Il 16 gennaio mi è stato notificato un pignoramento presso terzi per una cartella di cui non erano state pagate 8 rate. La banca mi ha bloccato il conto corrente. Il 21/1 ho presentato domanda di rottamazione per la cartella in questione ma mi hanno detto che il conto rimarrà bloccato per 60 giorni. Con la domanda di rottamazione non dovrebbe essere stato sospeso il pignoramento? La banca potrebbe comunicare l’incapienza del conto corrente?
La presentazione della domanda di Rottamazione-quinquies non produce, da sola, l’effetto di sospendere automaticamente un pignoramento presso terzi già notificato.
Nel caso descritto, il pignoramento è stato notificato il 16 gennaio 2026, quindi prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, avvenuta il 21 gennaio. In queste circostanze, la normativa vigente prevede che la procedura esecutiva resti formalmente efficace fino al perfezionamento della rottamazione.
La rottamazione-quinquies sospende l’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari ma non determina l’automatica estinzione di quelle già in corso. La sospensione degli effetti del pignoramento può intervenire solo dopo l’accoglimento della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fermo restando che il mancato pagamento della prima rata comporta la perdita degli effetti sospensivi.
Fino a quel momento, la banca, in qualità di terzo pignorato, è tenuta a mantenere il blocco delle somme disponibili sul conto corrente e ad adempiere agli obblighi previsti dall’atto di pignoramento. È quindi corretto che l’istituto di credito mantenga il vincolo per il periodo indicato, in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte dell’ente della riscossione.
In pratica, la definizione agevolata sospende solo i pignoramenti presso terzi non ancora completati, ossia quelli per cui il soggetto terzo (nel suo caso la banca) non ha ancora versato somme all’AdER.
La sospensione si conferma poi dopo il pagamento della prima rata nei termini previsti (in questo caso il 31 luglio 2026), momento in cui si considera perfezionata l’adesione alla rottamazione. Se non si paga, gli effetti della sospensione si annullano e ripartono le procedure esecutive.
Quanto alla possibilità di comunicare l’assenza di fondi, la banca può dichiarare l’eventuale incapienza del conto corrente se, al momento della notifica o nei limiti temporali previsti, non risultano somme utilmente pignorabili. Tale comunicazione non equivale però alla cessazione della procedura, che resta in essere fino a formale estinzione o sospensione disposta dall’ente creditore.
Per una ricostruzione completa delle regole applicabili, delle tempistiche e degli effetti della definizione agevolata sui procedimenti esecutivi, si rinvia al nostro approfondimento sulla rottamazione-quinquies pubblicato su PMI.it.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi