Sono pensionato di vecchiaia dal febbraio 2018. Ritengo che il calcolo della mia pensione sia errato in quanto gli ultimi 5 anni dei miei contributi sono penalizzanti poiché scaturiscono da un lavoro part-time; quanto dico è supportato dalle decisioni prese dalla Corte Costituzionale riguardo alla neutralizzazione dei periodi negativi. Ho iniziato il mio percorso lavorativo a dicembre 1975 e l’ho concluso a marzo del 2009. Dopo ho percepito solo nel 2015 un importo relativo al rimpatrio dall’estero, quindi contributi figurativi che appartengono alla quota B del calcolo in quanto maturati dopo dicembre 2011. A dicembre 1995 avevo già quasi 20 anni di contributi. Gradirei ricevere un vostro parere, in quanto ho intenzione di procedere contro l’INPS in tribunale.
I requisiti descritti possono dare diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia con la neutralizzazione dei contributi svantaggiosi, a una condizione da accertare sulle date: la riduzione di orario deve essere iniziata entro gli ultimi cinque anni di contribuzione, nei quali rientrano anche i contributi figurativi accreditati dopo il rimpatrio.
Prima di pensare ad azioni legali, la strada più semplice è la domanda all’INPS: se il lavoratore rientra nelle condizioni di legge, l’istituto ricalcola la pensione. Il ricorso al giudice serve soprattutto a recuperare gli arretrati, che per le pensioni liquidate da anni la prassi INPS considera persi per decadenza e la Cassazione recupera in parte.
Neutralizzazione part-time: sentenza 264/1994 e istruzioni INPS
La Corte costituzionale (sent. n. 264/1994) ha dichiarato illegittimo l’art. 3, ottavo comma, della L. n. 297/1982 nella parte in cui non garantisce al lavoratore che abbia già l’anzianità contributiva minima, e che nell’ultimo quinquennio di contribuzione svolga un’attività meno retribuita, una pensione non inferiore a quella calcolata escludendo i periodi di minore retribuzione.
In soldoni: il part-time di fine carriera non può abbassare l’assegno, se quei contributi non servono per maturare il diritto.
L’INPS ha applicato la sentenza con la Circolare n. 52 del 20 febbraio 1995 e con la Circolare n. 133/1997, e il Messaggio INPS n. 12002 del 20 aprile 2006 fissa i criteri di neutralizzazione:
- la riduzione della retribuzione deve verificarsi nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, ed è sufficiente che cada nell’anno solare che contiene l’ultima di quelle settimane;
- se la riduzione è iniziata prima, la sentenza non si applica;
- nello stesso rapporto di lavoro si escludono i periodi a partire dall’anno solare in cui è iniziata la riduzione, senza la possibilità di scegliere singoli periodi meno retribuiti;
- i periodi esclusi non devono essere necessari per i requisiti della pensione di vecchiaia;
- la pensione ricalcolata si liquida solo se è più favorevole di quella calcolata su tutta la contribuzione, e sempre su domanda dell’interessato.
Il beneficio riguarda la sola quota retributiva: ne sono esclusi i contributivi puri, cioè chi ha iniziato a versare dal 1996, e nel calcolo della pensione con sistema misto la quota contributiva è calcolata sempre su tutti i contributi versati.
Indennità per i rimpatriati e contributi dopo il 2011
Anche la contribuzione figurativa del 2015 è neutralizzabile: il Messaggio INPS n. 883 del 23 febbraio 2022, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 82/2017, inserisce l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati tra le prestazioni i cui periodi si possono escludere, se collocati nella finestra di fine carriera e non necessari al diritto.
Sul calcolo di quei contributi la sua ricostruzione va corretta. Con almeno 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 si calcolano con il sistema contributivo ai sensi dell’art. 24, comma 2, del DL n. 201/2011, come chiarisce la Circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012. I contributi del 2015 confluiscono quindi nella quota contributiva, la cosiddetta quota C; la quota B copre le anzianità dal 1993 al 2011.
Il messaggio n. 883/2022 esclude la neutralizzazione sulle quote calcolate con il sistema contributivo e vieta di applicare due volte il beneficio sullo stesso trattamento. Le settimane del 2015 contano però per delimitare a ritroso le ultime cinque annualità di contribuzione, e dalla loro durata dipende quali anni di part-time entrano nella finestra.
Domanda di ricostituzione e arretrati: la decadenza triennale
La neutralizzazione si chiede con la domanda di ricostituzione della pensione, che ha effetto dalla decorrenza originaria: ai sensi del Messaggio INPS n. 883/2022, gli arretrati spettano però nei limiti della prescrizione e solo se non è maturata la decadenza prevista dall’art. 47, comma 6, del DPR n. 639/1970.
La decadenza è di tre anni e, secondo la Circolare INPS n. 95 del 31 luglio 2014, decorre dalla ricezione del provvedimento di prima liquidazione per le pensioni riconosciute dal 6 luglio 2011, data fissata dalla Corte costituzionale (sent. n. 69/2014). Per la prassi INPS, una volta scaduto il termine, l’importo in pagamento non si ricalcola più: per una pensione liquidata nel febbraio 2018 il termine è scaduto da tempo.
La Cassazione (ord. n. 20836 del 19 giugno 2026) ha confermato una lettura diversa, la cosiddetta decadenza mobile: il termine colpisce solo le differenze sui ratei anteriori al triennio che precede la domanda giudiziale, mentre i ratei successivi e quelli futuri sono salvi. Il triennio si conta a ritroso dalla data del ricorso in tribunale (Cass. n. 22820/2021).
Ai sensi dell’art. 443 del codice di procedura civile, la causa previdenziale è procedibile solo dopo l’esaurimento della fase amministrativa o la scadenza dei suoi termini. La sequenza per arrivare al ricorso è la seguente:
- richiesta dell’estratto conto contributivo e del prospetto di calcolo della pensione, per documentare la data di inizio del part-time e le settimane accreditate nel 2015;
- simulazione del ricalcolo presso un patronato, con il confronto tra la neutralizzazione del part-time e quella dell’indennità per i rimpatriati;
- domanda online con il servizio INPS Ricostituzione della pensione, indicando i periodi da escludere e la sentenza applicabile;
- ricorso amministrativo all’INPS contro l’eventuale rigetto o il mancato pagamento degli arretrati;
- ricorso al giudice del lavoro senza attese, perché ogni mese di ritardo sposta in avanti il triennio di ratei recuperabili.
Pensione di vecchiaia con part-time a fine carriera
Nel caso descritto, le condizioni di base sono soddisfatte: il minimo contributivo per la vecchiaia è raggiunto senza conteggiare il part-time, e con quasi 20 anni di versamenti al 1995 la pensione ha una quota retributiva ampia. L’esito della domanda dipende dalla data di inizio del part-time rispetto alla finestra delle ultime cinque annualità di contribuzione.
| Condizione | Situazione nel caso descritto |
|---|---|
| Anzianità minima di 20 anni per la pensione di vecchiaia (art. 24, comma 7, DL n. 201/2011) | Raggiunta prima del part-time, con circa 28 anni di contributi se la carriera iniziata nel dicembre 1975 è continua |
| Inizio della riduzione di orario (Corte costituzionale, sent. n. 264/1994; Messaggio INPS n. 12002/2006) | Da documentare: deve cadere nell’anno solare in cui si chiude, a ritroso, la finestra di fine carriera |
| Indennità di disoccupazione per i rimpatriati del 2015 (Messaggio INPS n. 883/2022) | Neutralizzabile se non necessaria al diritto; riduce le settimane di lavoro comprese nella finestra |
| Decadenza triennale (art. 47, comma 6, DPR n. 639/1970) | Scaduta rispetto alla liquidazione del 2018; in giudizio sono recuperabili i ratei del triennio precedente il ricorso (Cass. ord. n. 20836/2026) |
Con dati ipotetici, se nel 2015 l’INPS ha accreditato 26 settimane di indennità, le altre 234 settimane della finestra risalgono da marzo 2009 fino al settembre 2004 circa, con tutte le settimane di part-time accreditate per intero. La 260ª settimana cade quindi nel 2004, e il part-time è neutralizzabile se è iniziato nel 2004 o dopo. Se la riduzione di orario risale al 2003, la sentenza n. 264/1994 non si applica e la domanda può riguardare solo l’indennità del 2015.
Se il part-time rientra nella finestra, la domanda di ricostituzione è la via più rapida per ottenere l’importo ricalcolato. Il ricorso al giudice del lavoro, dopo la fase amministrativa, serve a recuperare i ratei arretrati che la prassi INPS considera decaduti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz