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Bonus 500 euro Ciclone Harry: in pagamento l’indennità INPS una tantum

di Teresa Barone

6 Agosto 2026 07:13

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L'INPS paga il sussidio, apre il riesame per chi si è visto respingere l'indennità da 500 euro e chiarisce da quando decorrono i 30 giorni utili per presentarla

L’INPS ha messo in pagamento il bonus maltempo da 500 euro per autonomi, professionisti, co.co.co. e agenti colpiti dal Ciclone Harry nei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia, e ha aperto il riesame delle domande respinte. Con il messaggio n. 2539 del 3 agosto 2026 l’Istituto completa le istruzioni sugli aiuti INPS per gli eventi meteorologici e indica motivazioni di rifiuto, termine per l’istanza e procedura online.

In sintesi:

  • l’INPS liquida le domande accolte e apre le istanze di riesame con il messaggio n. 2539 del 3 agosto 2026;
  • il riesame si presenta entro 30 giorni dal 3 agosto 2026, quindi entro il 2 settembre, oppure dalla conoscenza successiva del rifiuto, e il termine non è perentorio;
  • i motivi di rifiuto sono tre, ossia iscrizione previdenziale assente al 18 gennaio 2026, residenza fuori dai Comuni colpiti e sei periodi già richiesti;
  • l’indennità vale 500 euro per periodo di sospensione fino a 15 giorni, con tetto di 3.000 euro, ai sensi dell’art. 6 del DL n. 25/2026 convertito dalla legge n. 59/2026;
  • esito, ricevuta e provvedimento si scaricano dal “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” alla voce “Le mie domande”.

Bonus maltempo INPS per lavoratori autonomi

La Bonus riguarda autonomi e professionisti che hanno sospeso l’attività per gli eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026, con giornate indennizzabili fino al 30 aprile 2026. Il contributo è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni. Il limite complessivo è di 3.000 euro per lavoratore, perché i periodi indennizzabili arrivano fino a sei, anche continuativi, purché già conclusi e distinti tra loro. L’indennità non concorre al reddito imponibile ai fini del TUIR e le somme erogate finiscono nella Certificazione Unica rilasciata dall’Istituto.

Chi può chiedere il bonus da 500 euro

La platea comprende i soggetti iscritti a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, al 18 gennaio 2026, avevano già avviato l’attività nei territori colpiti. Rientrano tra i beneficiari dell’indennità:

  • collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica;
  • agenti e rappresentanti di commercio iscritti alla gestione previdenziale di riferimento;
  • autonomi e professionisti compresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pescatori autonomi, titolari d’impresa, coadiuvanti e iscritti alle Casse professionali.

Questo sussidio è riservato agli autonomi, mentre per le aziende è prevista la sospensione dei versamenti contributivi, le cui regole seguono una procedura separata. I lavoratori dipendenti dei territori colpiti seguono il canale dell’ammortizzatore unico, con massimali, durate e flussi di pagamento propri.

Requisiti per il contributo post-Ciclone Harry

Per il bonus INPS per il Ciclone Harry il richiedente deve risultare residente, domiciliato oppure attivo nei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia in stato di emergenza. Per agenti e rappresentanti commerciali l’attività deve essere svolta prevalentemente in uno dei territori interessati.

L’INPS verifica la residenza tramite l’accesso digitale al servizio. Domicilio e svolgimento dell’attività nei Comuni colpiti sono invece dichiarati dal lavoratore nella domanda, sotto la propria responsabilità, con le regole del D.P.R. 445/2000. Su questa distinzione fra controllo d’ufficio e autodichiarazione si gioca gran parte degli esiti negativi.

Importi dell’indennità una tantum spettante

L’indennità una tantum vale 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni. Chi ha avuto più interruzioni ha potuto presentare una domanda per ciascun periodo, una domanda cumulativa per più periodi oppure un’unica domanda per tutti gli intervalli da indennizzare.

Gli intervalli devono riguardare periodi già trascorsi e separati tra loro, senza sospensioni future o sovrapposte. Il tetto massimo di 3.000 euro deriva dal limite di sei periodi indennizzabili. La misura è finanziata nel limite di 78,8 milioni di euro per il 2026.

Domanda online sul portale INPS

La domanda si è chiusa il 20 giugno 2026, dopo l’apertura del servizio il 20 aprile, con invio telematico dal portale INPS, dagli Istituti di patronato o dal Contact Center Multicanale.

Il percorso sul sito INPS passa dal “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, nella sezione sostegni, sussidi e indennità, dove va selezionata la prestazione per i lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività nei Comuni in stato di emergenza. Le credenziali ammesse sono SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. In alternativa la richiesta è stata trasmessa tramite patronato o Contact Center, al numero 803 164 da rete fissa e 06 164164 da rete mobile. Gli stessi canali servono ora per consultare l’esito della pratica.

Esiti e pagamenti INPS

L’istruttoria è in corso e i pagamenti delle istanze accolte sono partiti, come indica il Messaggio INPS n. 2539 del 3 agosto 2026. L’esito si verifica in autonomia, senza attendere comunicazioni dall’Istituto.

Alla voce “Le mie domande”, nel menu di sinistra del servizio, si consultano le istanze presentate, i dati trasmessi, lo stato di lavorazione e i pagamenti. Dal dettaglio della domanda, in “Ricevute e provvedimenti”, si scaricano la ricevuta di presentazione e il provvedimento con l’esito dell’istruttoria e l’eventuale motivazione di rifiuto. Gli stessi documenti sono visibili agli Istituti di patronato che hanno seguito la pratica.

Riesame in caso di rigetto

Il riesame della domanda respinta si presenta entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio del 3 agosto 2026, quindi entro il 2 settembre 2026, oppure dalla conoscenza del rifiuto se successiva. L’INPS qualifica il termine come non perentorio, quindi la scadenza non chiude da sola la possibilità di far valere le proprie ragioni.

L’istanza di riesame parte dalla stessa area del sito usata per la domanda:

  1. accesso al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” con SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS;
  2. selezione della prestazione per i lavoratori che hanno sospeso l’attività nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici;
  3. apertura del dettaglio della domanda respinta, fino in fondo alla pagina;
  4. pulsante “Chiedi riesame”, che attiva la funzione dedicata;
  5. compilazione delle motivazioni e delle altre informazioni utili, con allegata la documentazione a supporto;
  6. invio con “Presenta richiesta di riesame” e download della ricevuta con il numero di protocollo.

Motivi di reiezione e documenti da allegare

Le motivazioni di reiezione tipizzate dall’INPS sono tre e hanno margini di recupero diversi.

Motivazione del provvedimento Elemento da documentare nel riesame
Iscrizione a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza assente al 18 gennaio 2026 Estratto conto contributivo INPS o certificazione della Cassa professionale che attesti l’iscrizione già attiva a quella data, utile quando l’allineamento degli archivi è avvenuto in ritardo
Residenza non risultante in uno dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici Prova del domicilio o dello svolgimento dell’attività nel Comune colpito al 18 gennaio 2026, requisiti che l’art. 6 del DL n. 25/2026 pone in alternativa alla residenza e che l’Istituto non verifica d’ufficio
Periodi già richiesti in numero pari o superiore a sei Nessun documento supera il limite, fissato dalla norma. L’istanza serve solo se il conteggio include domande duplicate o periodi mai richiesti dall’interessato

Il margine più ampio sta nel requisito territoriale. Il rifiuto è motivato sulla residenza anagrafica, l’unico dei tre requisiti che l’INPS controlla in automatico, mentre domicilio e luogo di svolgimento dell’attività passano dall’autodichiarazione. Un professionista residente altrove con studio in un Comune colpito rientra nella platea di legge e nel riesame porta i documenti che lo provano, dal contratto di locazione dello studio alle fatture con l’indirizzo dell’attività.

Sulle somme già erogate l’Istituto procede al recupero dell’indebito quando le verifiche successive fanno emergere l’assenza dei requisiti, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.