L’INPS ha fornito le istruzioni per il bonus maltempo da 500 euro per autonomi, professionisti, co.co.co. e agenti colpiti dal Ciclone Harry. Con la Circolare n. 53 del 7 maggio 2026 sono arrivate le indicazioni per chiedere l’indennità una tantum prevista dal DL 25/2026 (articolo 6): la domanda va inviata entro il 20 giugno 2026 e riguarda le attività sospese nei Comuni interessati di Calabria, Sardegna e Sicilia.
Bonus maltempo autonomi, le istruzioni INPS
Ls Circolare INPS riguarda autonomi e professionisti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026. Il contributo è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni. Il limite complessivo resta fissato a 3.000 euro per lavoratore, perché i periodi indennizzabili possono arrivare fino a sei, anche continuativi, purché già conclusi e distinti tra loro. Il trattamento fiscale è indicato dall’INPS: l’indennità resta fuori dal reddito imponibile ai fini del TUIR ma le somme erogate saranno comunque riportate nella Certificazione Unica rilasciata dall’Istituto.
Il bonus va distinto dalla sospensione dei versamenti contributivi prevista per i soggetti danneggiati dagli eventi meteo, le cui regole seguono una procedura separata.
Chi chiedere il bonus 500 euro
La platea comprende i soggetti iscritti a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano già avviato l’attività e risultavano collegati ai territori colpiti dagli eventi meteo. Rientrano tra i beneficiari dell’indennità:
- collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica;
- agenti e rappresentanti di commercio iscritti alla gestione previdenziale di riferimento;
- autonomi e professionisti compresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pescatori autonomi, titolari d’impresa, coadiuvanti e iscritti alle Casse professionali.
Requisiti per il contributo post-Ciclone Harry
Per accedere al bonus INPS per il Ciclone Harry, il richiedente deve risultare residente, domiciliato oppure attivo nei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per agenti e rappresentanti commerciali, l’attività deve essere svolta prevalentemente in uno dei territori interessati.
La residenza viene verificata dall’INPS tramite l’accesso digitale al servizio. Il domicilio e lo svolgimento dell’attività nei Comuni colpiti sono invece dichiarati dal lavoratore nella domanda, sotto la propria responsabilità, con le regole del D.P.R. 445/2000.
Importi dell’indennità una tantum spettante
L’indennità vale 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni. Chi ha avuto più interruzioni dell’attività può presentare una domanda per ciascun periodo, una domanda cumulativa per più periodi oppure un’unica domanda per tutti gli intervalli da indennizzare.
Gli intervalli indicati devono riguardare periodi già trascorsi e separati tra loro. L’INPS esclude la possibilità di indicare sospensioni future o sovrapposte. Il tetto massimo di 3.000 euro deriva dal limite di sei periodi indennizzabili.
Domanda online sul portale INPS
La domanda va presentata all’INPS entro il 20 giugno 2026 in modalità telematica, attraverso il portale dell’Istituto, gli Istituti di patronato oppure il Contact Center Multicanale. Il servizio è attivo dal 20 aprile.
Dal sito INPS online occorre accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso dedicato a sostegni, sussidi e indennità. Dopo l’autenticazione va selezionata la prestazione per i lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per l’accesso al servizio sono ammesse le credenziali SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite patronato o Contact Center, per telefono, al numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile.
Riesame in caso di domanda respinta
Se la domanda viene respinta, il lavoratore può chiedere il riesame all’INPS dalla stessa area del sito in cui ha presentato la richiesta. La funzione dedicata consente di indicare le motivazioni e allegare la documentazione utile.
Il termine indicato dall’Istituto per il riesame è di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di reiezione. L’INPS precisa inoltre che, in caso di requisiti assenti dopo le verifiche, può avviare il recupero delle somme erogate in modo indebito.