Chi utilizza la NASpI anticipata per avviare un’attività autonoma o d’impresa deve fare i conti con una novità che incide sulla liquidità iniziale. Dopo le modifiche 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio, sono state pubblicate anche le istruzioni operative INPS con il messaggio n. 1215 del 7 aprile. In base alle nuove regole, l’incentivo all’autoimprenditorialità non viene più pagato per intero all’inizio ma è suddiviso in due tranche distinte e di diverso importo. Spieghiamo tutto.
NASpI anticipata per avvio attività, a chi spetta
La liquidazione anticipata della NASpI resta accessibile a chi ha diritto all’indennità di disoccupazione e intende usare il residuo spettante per avviare un’attività lavorativa autonoma, aprire un’impresa individuale oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Prima di chiedere l’anticipo, dunque, bisogna prima di tutto verificare di possedere tutti i requisiti NASpI 2026, perché la stretta sulla platea dei beneficiari incide a monte sul diritto alla prestazione.
Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di diritto al sussidio, bisogna verificare la coerenza con la richiesta di erogazione anticipata. Per attività autonoma si intende l’esercizio di arti o professioni che comportano l’iscrizione a un regime assicurativo diverso da quello dei lavoratori dipendenti, con o senza Partita IVA.
Attenzione: l’anticipo può essere chiesto anche da chi intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il precedente rapporto di lavoro subordinato che ha dato origine alla NASpI.
Domanda entro 30 giorni e canali di presentazione
La domanda di anticipazione va presentata all’INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività agevolabile. Quando invece l’attività autonoma era già stata avviata durante il rapporto di lavoro cessato, il termine decorre dalla domanda di disoccupazione NASpI (l’anticipo riguarda una prestazione già spettante).
La richiesta di anticipazione si trasmette per via telematica tramite il servizio online dedicato sul sito INPS, oppure con il supporto di patronati e Contact Center Multicanale. Alla pratica va allegata la documentazione che prova l’avvio dell’attività, con possibilità di usare anche un’autocertificazione nei casi ammessi.
NASpI in due rate per le domande dal 2026
Il vecchio pagamento in unica soluzione è stato superato. La novità in Manovra è il meccanismo della NASpI anticipata diluita in due rate ora resa operativa dall’INPS con le istruzioni di domanda. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2026 l’importo viene riconosciuto così:
- prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo dovuto, erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione;
- seconda rata, pari al restante 30%, riconosciuta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, dopo la verifica dei requisiti richiesti.
Rispetto al vecchio impianto, l’intera liquidità non arriva più subito. Per chi apre un’attività con un fabbisogno iniziale elevato, questo pesa sia sulla programmazione delle spese sia sulla tempistica dell’avvio.
Continua inoltre a non spettare la contribuzione figurativa per il periodo coperto dalla NASpI anticipata.
Quando la seconda rata non viene pagata
L’INPS eroga il saldo finale solo dopo avere verificato che nel frattempo non sia intervenuta una rioccupazione con lavoro subordinato e che non vi sia titolarità di pensione diretta. Resta ferma l’eccezione del rapporto subordinato instaurato con la cooperativa per la quale il lavoratore ha sottoscritto la quota di capitale sociale.Se dopo il pagamento della prima tranche interviene una delle cause ostative previste dalla norma, la seconda rata non viene riconosciuta.
Nei casi di nuova occupazione subordinata o accesso a pensione diretta, l’effetto non si ferma qui, perché scatta anche l’obbligo di restituire l’intera anticipazione già percepita.
Assegno ordinario di invalidità e diritto di opzione
Un chiarimento specifico riguarda chi, dopo avere incassato la prima rata, presenta domanda di assegno ordinario di invalidità. In questo caso non c’è cumulabilità piena tra le due prestazioni e il beneficiario deve scegliere:
- se opta per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata della NASpI anticipata non viene erogata;
- se opta per la NASpI anticipata, viene corrisposto anche il residuo 30% e il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità resta sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza della NASpI.
La disciplina 2026 rende dunque più stretta la verifica finale e lega il saldo a una condizione di continuità dell’assetto dichiarato nella domanda, con effetti immediati su pensione, nuova assunzione e trattamenti incompatibili.