È disponibile dal 10 giugno 2026 la procedura per chiedere all’INPS l’esenzione fiscale sulle pensioni delle vittime del dovere. Con il messaggio INPS n. 1943 l’Istituto ha definito come presentare la domanda di esenzione su tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti, dopo che la circolare 51/2026 aveva esteso il beneficio anche agli assegni privi di collegamento diretto con l’evento che ha dato origine allo status. È confermato il diritto al rimborso delle ritenute operate sui ratei già pagati da gennaio 2026.
In sintesi
- Dal 10 giugno 2026 è attiva la procedura INPS per chiedere l’esenzione fiscale sulle pensioni delle vittime del dovere (messaggio INPS n. 1943).
- L’esenzione IRPEF e addizionali vale su tutti i trattamenti pensionistici del beneficiario, non solo su quello legato all’evento (circolare INPS 51/2026).
- Ne hanno diritto vittime del dovere, soggetti equiparati e familiari superstiti con status riconosciuto.
- La domanda si presenta come ricostituzione del trattamento, online con SPID/CIE/CNS o tramite patronato.
- Le ritenute trattenute da gennaio 2026 sono rimborsate dall’INPS; per gli anni precedenti l’istanza va all’Agenzia delle Entrate.
- Esenzione fiscale per tutti i trattamenti pensionistici
- Cassazione ed Entrate superano la vecchia lettura
- Chi ha diritto all’esenzione IRPEF per le vittime del dovere?
- Come si presenta la domanda di esenzione fiscale?
- Come ottenere il rimborso delle ritenute trattenute nel 2026?
- Controlli su cedolino, ObisM e trattenute fiscali
- Effetti sui familiari superstiti
Esenzione fiscale per tutti i trattamenti pensionistici
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito l’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale a favore delle vittime del dovere, ampliando il beneficio a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. La circolare INPS 51/2026 ha tradotto questa lettura in istruzioni amministrative per le pensioni già liquidate e per quelle di prima liquidazione.
Il beneficio non riguarda soltanto la pensione generata dall’evento lesivo. L’esenzione IRPEF copre anche gli altri assegni previdenziali di cui il beneficiario sia titolare, compresi i trattamenti ottenuti con cumulo, totalizzazione e computo in Gestione separata.
Cassazione ed Entrate superano la vecchia lettura
La svolta nasce dalle pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto troppo restrittiva l’applicazione dell’esenzione ai soli trattamenti pensionistici collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status. Con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dell’indirizzo dei giudici e ha invitato gli uffici a riesaminare le posizioni pendenti.
L’esenzione IRPEF si applica anche ai trattamenti pensionistici non correlati all’evento che ha dato origine allo status.
Il richiamo normativo è l’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016, che ha esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali già riconosciuti alle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata. Il collegamento con i benefici previdenziali per le vittime del terrorismo spiega la lettura ampia ora recepita anche dall’INPS.
Chi ha diritto all’esenzione IRPEF per le vittime del dovere?
Hanno diritto all’esenzione le vittime del dovere, i soggetti equiparati e i familiari superstiti titolari di pensione. Il criterio decisivo è il riconoscimento dello status: chi lo possiede ottiene l’esenzione su tutti i trattamenti pensionistici INPS da iscrizioni obbligatorie, anche se è titolare di più pensioni e anche se una sola è collegata all’evento.
Rientrano nell’esenzione fiscale:
- le vittime del dovere riconosciute secondo la normativa di riferimento;
- i soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005 (la legge che individua le categorie equiparate);
- i familiari superstiti titolari di trattamento pensionistico;
- i titolari di più pensioni INPS, anche quando solo una posizione sia collegata all’evento che ha originato lo status.
L’esenzione comprende IRPEF e addizionali regionali e comunali. L’effetto si riflette quindi sul netto in pagamento, perché l’INPS deve rimuovere le trattenute fiscali dai trattamenti interessati.
Come si presenta la domanda di esenzione fiscale?
La domanda si presenta come ricostituzione del trattamento per motivi documentali (esenzione fiscale vittime del dovere). Lo prevede il messaggio INPS n. 1943: l’interessato dichiara di essere vittima del dovere o soggetto equiparato, indica gli estremi del decreto di riconoscimento dello status e invia l’istanza online o tramite patronato, in attesa dell’aggiornamento della procedura dedicata.
La domanda può essere trasmessa per due vie:
- online dal sito INPS con identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS, nel percorso dedicato alle domande di pensione e ricostituzione;
- tramite gli istituti di patronato riconosciuti dalla legge.
I familiari superstiti dichiarano il proprio status con autocertificazione (DPR 445/2000), indicando gli estremi del provvedimento di riconoscimento, con successive verifiche dell’INPS anche presso gli enti detentori dei dati. Quando il trattamento si trasforma in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale si estende ai trattamenti del superstite finché permangono le condizioni per il mantenimento della pensione ai superstiti, e viene meno quando il beneficiario matura un autonomo diritto a una pensione diretta.
Sul fronte del contenzioso, le strutture territoriali definiscono in autotutela i ricorsi amministrativi pendenti quando ricorrono i requisiti, e il ricorso così definito vale come domanda di ricostituzione per il 2026. Per la defiscalizzazione degli anni d’imposta precedenti al 2026 l’interessato presenta comunque istanza all’Agenzia delle Entrate.
Come ottenere il rimborso delle ritenute trattenute nel 2026?
Per il 2026 non serve una domanda di rimborso separata: l’INPS applica l’esenzione dal primo rateo utile e restituisce le ritenute già operate sui ratei a partire da gennaio. Il primo rateo utile dipende dalla data della domanda di ricostituzione e dai tempi di elaborazione delle pensioni. Per gli anni precedenti al 2026 la via è diversa.
La domanda di ricostituzione della pensione diventa quindi il riferimento pratico per l’applicazione del beneficio sui trattamenti già in pagamento. Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie previste per il recupero delle imposte versate.
Controlli su cedolino, ObisM e trattenute fiscali
Dopo l’applicazione dell’esenzione, il controllo principale riguarda il certificato di pensione ObisM INPS e il cedolino mensile. Nel prospetto devono risultare l’azzeramento delle ritenute IRPEF e la rimozione delle addizionali regionali e comunali sui trattamenti coperti dal beneficio.
La verifica serve anche per ricostruire i ratei già tassati nel 2026, sui quali l’Istituto deve riconoscere il rimborso delle ritenute fiscali. Per le annualità precedenti è invece utile conservare la documentazione pensionistica e fiscale da allegare all’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate.
Effetti sui familiari superstiti
La disciplina INPS include anche i familiari superstiti. La pensione ai familiari superstiti è regolata dalle condizioni ordinarie di accesso, dalle quote spettanti e dalle eventuali soglie reddituali, mentre l’esenzione interviene sulla tassazione del trattamento quando ricorre lo status tutelato dalla disciplina speciale.
Il beneficio fiscale non modifica la natura della pensione e non introduce una nuova prestazione previdenziale. Incide invece sul prelievo fiscale applicato all’assegno, eliminando IRPEF e addizionali nei casi riconosciuti dall’INPS alla luce della Cassazione e della risoluzione delle Entrate.