TFS dipendenti pubblici: imposta trattenuta dall’INPS definitiva

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 25 Maggio 2026
Aggiornato 11 Giugno 2026 16:56

Emma chiede:

Sono ex insegnante in pensione, con prima rata TFS e integrazione dopo il rinnovo del CCNL. L’Agenzia Entrate invierà una comunicazione di riliquidazione imposta, in base all’applicazione dell’aliquota media? Quanti anni servono per determinare tale aliquota media? E la loro decorrenza è dalla data di pensionamento o dalla prima rata del TFS?

Sul TFS l’imposta trattenuta dall’INPS è già definitiva e non arriva una riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate con l’aliquota media degli ultimi cinque anni, perché quel ricalcolo è previsto per il TFR. Per il suo trattamento, compresa l’eventuale quota aggiuntiva confluita nel TFS, l’imposta è determinata in regime di tassazione separata ai sensi dell’articolo 19 del TUIR sul reddito di riferimento, con l’aliquota dell’anno in cui è maturato il diritto.

Il TFS è un’indennità equipollente con tassazione definitiva

Il Trattamento di Fine Servizio dei dipendenti pubblici rientra tra le indennità equipollenti al TFR soggette a tassazione separata. L’INPS, come sostituto d’imposta, calcola l’imposta sul reddito di riferimento, cioè l’ammontare netto ridotto di una quota forfettaria per ciascun anno e ricondotto ad anno, applicando l’aliquota dell’anno in cui matura il diritto. Questa imposta è definitiva.

Per le indennità equipollenti la legge non prevede l’intervento successivo dell’Agenzia delle Entrate con l’aliquota media del quinquennio, che l’articolo 19, comma 1, del TUIR riserva al solo TFR. L’integrazione collegata al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, se certificata come quota aggiuntiva di TFS, confluisce nel trattamento e l’INPS ricalcola il TFS comprensivo dell’integrazione applicando la stessa tassazione separata definitiva, sempre con l’aliquota dell’anno del diritto.

L’anno di riferimento è quello della cessazione dal servizio

L’aliquota sul TFS è ancorata all’anno in cui è maturato il diritto al trattamento, ossia la cessazione dal servizio, e si applica al reddito di riferimento. Con pensionamento nel 2021 è quello l’anno fiscale di riferimento, a prescindere da quando vengono pagate la prima rata e l’integrazione.

I tempi di pagamento del TFS e TFR dei dipendenti pubblici incidono quindi sugli incassi e sulla certificazione fiscale, non sull’anno preso a riferimento per l’imposta. Non c’è un quinquennio da individuare, perché il ricalcolo quinquennale dell’Agenzia non opera sul TFS.

La Certificazione Unica e il caso degli arretrati

Verifichi la Certificazione Unica relativa alle somme 2025. Se l’integrazione è indicata come TFS o indennità equipollente segue il regime dell’articolo 19 del TUIR con imposta INPS definitiva; il TFS, tra l’altro, non va riportato nel modello 730 perché già tassato alla fonte, come spiegato nelle regole sul TFS in dichiarazione dei redditi.

Se invece una parte è certificata come arretrato retributivo, quella somma segue un binario diverso, ossia la tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente con aliquota media calcolata sul biennio anteriore. Su questi importi l’Agenzia delle Entrate può effettuare il ricalcolo, con iscrizione a ruolo della maggiore imposta o rimborso. Per distinguere le due componenti conviene chiedere all’INPS il dettaglio fiscale della liquidazione.

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Risposta di Anna Fabi