Tratto dallo speciale:

Debiti INAIL a rate fino a 60 mesi, domanda online per imprese e consulenti

di Barbara Weisz

13 Maggio 2026 11:27

logo PMI+ logo PMI+
Le imprese possono chiedere online la rateazione dei debiti INAIL non iscritti a ruolo, con piani fino a 60 rate e prima rata entro 15 giorni.

Operativa la dilazione in 60 mesi dei debiti INAIL, in linea con quanto previsto anche per l’INPS: con la Circolare n. 19/2026 l’Istituto ha aggiornato il servizio online “Istanza di rateazione” per premi assicurativi e accessori in fase amministrativa, permettendo di chiedere piani più estesi rispetto al limite ordinario di 24 rate.

Rateazione INAIL fino a 36 o 60 rate

La nuova disciplina, istituita dall’articolo 23 del DL 203/2024, riguarda i debiti per premi e accessori INAIL non affidati agli agenti della riscossione. La durata massima del piano dipende dall’importo complessivo chiesto in rateazione:

  • per debiti fino a 500mila euro, il piano può arrivare a 36 rate mensili;
  • per debiti superiori a 500mila euro, il piano può arrivare a 60 rate mensili.

In entrambi i casi serve la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La singola rata, comprensiva di interessi, deve essere pari almeno a 150 euro.

Debiti ammessi alla domanda online

La domanda può riguardare sia debiti scaduti sia debiti correnti, purché la richiesta per questi ultimi venga inviata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento. Tra i debiti rateizzabili rientrano:

  • i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo;
  • i debiti correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
  • le rate non scadute del premio indicato nell’autoliquidazione INAIL dei premi, se il datore di lavoro aveva scelto il pagamento in quattro rate;
  • gli accessori dei premi, comprese sanzioni civili, interessi e interessi applicati al pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione.

Restano fuori dalla procedura INAIL le somme già iscritte a ruolo, per le quali la dilazione rientra nella competenza degli agenti della riscossione.

Domanda INAIL e requisiti

L’istanza si presenta tramite il servizio telematico Istanza di rateazione, accessibile dal portale INAIL anche tramite intermediario delegato. Nella richiesta vanno indicati l’importo da rateizzare, il numero di rate mensili uguali e consecutive e la natura del debito, distinguendo tra somme scadute e somme correnti.

La domanda deve comprendere tutti i debiti INAIL scaduti o correnti rientranti nella richiesta. La rateazione parziale di una sola quota del debito è esclusa dalla procedura. Con l’invio dell’istanza, inoltre, il debitore riconosce in modo esplicito e incondizionato il debito e rinuncia alle eccezioni che possono incidere sull’esistenza del credito dell’INAIL o eventuali giudizi di opposizione in sede civile.

Per l’accoglimento vanno dunque rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • la domanda deve includere tutti i debiti scaduti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza;
  • per i debiti correnti, devono essere comprese tutte le somme accertate e non ancora scadute;
  • in presenza di rate residue dell’autoliquidazione, l’istanza deve includere tutte le rate non scadute;
  • deve risultare al massimo una rateazione già in corso ai sensi dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto legge n. 338/1989;
  • nei sei mesi precedenti deve risultare assente una revoca della rateazione;
  • la singola rata deve raggiungere almeno 150 euro, interessi compresi.

Difficoltà economica: causali ammesse

Il debitore deve dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, scegliendo almeno una delle causali previste dalla disciplina INAIL:

  • carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti, ritardato incasso di crediti contrattuali o ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
  • contrazione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali;
  • contrazione dell’attività produttiva collegata a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria collegata a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
  • calamità naturali per le quali una norma di legge non abbia disposto la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza sanzioni e interessi;
  • stato di crisi o di insolvenza secondo il Codice della crisi d’impresa;
  • incertezze oggettive collegate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;
  • mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni;
  • mancato pagamento di premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria.

Durata del piano, interessi e prima rata

Il procedimento amministrativo si chiude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento viene emesso entro dieci giorni e la rateazione produce effetto con il pagamento della prima rata, fissata al quindicesimo giorno dal provvedimento.

Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile, a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno seguente non festivo.

Sul piano di pagamento si applicano gli interessi di dilazione. La circolare richiama anche il DL n. 38/2026, che ha ridotto da sei a due punti la maggiorazione legale sulle dilazioni e differimenti contributivi, con effetto dal 28 marzo 2026.

Regole su DURC, annullamento e revoca

La nuova disciplina si coordina con i termini del DURC con domanda di rateizzazione dei debiti: la regolarità contributiva può essere preservata in presenza di una rateazione concessa e rispettata. Per questo la prima rata ha un ruolo decisivo nella tenuta del piano. Le conseguenze:

  • il mancato o parziale pagamento della prima rata annulla la rateazione e comporta la richiesta dell’intero debito;
  • il mancato o parziale pagamento di tre rate successive, anche non consecutive, determina la revoca del piano;
  • in caso di revoca, le somme residue sono iscritte a ruolo dalla struttura INAIL competente;
  • se il debitore ha due piani, la revoca di uno determina anche la revoca dell’altro.

Durante la rateazione il debitore deve versare puntualmente anche i premi correnti. La concessione del piano serve infatti a ricondurre la posizione alla regolarità contributiva e il nuovo debito maturato durante il pagamento può compromettere la prosecuzione della dilazione.

Rideterminazione dei piani già concessi

Il servizio online consente anche di chiedere la rideterminazione del numero delle rate per le istanze presentate tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, e la pubblicazione della circolare attuativa. La richiesta resta disponibile fino al 7 giugno 2026.

La rideterminazione segue le condizioni della nuova disciplina e riguarda i piani che rientrano nel periodo transitorio. Per le imprese che avevano già ottenuto una dilazione con le vecchie regole, questa finestra permette di allineare il piano alle nuove soglie di 36 o 60 rate mensili, in base all’importo del debito e alla situazione dichiarata.