Il riconoscimento dell’accredito figurativo corrispondente al congedo di maternità viene considerato ai fini del calcolo del TFS?
Il congedo di maternità obbligatoria conta a tutti gli effetti nel calcolo del TFS, ossia nel trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il periodo di astensione rientra negli anni di servizio computabili e non riduce la base retributiva di riferimento: la maternità non ha alcuna incidenza negativa sulla buonuscita, né sull’importo né sulla durata considerata.
Congedo di maternità negli anni di servizio per il TFS
Il TFS è disciplinato, a seconda della categoria di appartenenza, dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 (per i dipendenti statali, con l’Indennità di Buonuscita) e dalla Legge 8 marzo 1968, n. 152 (per il personale degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale, con l’Indennità Premio di Servizio). In tutti i casi, l’importo si calcola moltiplicando una quota dell’ultima retribuzione mensile lorda — comprensiva della tredicesima mensilità — per il numero di anni di servizio computabili.
Durante il congedo di maternità obbligatoria, il rapporto di lavoro non è sospeso: la dipendente rimane formalmente in servizio e l’ente datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione TFS sull’intera retribuzione virtuale, ovvero sulla retribuzione teorica piena, anche se la dipendente percepisce nel periodo l’indennità di maternità INPS in misura ridotta. Il periodo di astensione obbligatoria viene quindi conteggiato integralmente tra gli anni di servizio computabili ai fini del TFS, al pari di qualsiasi altro periodo lavorativo in costanza di rapporto.
Per stimare l’importo della propria liquidazione si può usare il calcolatore online del TFR/TFS.
Base retributiva del TFS sullo stipendio pieno, maternità inclusa
Per il calcolo del trattamento di fine servizio si applicano due metodi diversi in base alla quota di riferimento. Per il servizio prestato fino al 31 dicembre 2010, la base retributiva è l’ultima retribuzione mensile lorda percepita alla cessazione, comprensiva della tredicesima mensilità (è questo il metodo previsto dal DPR 1032/1973). Per il servizio prestato dal 1° gennaio 2011 si applica invece un metodo ad accantonamento progressivo (introdotto dal D.Lgs. 78/2010) per ogni anno di servizio, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, con rivalutazione. Il TFS complessivo è la somma delle due quote, calcolate ciascuna con il proprio metodo.
La maternità non impatta quindi su nessuno dei due elementi del calcolo: né sugli anni di servizio — che la includono integralmente — né sulla base retributiva finale, che si riferisce all’ultimo stipendio pieno. Il fatto che la copertura contributiva avvenga tramite accredito sulla retribuzione virtuale (anziché su quella effettivamente percepita durante il congedo) riflette proprio il principio per cui la maternità non deve penalizzare la posizione previdenziale e indennitaria della lavoratrice.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz