Tassazione del TFR più bassa dell’IRPEF grazie all’aliquota media

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 11 Giugno 2026
Aggiornato 17:17

Roberto chiede:

Se non ho capito male, il TFR maturato entro il 31/12/2000 viene tassato direttamente dall’azienda a fine rapporto, mentre la parte maturata dal 01/01/2001 concorre alla tassazione separata seguendo lo scaglione di appartenenza. E’ corretto? La liquidazione viene considerata ai fini ISEE?

La sua ricostruzione va corretta su un punto. Il TFR segue la tassazione separata sia per la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 sia per quella maturata dal 1° gennaio 2001, e in nessun caso concorre al reddito IRPEF dell’anno secondo gli scaglioni ordinari. Il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, trattiene un’imposta provvisoria; sulla quota dal 2001 è poi l’Agenzia delle Entrate a riliquidare il dovuto con l’aliquota media dei cinque anni precedenti. Ai fini ISEE, infine, la liquidazione non va indicata fra i redditi della dichiarazione.

In sintesi:

  • il TFR è soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR (DPR n. 917/1986), per entrambe le quote maturate prima e dopo il 2001;
  • sulla quota maturata dal 2001 l’imposta trattenuta dal datore è provvisoria e viene riliquidata dall’Agenzia delle Entrate sull’aliquota media dei cinque anni precedenti (art. 19, comma 1, del TUIR);
  • sulla rivalutazione annua del fondo si applica un’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000, elevata dall’art. 1, comma 623, della L. n. 190/2014);
  • la liquidazione non rientra fra i redditi ai fini ISEE, in quanto reddito a tassazione separata (DPCM n. 159/2013).

Tassazione separata sul TFR prima e dopo il 2001

Entrambe le quote del trattamento di fine rapporto, quella fino al 31 dicembre 2000 e quella successiva, seguono la tassazione separata: cambiano le deduzioni e il trattamento delle rivalutazioni, non il regime. Sulla quota maturata dal 1° gennaio 2001 l’IRPEF è abbattuta da una riduzione d’imposta introdotta dal DM 20 marzo 2008, decrescente al crescere del reddito di riferimento e fino a 70 euro; la quota fino al 31 dicembre 2000 segue la disciplina previgente, con l’imponibile ridotto di 309,87 euro per ciascun anno di anzianità. Le rivalutazioni maturate dal 2001 non rientrano nella base della tassazione separata, perché già colpite ogni anno dall’imposta sostitutiva.

Calcolo dell’aliquota con il reddito di riferimento

L’aliquota nasce da un reddito di riferimento, pari al TFR diviso gli anni di servizio e moltiplicato per dodici: su quel reddito si calcola l’imposta teorica e il rapporto fra le due grandezze dà l’aliquota media applicata alla liquidazione. Su un TFR lordo di 30.000 euro maturato in 15 anni, il reddito di riferimento è di 24.000 euro; con lo scaglione IRPEF al 23% fino a 28.000 euro, l’imposta teorica è di 5.520 euro e l’aliquota media risulta del 23%, da applicare ai 30.000 euro di liquidazione. È una semplificazione che non considera deduzioni e rivalutazioni: per il dato sul proprio caso è più affidabile il calcolo del TFR netto con i parametri aggiornati.

Riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate e conguaglio

La ritenuta applicata dal datore è provvisoria: l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta sull’aliquota media del quinquennio e, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del TUIR, confronta tassazione separata e ordinaria applicando il regime più favorevole, con iscrizione a ruolo delle maggiori somme o rimborso dell’eccedenza. Quando emerge un debito, l’Agenzia invia una comunicazione con la richiesta di pagamento: saldare nei termini evita sanzioni e interessi. Se nel quinquennio non risultano redditi imponibili, l’aliquota è quella del primo scaglione.

Il ricalcolo dell’Agenzia con l’aliquota media del quinquennio riguarda però solo il TFR. Il TFS dei dipendenti pubblici è un’indennità equipollente (art. 19, comma 2-bis, del TUIR): l’imposta trattenuta dall’INPS sul reddito di riferimento è definitiva e non è seguita da alcuna riliquidazione dell’Agenzia sul quinquennio.

Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione

Ogni anno il fondo TFR si rivaluta secondo il coefficiente dell’art. 2120 del Codice civile, pari all’1,5% fisso più il 75% dell’indice FOI Istat, e su quella rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17%, che riduce la quota netta accantonata. Chi destina il TFR alla previdenza complementare non subisce questa imposta, perché la somma confluisce nel fondo pensione anziché restare in azienda.

Il TFR fuori dal reddito ISEE

La liquidazione del TFR non va inserita fra i redditi della dichiarazione perché soggetta a tassazione separata (DPCM n. 159/2013): nessun campo del modello la prevede. Una volta incassata, però, la somma concorre al patrimonio mobiliare tramite il saldo e la giacenza media del conto al 31 dicembre dell’anno di riferimento. La gestione del

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