Milano (decreto del 12 ottobre 2025) ha escluso ogni automatismo e ha respinto una domanda proprio per la colpa grave con cui era stato accumulato il debito.

Il decreto che concede il beneficio fissa modalità e termine della dichiarazione annuale del debitore. Debitore e creditori possono proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo l’art. 124 del Codice della crisi (art. 283, comma 8).

Dichiarazione annuale e controlli per tre anni

Per i tre anni successivi al decreto i creditori possono tornare a riscuotere se sopravvengono utilità ulteriori rispetto alla soglia di reddito, tali da consentire un’utile soddisfazione dei loro crediti (art. 283, comma 1). I finanziamenti, in qualunque forma, non contano come utilità.

L’OCC vigila sul deposito della dichiarazione annuale e, se accerta nuove utilità, lo comunica ai creditori previa autorizzazione del giudice. I creditori possono allora avviare azioni esecutive e cautelari solo su quelle somme o quei beni (comma 9). La dichiarazione omessa quando era dovuta comporta la revoca del beneficio (comma 7). I profili fiscali della liberazione dai debiti sono oggetto della circolare dell’Agenzia delle Entrate su sovraindebitamento ed esdebitazione.

Debiti cancellati e debiti esclusi, fideiussori compresi

Il decreto rende inesigibili i debiti anteriori alla domanda, comprese le cartelle esattoriali e i debiti contributivi. Sono esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019). L’assegno per il coniuge o per i figli continua quindi a essere dovuto per intero.

=> Cartella nulla con Piano da Sovraindebitamento

La cancellazione vale solo per il debitore. I creditori conservano i loro diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6). Il familiare che ha firmato una garanzia sul prestito può essere chiamato a pagare anche dopo il decreto.

Per i debiti fiscali, i tribunali verificano con particolare rigore la meritevolezza di chi ha accumulato imposte e contributi non versati. Chi ha aderito alla definizione agevolata trova le istruzioni sulla rottamazione-quinquies con il sovraindebitamento.

Incapiente o liquidazione controllata: procedure a confronto

L’esdebitazione dell’incapiente è l’ultimo degli strumenti di esdebitazione del Codice della crisi: si usa quando le altre procedure non hanno nulla da distribuire ai creditori. La scelta dipende da ciò che il debitore può offrire.

Situazione del debitore Procedura del Codice della crisi
Consumatore con un reddito che consente di pagare una parte dei debiti a rate Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67)
Professionista o impresa minore in grado di proporre un piano ai creditori Concordato minore (art. 74)
Debitore con beni o redditi futuri da liquidare Liquidazione controllata (art. 268)
Persona fisica senza beni e con reddito sotto la soglia del comma 2 Esdebitazione dell’incapiente (art. 283)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede un reddito da destinare alle rate, e il concordato minore un piano accettato dai creditori. La liquidazione controllata con i redditi futuri si apre quando c’è qualcosa da distribuire. Per chi non ha nulla la strada è l’art. 283.

=> Procedura di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento

Fondo esdebitazione incapienti: decreto mai adottato

La legge di Bilancio 2025 ha istituito presso il Ministero della Giustizia un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti da 500.000 euro per il 2025, destinato a coprire le spese della procedura e i compensi degli OCC per i debitori senza risorse (art. 1, commi 893-895, L. n. 207/2024). Il decreto con criteri e modalità di accesso, da adottare entro novanta giorni con il MEF, non è mai stato emanato.

Nella risposta alle associazioni dei consumatori, il Ministero ha motivato la mancata attuazione con l’antieconomicità di un sistema informatico centralizzato a fronte di un finanziamento solo annuale. Codici, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, ConfConsumatori, iConsumatori e Lega Consumatori chiedono un rifinanziamento stabile del Fondo e una disciplina transitoria per le procedure già pendenti.