La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia sull’esenzione fiscale degli interessi di titoli di Stato e obbligazioni riconosciuta agli investitori non residenti: secondo Bruxelles la regola che lega il beneficio a un intermediario italiano penalizza le banche e le società di custodia degli altri Paesi europei.
La contestazione riguarda chi vive all’estero e investe in BTP o in obbligazioni di emittenti italiani, compresi gli italiani che hanno trasferito la residenza fiscale fuori dal Paese: l’esenzione spetta solo se i titoli sono custoditi da un intermediario in Italia o collegato al Fisco italiano. Per chi risiede in Italia la tassazione delle cedole non cambia.
In sintesi:
- la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora il 1° ottobre 2026 (procedura INFR(2026)4015) per violazione dell’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’UE e dell’art. 36 dell’accordo SEE sulla libera prestazione dei servizi;
- l’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi spetta ai non residenti in Paesi che garantiscono lo scambio di informazioni con il Fisco italiano (art. 6 del D.Lgs. 239/1996);
- chi risiede in Italia paga il 12,5% sugli interessi dei titoli di Stato e il 26% su quelli delle obbligazioni societarie;
- l’Italia ha due mesi per rispondere, dopo i quali la Commissione può inviare un parere motivato.
Il beneficio su obbligazioni e titoli di Stato
Gli interessi pagati ai non residenti su titoli di Stato e obbligazioni italiane sono esenti dall’imposta sostitutiva se il beneficiario risiede in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, la cosiddetta white list (art. 6 del D.Lgs. 239/1996). L’esenzione vale anche per gli investitori istituzionali esteri costituiti negli stessi Paesi, per gli enti e organismi internazionali e per le banche centrali.
Il regime riguarda i titoli del debito pubblico, le obbligazioni degli enti territoriali e quelle emesse da banche e società con azioni quotate. Per ottenerlo i titoli devono essere depositati presso una banca o una società di intermediazione residente in Italia, presso la stabile organizzazione italiana di un intermediario estero o, in alcuni casi, presso un intermediario estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia; il beneficiario presenta all’intermediario un’autocertificazione sul possesso dei requisiti (art. 7 del D.Lgs. 239/1996).
| Investitore e deposito dei titoli | Tassazione degli interessi |
|---|---|
| Residente in Italia | imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato e del 26% sulle obbligazioni societarie (art. 3 del DL 66/2014) |
| Non residente in un Paese white list, titoli presso un intermediario italiano o la stabile organizzazione in Italia di un intermediario estero | esenzione (art. 6 e art. 7 del D.Lgs. 239/1996) |
| Non residente in un Paese white list, titoli presso un intermediario estero con rappresentante fiscale in Italia | esenzione nei casi ammessi (art. 7 del D.Lgs. 239/1996) |
| Non residente in un Paese white list, titoli presso un intermediario UE o SEE senza presenza in Italia | niente esenzione: è il caso contestato dalla Commissione europea (procedura INFR(2026)4015) |
La procedura non tocca le aliquote delle rendite finanziarie pagate dai residenti: la tassazione agevolata dei titoli pubblici, meno della metà di quella prevista per le obbligazioni societarie, è fuori dal contenzioso con Bruxelles.
La contestazione della Commissione europea
Secondo la Commissione europea, il requisito del deposito in Italia viola la libera prestazione dei servizi tutelata dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’UE e dall’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. La regola rende i servizi di custodia e amministrazione titoli offerti da intermediari di altri Stati membri, privi di una presenza stabile in Italia, meno convenienti di quelli degli intermediari italiani e scoraggia i non residenti dal servirsene, come si legge nel pacchetto di infrazioni di ottobre della Commissione europea.
La decisione rientra nell’azione con cui Bruxelles punta a rimuovere gli ostacoli al mercato unico in 11 settori prioritari, indicati nella comunicazione COM(2026) 380, e nella strategia per l’Unione del risparmio e degli investimenti (COM(2025) 124). Nello stesso pacchetto la Commissione ha contestato alla Romania un’imposizione più alta sulle plusvalenze quando l’intermediario non è stabilito nel Paese, all’Ungheria l’esenzione riservata ai soli titoli di Stato ungheresi e all’Irlanda quella sulle plusvalenze dei soli titoli di Stato irlandesi.
Esempio: le cedole di un BTP custodito all’estero
Il caso tipico è quello di un italiano che ha trasferito la residenza fiscale in un altro Paese dell’Unione europea incluso nella white list e tiene i propri BTP in una banca locale. Se la banca non ha una stabile organizzazione in Italia, non ha nominato un rappresentante fiscale e non opera attraverso un sistema di amministrazione accentrata dei titoli collegato con il Fisco italiano, le cedole subiscono l’imposta sostitutiva prevista per i titoli di Stato, che con un intermediario italiano non pagherebbe.
| BTP da 50.000 euro con cedola ipotetica del 3,5% | Importo |
|---|---|
| Interessi lordi annui | 1.750 euro |
| Interessi netti con titoli presso un intermediario italiano | 1.750 euro |
| Imposta sostitutiva con titoli presso una banca estera senza presenza in Italia | 218,75 euro l’anno |
| Imposta pagata in più su un BTP decennale | 2.187,50 euro |
Con la procedura Bruxelles chiede che l’esenzione non dipenda dal Paese in cui ha sede l’intermediario. Fino a una modifica di legge, chi vive all’estero e vuole l’esenzione sulle cedole dei BTP deve verificare con la propria banca come sono custoditi i titoli e presentare l’autocertificazione richiesta.
Fasi della procedura di infrazione
La lettera di costituzione in mora è il primo stadio della procedura: l’Italia ha due mesi per rispondere alla Commissione e correggere la norma. Se la risposta non convince, Bruxelles può inviare un parere motivato e poi deferire il Paese alla Corte di giustizia dell’Unione europea; se l’Italia non si adegua alla sentenza, la Commissione può chiedere sanzioni pecuniarie (artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’UE).
Il pacchetto di ottobre riguarda l’Italia anche su altri fronti, con pareri motivati per il recepimento incompleto della direttiva sull’efficienza energetica, per il mancato invio del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici previsto dalla direttiva case green e per l’obbligo di bandiera italiana imposto ai rimorchiatori e alle navi per l’ormeggio nei porti.
Nel mirino di Bruxelles anche i PIR
La seconda procedura contro l’Italia (INFR(2026)2170) riguarda i piani individuali di risparmio a lungo termine. Bruxelles contesta la quota minima del portafoglio che, per dare diritto all’agevolazione, deve essere investita in strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia o nello Spazio economico europeo con una stabile organizzazione in Italia: secondo la Commissione il vincolo scoraggia i risparmiatori dal diversificare negli altri Stati membri e ostacola le imprese estere che cercano capitali in Italia, in violazione della libera circolazione dei capitali (art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE).