In Manovra 2026 spunta la NASpI anticipata diluita in due rate

di Barbara Weisz

24 Dicembre 2025 09:02

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Cambia la NASpI anticipata per avviare un'attività dal 2026 in due rate entro sei mesi dalla domanda, con la prima al 70%: le novità in Manovra 2026.

I disoccupati con diritto alla NASpI che scelgono il versamento dell’intera somma per avviare un’attività professionale o imprenditoriale non percepiranno più il dovuto in un’unica soluzione ma in due rate.

La Legge di Bilancio 2026 prevede questa modifica e stabilisce anche che le due rate non siano di pari importo: la prima sarà pari al 70% e la seconda al restante 30%.

Anticipo NASpI per avvio attività: cosa cambia dal 2026

La novità riguarda il cosiddetto incentivo all’autoimprenditorialità, regolato dall’articolo 8 del dlgs 22/2015. Questa norma consente al lavoratore con diritto alla NASpI di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del sussidio di disoccupazione spettante. Si tratta di un incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oppure per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa come socio lavoratore.

Al momento, questa somma viene liquidata dall’INPS in un’unica soluzione. Dal 2026, invece, verrà pagata in due rate: la prima pari al 70% la seconda al 30%. Il versamento avviene non oltre il termine di sei mesi dal momento in cui l’avente diritto presenta la domanda.

Anticipo NASpI: requisiti e domanda

Per ottenere la NASpI anticipata, anche nel 2026 restano valide le altre regole, quindi:

  • erogazione soggetta a trattenute IRPEF, senza diritto a contribuzione figurativa o assegno per il nucleo familiare;
  • domanda entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività autonoma.

La prestazione è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato e quindi, nel caso in cui il lavoratore venga assunto come dipendente prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Su questo punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 90/2024, che ha stabilito un’eccezione, recepita dall’INPS con Circolare 35/2025: il lavoratore non deve restituire l’anticipazione NASpI se l’attività autonoma o imprenditoriale termina per cause di forza maggiore, a lui non imputabili.