APE Sociale dopo decesso del datore di lavoro, disoccupazione come licenziamento?

Risposta di Barbara Weisz

8 Aprile 2026 12:15

Mario chiede:

Può l’INPS rigettare una richiesta di APE Sociale se un lavoratore (badante) ha perso il lavoro a causa del decesso del datore di lavoro? La recente tendenza giurisprudenziale mi sembra equipari questo caso alla perdita involontaria del lavoro.

Sì, l’INPS può rigettare la domanda, perché la disciplina dell’APE Sociale non menziona in modo espresso il decesso del datore di lavoro fra le causali che danno accesso al beneficio nella categoria dei disoccupati. Allo stesso tempo, però, la giurisprudenza più recente va nel senso da lei indicato e tende a ricondurre questa cessazione del rapporto a una forma di licenziamento, o comunque a una perdita involontaria del lavoro.

APE Sociale solo su causali tipizzate

Il problema nasce dalla formulazione della norma. Il comma 179 della legge 232/2016, anche alla luce delle modifiche successive, prevede un elenco preciso di ipotesi che rilevano ai fini dello stato di disoccupazione: il licenziamento, le dimissioni per giusta causa, la risoluzione consensuale nelle sedi previste dalla legge e, per i rapporti a termine, la scadenza del contratto in presenza dei requisiti specifici richiesti.

Il decesso del datore di lavoro non compare in modo espresso, ed è qui che nasce il margine per un rigetto da parte dell’INPS.

Lavoro domestico e recesso documentato

Nelle comunicazioni amministrative può comparire la dicitura “decesso del datore di lavoro”, formula che non coincide automaticamente con una delle causali nominate dalla disciplina dell’APE Sociale.

Nel lavoro domestico, il Contratto Collettivo prevede che, in caso di morte del datore di lavoro, il rapporto possa essere risolto con il rispetto del preavviso. Nel caso del badante da lei indicato, dunque, la comunicazione all’INPS contiene la dicitura “decesso datore di lavoro”. Previsto anche l’obbligo di inviare una comunicazione al lavoratore per comunicare l’interruzione del rapporto. Quando la cessazione avviene mediante licenziamento, il lavoratore può chiedere una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto recesso.

Le sentenze che equiparano decesso e licenziamento

Le decisioni che lei richiama sono in linea con questa lettura. La sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Ancona e la sentenza n. 1224/2024 RGL del Tribunale di Alessandria vanno nel senso di equiparare la cessazione del rapporto per decesso del datore a una fattispecie assimilabile al licenziamento, perché il lavoratore perde l’occupazione in modo del tutto involontario. Nella stessa direzione si colloca anche la sentenza n. 41/2024 della Corte d’Appello di Ancona, che rafforza ulteriormente questo orientamento.

La ratio della norma apre alla richiesta di riesame

Il ragionamento dei giudici si fonda sulla ratio della norma, che introduce uno strumento di welfare destinato a tutelare chi si trova in una condizione di disoccupazione involontaria, non chi sceglie di interrompere il rapporto di lavoro per accedere al beneficio.

In questa chiave, il decesso del datore non appare come fattispecie estranea alla tutela ma come evento che produce una perdita del lavoro riconducibile alla sfera datoriale. Per questa ragione, il rigetto dell’INPS è possibile sul piano amministrativo ma non esaurisce la questione: se gli altri requisiti sono presenti, esistono argomenti solidi per sostenere una richiesta di riesame (ben documentata) se non addirittura un ricorso.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz