Pensione ai superstiti e cedolare secca, la decurtazione vale sull’intero assegno

Risposta di Barbara Weisz

15 Aprile 2026 07:13

Marie jose chiede:

Sono pensionata ed anche titolare di un assegno di reversibilità. Quest’anno il mio reddito aumenterà perchè darò in affitto un immobile con la cedolare secca e vorrei capire con quale metodo mi sarà tagliata la pensione ai superstiti. Escludendo la reversibilità, il mio reddito complessivo sarà di circa 25.000, superiore al limite di 23.542 per non avere decurtazioni.

A seguire, vorrei capire come viene calcolata la decurtazione del 25%, anche alla luce della Sentenza 162/22: perderò il 25% su tutta la pensione di reversibilità (12.000 euro annui) oppure il 25% sarà calcolato sulla differenza fra il reddito personale complessivo (25.000 euro se rileva anche la rendita dell’affitto) e 23.542,00 (soglia massima senza tagli).

Vorrei capire conferma che i redditi con cedolare secca concorrano al raggiungimento della soglia. Su tutti i punti, infatti, ho ricevuto risposte contrastanti da INPS e CAF.

La decurtazione si applica nominalmente sull’intero importo della pensione di reversibilità — nel suo caso si applica lo scaglione del 25% su 12.000 euro, con un taglio teorico di 3.000 euro — e non sulla differenza rispetto alla soglia massima. La legge prevede però una clausola di salvaguardia: il taglio effettivo non può superare la differenza tra il reddito complessivo e la soglia della fascia precedente. Nel suo caso, quindi, il taglio reale sarà di circa 1.138 euro.

Quanto alla cedolare secca, l’INPS la include nel reddito rilevante per il calcolo, a prescindere dalla tassazione sostitutiva applicata.

Taglio intera reversibilità salvo clausola di salvaguardia

Il sistema di cumulo con altri redditi è disciplinato dal comma 41 della legge 335/1995, che stabilisce scaglioni fissi (25% – 40% – 50% in base al reddito personale) per la decurtazione della pensione ai superstiti, applicata sull’intero importo dell’assegno.

Le soglie sono rivalutate ogni anno rispetto alla minima INPS. In base alle soglie aggiornate della reversibilità 2026, il primo scaglione quest’anno è fissato a 23.862,15 euro (il valore di 23.542 euro che lei cita era il limite del 2025). Con un reddito complessivo di 25.000 euro, quindi, rientra nella prima fascia di taglio.

Il calcolo nominale porterebbe a un taglio del 25% su 12.000 euro, pari a 3.000 euro. Qui però entra in gioco la clausola di salvaguardia: il trattamento complessivo derivante dal cumulo non può scendere al di sotto di quello che spetterebbe se il suo reddito fosse pari al limite massimo della fascia precedente, ovvero 23.862,15 euro. Questo significa che la decurtazione effettiva non può superare la differenza tra il suo reddito e quella soglia: 25.000 – 23.862,15 = 1.137,85 euro. La reversibilità residua sarà quindi di circa 10.862 euro, non di 9.000 euro come avverrebbe senza questa protezione.

Cedolare secca nel reddito rilevante per l’INPS

Sul punto, è comprensibile che abbia ricevuto risposte contrastanti perché la questione è effettivamente ambigua dal piano normativo, ma risolta nella prassi.

Da un lato, la Circolare INPS 185/2015 fa riferimento ai redditi assoggettabili all’IRPEF con alcune esclusioni; la cedolare secca, essendo un’imposta sostitutiva, potrebbe in teoria sembrare esclusa da questo perimetro, tuttavia il modello RED — il modulo con cui i titolari di pensione di reversibilità dichiarano annualmente i propri redditi all’INPS — include espressamente i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca. È su questo modello che l’istituto determina la fascia di reddito applicabile.

In pratica, il canone da affitto con cedolare secca concorre alla determinazione della decurtazione, indipendentemente dal regime fiscale scelto. L’orientamento dell’INPS, espresso attraverso il modello RED, prevale infatti sull’interpretazione letterale della Circolare 185/2015.

Nel suo caso, il reddito da locazione confluisce nel computo complessivo dei 25.000 euro, contribuendo al superamento della soglia e collocandola nel primo scaglione di taglio. Il fatto che lei abbia ricevuto risposte contrastanti da INPS e CAF riflette questa ambiguità normativa; sul piano applicativo, l’INPS la include.

Il tetto aggiuntivo della Sentenza 162/2022

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, recepita dall’INPS con la Circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, ha aggiunto un ulteriore principio di tutela: la decurtazione della pensione ai superstiti non può in ogni caso superare l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi del beneficiario, ovvero i redditi diversi dalla reversibilità stessa. Nel suo caso, i redditi aggiuntivi ammontano a circa 25.000 euro, ampiamente superiori al taglio effettivo di circa 1.138 euro già limitato dalla clausola di salvaguardia: la sentenza non modifica il suo calcolo.

Questo principio rileva soprattutto per chi percepisce una reversibilità di importo elevato con redditi aggiuntivi contenuti — situazioni in cui il taglio nominale avrebbe potuto eccedere il reddito stesso, producendo un esito che la Corte ha definito incostituzionale. L’INPS ha proceduto al ricalcolo d’ufficio per le prestazioni passate decurtate in misura eccessiva; per le nuove prestazioni il calcolo incorpora in automatico entrambe le protezioni.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz