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Crisi da sovraindebitamento, saldo e stralcio al 10%

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Gennaio 2019
Aggiornato 13 Agosto 2021 06:39

Persone fisiche in procedura di liquidazione in base alla legge sul sovraindebitamento: saldo e stralcio al 10%, condono sul 90% del debito.

Il saldo e stralcio previsto dalla manovra 2019 contiene anche una misura che consente ai contribuenti in procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento di saldare i debiti versando un’aliquota del 10%. La norma è contenuta nel comma 188 della legge 145/2018 e si applica alle sole persone fisiche per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 della Manovra, la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012 (salva suicidi).

Si tratta della norma che riguarda le crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, ai quali cioè non si applica la legge fallimentare. Ebbene, il saldo e stralcio consente alle persone fisiche che sono in questa situazione di sanare le pendenze fiscali e contributive (ovvero, quelle ammissibili al saldo e stralcio) con uno sconto del 90%.

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Questi contribuenti possono accedere al saldo e stralcio indipendentemente dal requisito ISEE. Come specifica la sintesi della legge, riportata dall’AdER (Agenzia delle Entrate – Riscossione):

possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Le modalità di adesione sono le stesse previste per gli altri contribuenti che aderiscono al saldo e stralcio, quindi bisogna presentare la domanda entro il 30 aprile 2019. In questo caso, è necessario anche allegare copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’articolo 14-quinquies della legge 3/2012. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in cinque rate così modulate: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, e tre rate pari al 15% con scadenza 31 luglio 2020, 31 marzo 2021 e 31 luglio 2021.