Il coefficiente di rivalutazione del TFR sale al 3,710988% con l’indice FOI di agosto diffuso dal’Istat e si applica alle quote di accantomanto di chi ha cessato il rapporto di lavoro dal 15 agosto al 14 settembre 2026. Chi è uscito anche un solo giorno prima riceve il coefficiente di luglio (più basso) per effetto della regola dei quindici giorni fissata dal Codice civile.
In sintesi:
- l’indice FOI di agosto 2026 al netto dei tabacchi è pari a 103,7 in base 2025=100, in aumento del 3,4% su agosto 2025 (Istat, comunicato del 16 settembre 2026);
- il coefficiente somma l’1,5% annuo fisso, rapportato ai mesi trascorsi, e il 75% dell’aumento dell’indice FOI rispetto a dicembre dell’anno precedente (art. 2120, quarto e quinto comma, c.c.);
- per le cessazioni entro il 14 del mese vale il coefficiente del mese precedente, dal 15 quello del mese di uscita (art. 2120, quinto comma, c.c.);
- sulla rivalutazione il datore di lavoro versa l’imposta sostitutiva in acconto entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo (art. 11, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 47/2000);
- il TFR destinato a un fondo pensione non riceve il coefficiente e non sconta l’imposta sostitutiva (Agenzia delle Entrate, scheda sul modello F24 per l’imposta sostitutiva sul TFR).
- Coefficiente di rivalutazione TFR aggiornato al FOI
- Tabella coefficienti TFR 2026 mese per mese
- Rivalutazione TFR, il coefficiente dipende dal giorno di uscita
- Rivalutazione accantonamento TFR fino all’anno prima
- TFR in ritardo con interessi e rivalutazione
- Flat tax al 17% sulla rivalutazione del TFR
Coefficiente di rivalutazione TFR aggiornato al FOI
Il coefficiente di rivalutazione del TFR di agosto 2026 è pari a 3,710988% e si applica alle quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2025 per i rapporti cessati dal 15 agosto al 14 settembre 2026. La percentuale somma le due componenti previste dall’art. 2120, quarto comma, del Codice civile: la quota fissa dell’1,5% annuo, che per otto mesi vale 1%, e la quota variabile del 2,710988%, pari al 75% dell’aumento del 3,614650% registrato dall’indice FOI di agosto rispetto a dicembre 2025.
Il confronto con dicembre richiede quest’anno un’operazione in più. Da gennaio 2026 l’Istat pubblica il FOI in base 2025=100, mentre l’indice di dicembre 2025 era stato diffuso in base 2015=100 al valore di 121,5: per rendere confrontabili le due serie si divide questo valore per il coefficiente di raccordo 1,214 indicato nella tavola Istat per le rivalutazioni monetarie. Il risultato, 100,0824, è il valore di dicembre su cui si misurano gli aumenti di tutto il 2026.
Il coefficiente di settembre si ricaverà dall’indice FOI che l’Istat diffonde il 16 ottobre 2026. Per l’intero 2025 il fondo accantonato a fine 2024 era cresciuto del 2,311148%, meno di quanto il fondo di fine 2025 abbia già maturato nei primi otto mesi del 2026.
Tabella coefficienti TFR 2026 mese per mese
Da gennaio ad agosto 2026 il coefficiente TFR è salito dallo 0,363025% al 3,710988%, seguendo la risalita dell’inflazione. Ogni coefficiente vale per le cessazioni comprese tra il 15 del mese di riferimento e il 14 del mese successivo.
| Cessazioni del rapporto | Indice FOI del mese | Coefficiente (%) |
|---|---|---|
| 15 gennaio – 14 febbraio | 100,4 (gennaio) | 0,363025 |
| 15 febbraio – 14 marzo | 100,9 (febbraio) | 0,862716 |
| 15 marzo – 14 aprile | 101,5 (marzo) | 1,437346 |
| 15 aprile – 14 maggio | 102,5 (aprile) | 2,311728 |
| 15 maggio – 14 giugno | 102,8 (maggio) | 2,661543 |
| 15 giugno – 14 luglio | 102,8 (giugno) | 2,786543 |
| 15 luglio – 14 agosto | 103,1 (luglio) | 3,136358 |
| 15 agosto – 14 settembre | 103,7 (agosto) | 3,710988 |
Alcune tabelle in circolazione riportano per luglio il valore 3,015144, che corrisponde alla variazione dell’indice FOI su dicembre; il coefficiente, che aggiunge 0,875 punti percentuali di quota fissa al 75% di quella variazione, è 3,136358%. Su un fondo di 40.000 euro lo scarto tra le due cifre vale 48,49 euro lordi.
Rivalutazione TFR, il coefficiente dipende dal giorno di uscita
Chi cessa il rapporto entro il 14 del mese riceve il coefficiente del mese precedente, chi cessa dal 15 in poi quello del mese di uscita: l’art. 2120, quinto comma, del Codice civile misura l’aumento dell’indice Istat nel mese di cessazione rispetto a dicembre dell’anno precedente e conta come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.
Su un fondo di 40.000 euro accantonato al 31 dicembre 2025, un giorno di differenza nella data di uscita porta la rivalutazione del TFR dal coefficiente di luglio a quello di agosto.
| Voci 2026 | Uscita fino al 14 agosto | Uscita dal 15 agosto |
|---|---|---|
| Coefficiente applicato | 3,136358% (luglio) | 3,710988% (agosto) |
| Rivalutazione lorda | 1.254,54 euro | 1.484,40 euro |
| Imposta sostitutiva | 213,27 euro | 252,35 euro |
| Rivalutazione netta | 1.041,27 euro | 1.232,05 euro |
Il giorno in più vale 229,85 euro lordi e 190,78 euro netti. La simulazione riguarda la sola rivalutazione: la quota maturata nel 2026, pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, si aggiunge senza rivalutazione e sconta il contributo dello 0,50% previsto dall’art. 3, ultimo comma, della L. n. 297/1982. Per ripetere il conto su più dipendenti o su più anni di rapporto, il calcolo del TFR con Excel richiede di inserire a mano il coefficiente Istat del mese di cessazione.
Il calcolo TFR online di PMI.it stima lordo e netto della liquidazione a partire da retribuzione annua, date del rapporto e fondo accantonato al 31 dicembre, con i coefficienti Istat già inseriti e la tassazione separata calcolata sul caso individuale.
Rivalutazione accantonamento TFR fino all’anno prima
La rivalutazione si applica solo al fondo TFR esistente al 31 dicembre dell’anno precedente: l’art. 2120, quarto comma, del Codice civile esclude la quota maturata nell’anno, che comincia a rivalutarsi dall’anno successivo. L’anticipazione eventualmente erogata si detrae a tutti gli effetti dal trattamento e riduce, dalla data del pagamento, la base su cui opera il coefficiente.
Le quote versate al Fondo di Tesoreria dell’INPS dalle imprese obbligate seguono la stessa regola: il D.M. 30 gennaio 2007, all’art. 2, stabilisce che il Fondo eroga le prestazioni secondo l’art. 2120 del Codice civile e che il datore di lavoro liquida anche la quota di competenza del Fondo, recuperandola a conguaglio sui contributi dovuti. Il TFR destinato a un fondo pensione segue invece il rendimento della linea d’investimento scelta, senza la quota fissa garantita dal Codice civile.
TFR in ritardo con interessi e rivalutazione
Il coefficiente dell’art. 2120 opera fino alla data di cessazione e sul TFR già liquidato non si applica più. Se il datore paga oltre il termine fissato dal contratto collettivo, al lavoratore spettano gli interessi legali e il maggior danno per la perdita di valore del credito: l’art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile impone al giudice che condanna al pagamento di crediti di lavoro di determinare anche la rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto, con l’indice dei prezzi calcolato dall’Istat richiamato dall’art. 150 delle disposizioni di attuazione.
La stessa tutela riguarda il TFR pagato a rate dall’azienda senza un accordo che preveda il frazionamento, perché ogni rata pagata dopo la scadenza contrattuale è un credito di lavoro corrisposto in ritardo.
Flat tax al 17% sulla rivalutazione del TFR
Sulla rivalutazione il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, applica l’imposta sostitutiva del 17% prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000, con l’aliquota elevata dall’11% dall’art. 1, comma 623, della L. n. 190/2014 per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; l’imposta si imputa a riduzione del fondo. In chiaro, la rivalutazione arriva al lavoratore già tassata ed esce dalla base della tassazione separata applicata alla liquidazione.
Il versamento avviene con F24 in due tempi: l’acconto dell’imposta sostitutiva entro il 16 dicembre, pari al 90% dell’imposta sulle rivalutazioni dell’anno precedente con il metodo storico o su quelle attese per l’anno in corso con il metodo previsionale, codice tributo 1712; il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, codice tributo 1713. Per il 2026 le scadenze cadono mercoledì 16 dicembre 2026 e martedì 16 febbraio 2027.
Chi calcola l’acconto con il metodo storico lo commisura alla rivalutazione del 2025, pari al 2,311148% del fondo di fine 2024: con il coefficiente già al 3,710988% ad agosto, se l’indice FOI non scende nei prossimi mesi la parte d’imposta rinviata al saldo di febbraio sarà più alta rispetto agli anni di inflazione bassa. I datori di lavoro domestico, che non sono sostituti d’imposta, non versano l’imposta: la paga il lavoratore nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui riceve il TFR.