Ho fatto la domanda di pensione con la Quota 41 insieme a quella di certificazione del diritto il 7 gennaio. Avendo terminato la NASPI il 10 dicembre e avendo superato i tre mesi di finestra mobile, quando mi spetta la liquidazione del primo pagamento?
Se i 41 anni di contributi erano già stati maturati, con la NASpI terminata il 10 dicembre il requisito dei tre mesi si è completato il 10 marzo. Da quella data scatta la finestra mobile, quindi la prima decorrenza utile per la pensione con la Quota 41 è il 1° luglio se lei è un lavoratore del settore privato oppure un dipendente pubblico iscritto a una gestione diversa da quelle ex INPDAP. Se è invece iscritto a una delle gestioni CPDEL, CPS, CPI o CPUG, la decorrenza slitta al 1° settembre.
Il trimestre dopo la NASpI
Se ha fatto domanda il 7 gennaio 2026, in realtà non erano ancora trascorsi tre mesi dalla fine della NASpI del 10 dicembre 2025. Per i disoccupati che accedono alla Quota 41 per i lavoratori precoci, il trimestre si compie il 10 marzo 2026. Solo da quella data il diritto può dirsi perfezionato, sempre che risultino già presenti anche gli altri requisiti richiesti.
La decorrenza della Quota 41
La finestra mobile per la pensione precoci è pari a tre mesi nella disciplina ordinaria. Se il requisito si perfeziona il 10 marzo, i tre mesi successivi portano al 10 giugno e la decorrenza della pensione parte dal primo giorno del mese successivo, quindi dal 1° luglio. Questo è il mese da prendere come riferimento per la liquidazione del primo pagamento nei casi ordinari.
Le gestioni pubbliche interessate
Per alcuni dipendenti pubblici la regola è diversa. Se la pensione è liquidata a carico delle gestioni CPDEL, CPS, CPI o CPUG, la finestra non resta quella ordinaria. Se il diritto si perfeziona nel 2026, l’attesa sale a cinque mesi. In questo caso, partendo dal 10 marzo 2026, la prima decorrenza utile si sposta al 1° settembre.
Domande e primo accredito
Il fatto di aver presentato insieme la domanda di certificazione del diritto e di pensione evita uno slittamento ulteriore legato a una richiesta tardiva della prestazione. La decorrenza non si aggancia alla data della domanda. Resta collegata al perfezionamento dei requisiti e alla relativa finestra mobile. Il primo accredito arriva dopo la definizione della pratica INPS, con eventuali arretrati ma solo rispetto alla prima decorrenza utile.
Le norme di riferimento
Il riferimento di base resta l’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016, che disciplina la pensione dei lavoratori precoci. La finestra mobile è invece prevista dall’articolo 17 del decreto-legge 4/2019.
Su questa base, nel suo caso la risposta corretta è il primo luglio 2026 nella disciplina ordinaria e il primo settembre 2026 per le gestioni pubbliche con finestra più lunga, sempre che i 41 anni di contributi risultino già maturati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz