La NASpI dopo le dimissioni per rifiuto al trasferimento può essere concessa ma la distanza della nuova sede di lavoro rifiutata è insufficiente di per sè a “sbloccare” il diritto all’indennità di disoccupazione. Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore dimissionario deve trovarsi davanti a una vera giusta causa, legata a un comportamento datoriale grave o a un trasferimento privo delle ragioni richieste dall’articolo 2103 del Codice civile.
NASpI per trasferimento rifiutato, serve la giusta causa
Il diritto alla NASpI dopo le dimissioni è collegato alla perdita involontaria del lavoro. L’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015 ammette l’indennità anche in caso di dimissioni per giusta causa, purché la cessazione del rapporto derivi da circostanze imputabili al datore di lavoro.
Nel caso del rifiuto di trasferimento ad altra sede, quindi, il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia stato determinato da una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La distanza incide sulla valutazione, ma da sola resta un elemento parziale.
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un lavoratore dimessosi dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania. La Corte d’Appello aveva riconosciuto la NASpI valorizzando la distanza superiore a 50 chilometri dalla residenza e la difficoltà di prestare attività in una sede così lontana. L’INPS aveva tuttavia impugnato la decisione e la Cassazione aveva accolto il ricorso.
Secondo i giudici, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, legato all’assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento.
Distanza oltre 50 km e trasferimento illegittimo
La soglia dei 50 chilometri dalla residenza, o della sede raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, resta comunque rilevante nelle regole INPS sulla disoccupazione. Il suo effetto cambia però a seconda della forma con cui il rapporto viene chiuso.
Nella risoluzione consensuale legata al rifiuto del trasferimento, la distanza può sostenere l’accesso alla NASpI quando ricorrono gli altri requisiti. Nelle dimissioni per giusta causa, invece, occorre accertare che il trasferimento sia privo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del Codice civile.
Le prove richieste al lavoratore
Chi presenta domanda di NASpI per dimissioni da trasferimento deve documentare la ragione della cessazione del rapporto. La prassi INPS richiede che il lavoratore dimostri almeno la volontà di contestare il comportamento datoriale ritenuto illegittimo. La domanda può essere sostenuta da documenti coerenti con la contestazione del trasferimento:
- la dichiarazione sostitutiva indica che le dimissioni sono state presentate per giusta causa collegata al trasferimento;
- le diffide o le contestazioni scritte mostrano la volontà del lavoratore di opporsi alla decisione aziendale;
- gli esposti, i ricorsi o gli atti giudiziali provano l’avvio di una tutela contro il comportamento datoriale;
- le eventuali decisioni giudiziali o gli accordi successivi incidono sulla conferma o sul recupero della prestazione.
Quando l’indennità è negata
In ultima analisi, la NASpI è esclusa quando il lavoratore lascia il posto pur potendo proseguire il rapporto e il trasferimento risulta sorretto da ragioni aziendali legittime. In questa ipotesi, le dimissioni mantengono natura volontaria ai fini dell’indennità di disoccupazione.
La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che restringe gli automatismi sulla disoccupazione involontaria. Le eccezioni previste dalla disciplina NASpI vanno lette in modo aderente alle fattispecie indicate dalla legge, senza estensioni fondate sul solo disagio organizzativo del lavoratore.