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Pensione anticipata senza 35 di contributi: figurativi ammessi

di Barbara Weisz

15 Maggio 2026 09:15

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Il Tribunale di Siena dà torto all'INPS: i contributi figurativi valgono per la pensione anticipata, anche senza 35 anni effettivi.

Nuova pronuncia della giurisprudenza sulla validità dei contributi figurativi per la pensione anticipata. Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 208 dell’aprile 2026, dà torto all’INPS, che accoglie le domande soltanto se ci sono 35 anni di versamenti da lavoro. La questione è ricorrente e, pur essendoci diverse sentenze che ne contraddicono l’impostazione (fra cui anche un’ordinanza della Cassazione) l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale continua a richiederli.

La regola dei 35 anni di contributi effettivi

Il caso esaminato dal Tribunale di Siena riguarda una domanda di pensione anticipata ordinaria, che si matura con 42 anni e dieci mesi di contributi, oppure 41 anni e dieci mesi per le donne. Nel caso specifico, il requisito era raggiunto contando anche i contributi figurativi, relativi a periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione. Sottraendo questi versamenti, il lavoratore ricorrente aveva 32 anni e sei mesi, insufficienti secondo l’INPS per il diritto a pensione.

L’istituto previdenziale riconosce i contributi figurativi come validi sia per il diritto sia per la misura della pensione anticipata. Ma solo se il lavoratore ha almeno 35 anni di contributi effettivi, cioè effettivamente versati. Questa regola è contenuta nell’articolo 22 della legge 153/1969, in base al quale per il diritto a pensione occorrono «almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro».

La pensione anticipata con requisiti Fornero

Successivamente è intervenuta la Riforma Fornero, che ha ridisegnato i criteri per la pensione anticipata con il comma 10 dell’articolo 24 del DL 201/2011. Questa disposizione non fa alcun riferimento al requisito dei 35 anni, richiedendo semplicemente 42 anni e dieci mesi di contributi — uno in meno per le donne — comprensivi di eventuale contribuzione figurativa, con adeguamento agli scatti legati alle attese di vita.

La legge del 1969 non è mai stata abrogata: di conseguenza l’INPS, nella prassi, coordina le due norme continuando a richiedere i 35 anni di versamenti effettivi, come se la pensione anticipata Fornero fosse il proseguimento della vecchia pensione di anzianità.

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Le sentenze di Cassazione contro la prassi INPS

Contro questa impostazione negli ultimi anni sono intervenute diverse pronunce della Suprema Corte: le sentenze n. 24916 e 24952 del 2024, seguite dall’ordinanza n. 27910 del 2025. La Cassazione ha stabilito che la pensione anticipata Fornero è un istituto autonomo, che ha sostanzialmente sostituito la pensione di anzianità senza ereditarne i vincoli. Non prevedendo il comma 10 dell’articolo 24 del DL 201/2011 alcuna limitazione relativa ai 35 anni di contributi effettivi, questi non possono essere richiesti per l’accesso alla prestazione.

La sentenza n. 208 del Tribunale di Siena consolida nel merito quanto la Cassazione aveva già affermato in sede di legittimità. Il giudice ha accolto integralmente il ricorso — promosso dall’avvocata Maria Gabriella Del Rosso del Patronato INCA CGIL — e ha ordinato all’INPS di liquidare la pensione, riconoscendo la validità di tutta la contribuzione compresi i periodi figurativi, con effetti retroattivi e rimborso delle spese legali. La pronuncia ribadisce inoltre un principio di portata più generale: le circolari interne dell’INPS non hanno forza normativa e non possono creare requisiti aggiuntivi quando la legge non li prevede.

L’INPS applica ancora il paletto dei 35 anni

Al momento, l’INPS continua ad applicare il requisito dei 35 anni di contributi effettivi, per cui i lavoratori che non raggiungono questa soglia non possono presentare validamente domanda di pensione. L’unica via per vedersi riconoscere il diritto è impugnare l’eventuale diniego davanti al Tribunale del lavoro competente, richiamando le sentenze di Cassazione e anche la pronuncia del Tribunale di Siena.

Chi si trova in questa situazione dovrebbe verificare la propria posizione contributiva sull’estratto conto INPS, conteggiando separatamente i versamenti effettivi e i periodi figurativi, e valutare con un patronato se ricorrono i presupposti per un ricorso.  La giurisprudenza di legittimità è orientata in senso favorevole al lavoratore, ma finché l’INPS non adegua la propria prassi amministrativa in via generale, il contenzioso in sede giudiziale rimane l’unico strumento concreto per ottenere la liquidazione della pensione.