Procedura di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento

di Anna Fabi

Pubblicato 7 Aprile 2016
Aggiornato 27 Settembre 2018 13:06

Si parla di sovraindebitamento quando l’impresa affronta una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Con la legge 3/2012 il legislatore ha voluto definire una diversa disciplina rispetto a quella prevista dalla Legge fallimentare.

=> Legge Fallimentare: tutele per debitori e creditori

Le attuali norme relative al sovraindebitamento prevedono diverse procedure per le imprese che non superano i requisiti previsti per l’applicazione della Legge fallimentare. Innanzitutto vi è la procedura per un Accordo, definito di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. Successivamente interviene la procedura per la liquidazione dei beni del debitore. Infine si dà origine ad una procedura specifica per i consumatori denominata Piano del Consumatore.

Il concetto di sovraindebitamento, come spiegato nel libro “La procedura di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento” (Paolo F. Cuzzola,Claudia Oriente,Valentina M. Siclari),

è diverso da quello di insolvenza utilizzato dalla Legge fallimentare, in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur non specifichi il rapporto di tale squilibrio.

Recentemente le procedure di sovraindebitamento sono state oggetto di approfondimento da parte dell’Accademia Romana di Ragioneria che ha pubblicato la nota operativa n. 4 del 2016 avente ad oggetto la procedura di sovraindebitamento dei debitori – Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. Oggetto dell’Accordo è: la ristrutturazione dei debiti; il pagamento dei debiti, anche attraverso la cessione di crediti futuri; il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni di terzi quando i beni o i redditi del debitore non risultino sufficienti a garantire la conclusione dell’Accordo; l’indicazione di eventuali limitazioni alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari; la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.