La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta in tema di esdebitazione (articolo 282 del dlgs 14/2019), relativamente al termine temporale di tre anni previsto dalla crisi d’impresa e dell’insolvenza per l’acquisizione dei beni del debitore civile.
Con la sentenza n. 6/2024 del 19 gennaio 2024, la Corte si è pronunciata su un’ordinanza del Tribunale di Arezzo che avanzava problemi di legittimità riguardo all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura.
Esdebitazione: come si applica il limite di tre anni
La sentenza ha però messo in evidenza come la liquidazione controllata dei soggetti minori (gli esclusi dalla liquidazione giudiziale) sia finalizzata a monetizzare il patrimonio del debitore a beneficio dei creditori, quindi il criterio temporale per la copertura delle spese non indica una durata massima della procedura, che dipende invece dall’ammontare delle risorse disponibili e dall’entità dei crediti.
Secondo la Corte Costituzionale, piuttosto, il termine triennale correlato all’esdebitazione opera come termine massimo di apprensione dei beni ma anche minimo, pertanto la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato può avvenire anche con soli futuri redditi.
Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio.
Esdebitazione reddituale per soggetti minori
Alla luce della sentenza, considerato che l’esdebitazione opera come termine minimo e massimo per l’acquisizione dei beni, nel caso di liquidazione controllata basata sui soli redditi è dunque possibile programmare un piano di rientro tramite l’acquisizione di redditi e beni del debitore anche futuri (compresi i crediti non ancora esigibili) con un programma di liquidazione di almeno tre anni.
Pertanto, tutte le quote future di reddito che eccedano la necessità di mantenimento del debitore sovraindebitato possono essere acquisite allo scopo di estinguere il debito. Anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura (dedotte le passività per il loro acquisto e conservazione).