Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiuso il contrasto interno sul TFR al Fondo INPS, che le imprese con più dipendenti versano per chi non sceglie la previdenza complementare: per la Corte è comunque retribuzione differita, esigibile alla cessazione del rapporto, anche quando le quote affluiscono alla Tesoreria dello Stato.
Il Trattamento di Fine Rapporto non versato al Fondo di Tesoreria INPS è quindi un debito dell‘azienda verso il dipendente, che può pretenderlo come qualsiasi altra retribuzione: se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il lavoratore si insinua al passivo e incassa la somma ammessa dal Fondo di garanzia INPS.
Per le imprese la conseguenza è che il datore di lavoro che non dimostra di aver versato le quote risponde in proprio del TFR, e lo stesso vale per il committente chiamato a pagare i dipendenti dell’appaltatore.
In sintesi:
- la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26356 pubblicata il 7 ottobre 2026, qualifica come crediti retributivi del lavoratore le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2007;
- la pronuncia supera le sentenze n. 25035/2023 e n. 11569/2024 della Sezione lavoro, che indicavano il Fondo come unico obbligato anche in assenza di versamenti;
- il datore che conferisce il TFR al Fondo è esonerato dal contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia solo per le quote effettivamente versate;
- nel 2026 e nel 2027 l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria riguarda i datori con una media di almeno 60 addetti nell’anno precedente, secondo la circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026.
- Sezioni Unite: il TFR al Fondo di Tesoreria è retribuzione differita
- Fondo di Tesoreria e datore di lavoro: chi paga il TFR
- Domanda di TFR al Fondo di garanzia INPS
- TFR in parte versato e residuo al Fondo di garanzia
- Prescrizione e privilegio del TFR non versato
- Obblighi imprese: prova dei versamenti e soglie 2026
Sezioni Unite: il TFR al Fondo di Tesoreria è retribuzione differita
Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che le quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria sono crediti retributivi del lavoratore verso il datore, esigibili alla cessazione del rapporto, e che l’azienda in liquidazione giudiziale conserva l’obbligo di pagarle.
Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755 – 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.
Chi lavora in un’azienda obbligata al versamento può quindi chiedere il TFR al proprio datore anche per gli anni in cui le quote andavano accantonate presso l’INPS: il datore è il debitore dell’obbligazione e risponde del pagamento anche per la parte che avrebbe dovuto accantonare presso il Fondo.
La pronuncia chiude il contrasto aperto dalla sentenza n. 25035 del 2023 della Sezione lavoro, seguita dalla n. 11569 del 2024, che aveva qualificato il TFR conferito al Fondo come prestazione previdenziale: in quella lettura il Fondo era l’unico obbligato anche senza versamenti, in forza del principio di automaticità delle prestazioni dell’art. 2116 c.c., e il lavoratore perdeva ogni azione verso il datore. La questione è arrivata alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 10082 del 2025.
La Corte ha respinto la tesi previdenziale per tre ragioni: la legge istitutiva limita la liquidazione a carico del Fondo alla quota corrispondente ai versamenti effettuati e lascia il resto al datore, escludendo l’automaticità; il Fondo è gestito dall’INPS per conto dello Stato e le somme finanziano interventi pubblici, senza alcuna solidarietà tra generazioni di lavoratori; una tutela previdenziale riservata alle sole aziende sopra soglia creerebbe una disparità con i dipendenti delle imprese minori. Le Sezioni Unite hanno escluso anche la tesi intermedia, secondo cui il credito diventerebbe previdenziale al momento del versamento, perché il Fondo opera come un conto di deposito.
La Sezione I aveva già seguito la stessa impostazione retributiva con la sentenza n. 16266/2023 sul TFR non versato al fondo pensione dall’azienda fallita. Nel giudizio deciso ora, le Sezioni Unite hanno respinto il terzo motivo del ricorso dell’INPS e rimesso la causa alla Sezione lavoro per gli altri, come risulta dalla sentenza pubblicata sul sito della Corte di Cassazione.
Fondo di Tesoreria e datore di lavoro: chi paga il TFR
Il Fondo di Tesoreria paga il TFR solo per la quota che ha effettivamente ricevuto dall’azienda, mentre tutto ciò che il datore non ha versato è a suo carico, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della L. n. 296/2006.
Il lavoratore presenta un’unica domanda al proprio datore, che liquida anche la quota di competenza del Fondo e la recupera a conguaglio sui contributi del mese, secondo il decreto ministeriale del 30 gennaio 2007; quando i contributi non bastano, il Fondo eroga la sua parte entro trenta giorni, con il pagamento diretto del TFR da parte dell’INPS.
Le somme versate tornano al dipendente con la stessa rivalutazione del TFR prevista dall’art. 2120 c.c. per il trattamento accantonato in azienda.
In giudizio il dipendente deve provare soltanto il rapporto di lavoro: il versamento al Fondo è un fatto estintivo del suo credito e spetta al datore dimostrarlo. Il soggetto obbligato cambia con lo stato dell’azienda e con la regolarità dei versamenti:
| Situazione | Chi paga il TFR |
|---|---|
| Azienda in attività, quote versate al Fondo di Tesoreria | il datore liquida in busta paga e recupera a conguaglio; se i contributi del mese non bastano, il Fondo paga direttamente la sua quota (D.M. 30 gennaio 2007) |
| Azienda in attività, quote non versate | il datore, per l’intero importo non versato (art. 1, comma 756, L. n. 296/2006) |
| Azienda in liquidazione giudiziale, quote versate | il Fondo di Tesoreria, per la quota ricevuta e rivalutata |
| Azienda in liquidazione giudiziale, quote non versate | credito ammesso al passivo con privilegio (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), poi pagato dal Fondo di garanzia INPS nei limiti dell’importo ammesso (art. 2, L. n. 297/1982) |
| Datore non soggetto a liquidazione giudiziale | Fondo di garanzia INPS dopo l’esecuzione forzata infruttuosa (art. 2, comma 5, L. n. 297/1982); le Sezioni Unite non hanno esaminato questa ipotesi |
| Dipendente impiegato in un appalto | il committente in solido con l’appaltatore, salvo prova del versamento al Fondo (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003) |
| TFR destinato al fondo pensione e non versato | il lavoratore si insinua al passivo per le quote accantonate e non versate (Cass., Sez. I, n. 16266/2023) |
Domanda di TFR al Fondo di garanzia INPS
Se il datore è in liquidazione giudiziale, il TFR non versato al Fondo di Tesoreria si recupera con la domanda di ammissione al passivo e, quando lo stato passivo è esecutivo, con la domanda telematica al Fondo di garanzia INPS, che paga nei limiti dell’importo ammesso.
Nella motivazione le Sezioni Unite chiariscono che il lavoratore, dopo l’ammissione allo stato passivo, può chiedere al Fondo di garanzia il soddisfacimento sostitutivo delle quote che il datore doveva conferire alla Tesoreria e non ha conferito, secondo questa sequenza:
- domanda di ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale per il TFR maturato e non coperto dai versamenti al Fondo di Tesoreria, con il privilegio riconosciuto ai crediti di lavoro;
- formazione dello stato passivo esecutivo, con il credito non oggetto di opposizione o impugnazione ai sensi dell’art. 206 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019);
- domanda all’INPS con il servizio online “Fondi di garanzia – Domanda telematica”, direttamente o tramite patronato o avvocato, allegando la copia autentica dello stato passivo esecutivo, anche per estratto, e il modello SR52 compilato dal responsabile della procedura;
- pagamento del Fondo di garanzia nei limiti del credito ammesso e surroga dell’INPS nella posizione del lavoratore all’interno della procedura, con lo stesso privilegio (art. 2, comma 7, L. n. 297/1982).
Il servizio online dell’INPS per il Fondo di garanzia consente di allegare la documentazione anche dopo l’invio della domanda, con la funzione “Invia documenti”; requisiti e moduli per ciascuna procedura concorsuale sono indicati nella scheda INPS del Fondo di garanzia del TFR.
TFR in parte versato e residuo al Fondo di garanzia
La controversia riguarda il dipendente di una cooperativa subentrata in un ramo d’azienda, creditore di 10.061,11 euro tra TFR e differenze retributive in base a un decreto ingiuntivo del tribunale di Reggio Calabria del 2012, poi divenuto esecutivo.
Il lavoratore ha ricevuto 4.113,94 euro dal consorzio cui aderiva la cooperativa e 4.178,10 euro dal Fondo di Tesoreria per le quote effettivamente versate; per il residuo di 1.769,06 euro, di cui 697,30 euro di TFR maturato presso la cooperativa, ha chiesto l’intervento del Fondo di garanzia. L’INPS ha respinto la domanda, mentre il tribunale e la Corte d’appello di Reggio Calabria (sentenza n. 39/2024) hanno condannato l’Istituto, come gestore del Fondo di garanzia, a pagare il residuo.
In Cassazione l’INPS sosteneva, sulla base dell’orientamento del 2023, che il TFR maturato dopo il 2007 fosse a carico esclusivo del Fondo di Tesoreria e che il Fondo di garanzia coprisse solo il TFR accantonato in azienda. Le Sezioni Unite hanno respinto questo motivo; la Sezione lavoro deve ancora decidere gli altri due, relativi alla cessione del ramo d’azienda e alla preventiva escussione dei condebitori solidali.
Prescrizione e privilegio del TFR non versato
La prescrizione del credito per il TFR non versato decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, come per il TFR accantonato in azienda, e nella liquidazione giudiziale il credito gode del privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., al vertice dell’ordine delle prelazioni.
La lettura previdenziale avrebbe esposto il lavoratore alla prescrizione dei contributi omessi, rilevabile d’ufficio, senza alcuna possibilità di interromperla, riservata all’INPS come creditore dei contributi. L’Istituto, insinuandosi al posto del dipendente, avrebbe inoltre fatto valere il privilegio dell’art. 2754 c.c., meno favorevole nel riparto dell’attivo.
Obblighi imprese: prova dei versamenti e soglie 2026
L’azienda che non dimostra di aver versato al Fondo di Tesoreria le quote mensili risponde verso il dipendente del TFR non versato, e lo stesso onere della prova grava sul committente chiamato in solido negli appalti.
Il datore che versa al Fondo è esonerato dal contributo al Fondo di garanzia, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, nella stessa percentuale del TFR conferito, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dall’art. 1, comma 764, della L. n. 296/2006: per le quote non versate il contributo ordinario è dovuto e il Fondo di garanzia copre il lavoratore.
L’obbligo di versamento dipende dalla media annuale degli addetti nell’anno solare precedente: 60 per il 2026 e il 2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 1° gennaio 2032, secondo l’art. 1, comma 203, della L. n. 199/2025 e la circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026. Per le aziende di nuova costituzione vale il criterio precedente, con la soglia di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività, e per i datori diventati obbligati nel 2026 valgono le scadenze di versamento al Fondo INPS per i nuovi obbligati.