Una pensione INPS da 850 euro associata ad indennità di accompagnamento civile da 542,02 al mese possono essere soggette ad azioni AdE in caso di morosità in sofferenza?
Nel suo caso entrambe le prestazioni sono protette dall’esecuzione forzata e il risultato è che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può agire su nessuno dei due importi. La motivazione è duplice, perché le due prestazioni godono di protezioni distinte per natura giuridica.
Pensione INPS sotto soglia minima vitale mai aggredibile
La pensione previdenziale ordinaria è in linea di principio pignorabile, ma solo nella parte che eccede la soglia impignorabile 2026, fissata al doppio dell’assegno sociale con un minimo garantito di 1.000 euro. Per il 2026 il valore dell’assegno sociale è salito a 546,24 euro mensili, il che porta la soglia di protezione a 1.092,48 euro.
Un assegno pensionistico da 850 euro si colloca interamente al di sotto di questo limite: non vi è quindi alcuna quota eccedente sulla quale l’AdE possa applicare le proprie aliquote di trattenuta, anche le più ridotte previste per i debiti fiscali (un decimo per pensioni fino a 2.500 euro). La protezione opera automaticamente, senza che il contribuente debba presentare istanze o opposizioni.
Indennità di accompagnamento impignorabile per natura giuridica
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale disciplinata dalla legge 18/1980, erogata indipendentemente dal reddito e finalizzata al sostentamento della persona non autosufficiente. Rientra nella categoria dei sussidi di sostentamento che l’articolo 545, comma 2, del Codice di Procedura Civile esclude in modo assoluto dall’esecuzione forzata: nessun creditore, privato o pubblico, può aggredirla. La distinzione rilevante è quella tra prestazione assistenziale e prestazione previdenziale: la pensione di inabilità lavorativa o l’assegno ordinario di invalidità, ad esempio, hanno natura previdenziale e seguono regole diverse. L’accompagnamento no. Questa impignorabilità non dipende dall’importo né dalla soglia minima vitale: vale a prescindere, anche se la somma fosse superiore a 1.092,48 euro.
Tutela somme già accreditate sul conto corrente
La protezione si estende anche alle somme già versate in banca. Se il pignoramento riguarda il conto corrente, le giacenze derivanti da prestazioni impignorabili mantengono la loro natura anche dopo l’accredito: il creditore non può aggirarle intervenendo sul conto.
Per le pensioni previdenziali già accreditate prima della notifica del pignoramento, la soglia di intangibilità sale al triplo dell’assegno sociale — nel 2026 pari a 1.638,72 euro — rendendo ancora più remota ogni possibilità di trattenuta nel suo caso. Le tenga comunque distinte sul conto, se possibile, per facilitare l’eventuale opposizione a un atto esecutivo emesso per errore.
Le segnalo infine che i valori dell’indennità di accompagnamento sono stati rivalutati dal 1° gennaio 2026: l’importo aggiornato è di 552,27 euro mensili, non 542,02 euro come indicato nella sua domanda, che corrisponde al valore 2025. Se ha dubbi sulla sua posizione specifica, può rivolgersi a un patronato per una verifica gratuita.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi