Mi è stata rifiutata la compensazione tra crediti erariali e debiti INPS perchè vietata mentre su PMI.it ho letto che è possibile: in quali casi è ammessa?
La compensazione tra crediti erariali e debiti INPS tramite modello F24 non è sempre vietata, visto che è ammessa dall’art. 3 del DLgs. 33/2025. Esistono tuttavia una serie di condizioni che, se non rispettate, rendono la singola operazione inammissibile. Per capire se il diniego che ha ricevuto era fondato o meno, occorre verificare a quale situazione concreta si riferisce.
Quando la compensazione crediti erariali-debiti INPS è lecita
La compensazione è ammessa quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- il credito da utilizzare è un credito d’imposta compensabile (emergente da dichiarazione fiscale (IRPEF, IVA, IRES, IRAP) o da provvedimento specifico di riconoscimento mentre non può essere una detrazione d’imposta, perchè le detrazioni al 19% su spese mediche, interessi passivi o ristrutturazioni riducono l’imposta lorda ma non generano un credito utilizzabile in compensazione orizzontale e questa distinzione è la causa più frequente di rifiuto;
- i debiti erariali complessivamente iscritti a ruolo, scaduti e non sospesi, non devono superare 50.000 euro: dall’art. 1, comma 116, L. 199/2025 questa soglia è stata dimezzata rispetto ai 100.000 euro vigenti fino al 31 dicembre 2025; superata la soglia il blocco è totale — non si può compensare nemmeno per l’importo eccedente — e cessa solo dopo che i pagamenti hanno riportato il debito sotto quel limite;
- il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate — Entratel o F24 online — e non attraverso l’home banking o intermediari della riscossione;
- per crediti superiori a 5.000 euro emergenti da dichiarazione è obbligatorio il visto di conformità, e occorre attendere almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione prima di poter procedere.
Divieto di compensazione: le regole 2026
Esistono due situazioni in cui la compensazione è sempre vietata per legge. Anche in virtù delle Novità della Manovra 2026 che, se da un lato ha confermato la possibilità di compensazione orizzontali, dall’altro ha rafforzato la stretta in alcune specifiche situazioni.
La prima riguarda i contribuenti con debiti erariali a ruolo superiori a 50.000 euro: in questo caso la compensazione orizzontale è sospesa per qualsiasi credito fiscale, inclusi quelli da usare verso l’INPS, fino a quando il debito non scende sotto soglia. Viceversa, i crediti contributivi INPS possono essere usati in compensazione F24 per estinguere debiti erariali anche quando i debiti a ruolo superano i 50.000 euro, come confermato dall’art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2025 e dalla circolare AdE 16/2024.
La seconda riguarda uno specifico soggetto e una specifica tipologia di credito: banche, intermediari finanziari e imprese assicurative non possono utilizzare i crediti derivanti da cessione di bonus edilizi per compensare debiti previdenziali INPS e premi INAIL — divieto introdotto dal DL 39/2024 e confermato dalla L. 199/2025.
Il rigetto che lei ha ricevuto potrebbe ricadere in un di queste due fattispecie.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi