Lo scivolo pensionistico per la gestione degli esuberi potrebbe mantenersi a 7 anni anche oltre il 2026. Il Ministro del Lavoro Marina Calderone ha annunciato il 13 maggio, in sede di question time alla Camera, che sono in corso valutazioni tecniche per prorogare l’isopensione tramite un emendamento al Decreto Prima Maggio (DL 62/2026), evitando così il ritorno al limite ordinario di 4 anni da gennaio 2027.
Come funziona l’isopensione e chi paga lo scivolo pensionistico
Istituita dalla Legge Fornero (art. 4, comma 2, L. 92/2012), l’isopensione consente ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti di accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero, sostenendo interamente i costi senza oneri per lo Stato. L’azienda versa mensilmente all’INPS le somme per coprire l’assegno sostitutivo della pensione — erogato al lavoratore per il tramite dell’Istituto — insieme alla contribuzione figurativa per tutto il periodo di accompagnamento. La prestazione è soggetta a tassazione ordinaria (IRPEF), corrisposta per 13 mensilità e senza adeguamento automatico all’inflazione.
L’accordo sindacale, depositato presso l’INPS e corredato dalla fideiussione bancaria a garanzia dei pagamenti, è il presupposto obbligatorio per l’attivazione. Anche durante l’eventuale finestra mobile — i tre mesi di attesa prima della decorrenza della pensione anticipata — l’azienda indennizza il lavoratore, pur senza versare la contribuzione figurativa in quella fase. La misura è applicabile sia in caso di licenziamenti collettivi sia nell’ambito di piani di riorganizzazione aziendale.
I requisiti per accedere all’isopensione nel 2026
Lo strumento si applica ai dipendenti che matureranno i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In concreto, entro sette anni i lavoratori devono poter vantare 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) oppure 41 anni e 10 mesi (donne), con finestra mobile di tre mesi, oppure i requisiti per la pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi.
Per le nuove domande, gli incentivi all’esodo devono includere in via prospettica gli scatti dell’età pensionabile previsti per il biennio 2027-2028: il Messaggio INPS 558/2026 ha chiarito che le istanze prive di questo adeguamento vengono automaticamente scartate dalla procedura Unicarpe. La finestra per stipulare nuovi accordi con estensione a 7 anni scade il 30 novembre 2026.
Dal 2027 torna il limite di 4 anni senza la proroga
In assenza di un intervento normativo, dal 1° gennaio 2027 l’isopensione tornerà al limite ordinario di 4 anni, come stabilito dalla formulazione originaria dell’art. 4 della Legge Fornero. Dal 2027 i requisiti pensionistici salgono di tre mesi complessivi — un mese nel 2027, due mesi nel 2028 — per effetto del decreto direttoriale del 19 dicembre 2025: chi ha sottoscritto accordi di esodo senza tenere conto di questi scatti rischia di trovarsi scoperto alla fine dello scivolo. La circolare INPS 41/2026 ha previsto il prolungamento automatico degli assegni già attivi fino alla nuova decorrenza della pensione.
Il veicolo normativo individuato per la proroga è il disegno di legge di conversione del DL 62/2026 (decreto Primo Maggio), attualmente all’esame della commissione Lavoro della Camera. Nelle prime bozze del decreto era già prevista l’estensione fino al 2029, poi non confermata nel testo definitivo.
L’ipotesi al vaglio prevede che lo scivolo a 7 anni diventi strutturale, consentendo anche alle aziende in crisi o in fase di ristrutturazione di pianificare le eccedenze di personale senza il vincolo temporale oggi in scadenza.
Le alternative per la gestione degli esuberi aziendali
Per i lavoratori coinvolti in un piano di staffetta generazionale, esiste la possibilità di pensione anticipata fino a tre anni prima rispetto ai requisiti Fornero, nell’ambito di un Fondo di solidarietà bilaterale e a fronte dell’assunzione di giovani fino a 35 anni per almeno 36 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.
Ai lavoratori ai quali mancano al massimo 36 mesi alla pensione di vecchiaia o anticipata è dunque attivabile un programma di staffetta generazionale che, previo accordo consensuale con i sindacati, prevede la riduzione dell’orario di lavoro contestuale all’assunzione di nuovi profili. Il datore di lavoro sostiene il costo del trattamento di accompagnamento a pensione e dell’accordo collettivo.