Cosa è il Trattamento di Fine Rapporto
Il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) è la somma di denaro corrispondente agli accantonamenti accumulati durante il periodo lavorativo, versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, applicandovi la rivalutazione calcolata applicando un tasso composto (1.5% in misura fissa annua e 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT).
Regole ad hoc sono previste per i dipendenti pubblici, il cui referente è l’INPS e per i quali l’erogazione del TFR/TFS avviene con tempi e modalità differite in base all’importo.
Destinazione TFR: azienda o fondi pensione
Ogni lavoratore è chiamato a decidere entro 6 mesi dall’assunzione se destinare il proprio TFR, disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile e dalla legge 297/1982, alla previdenza complementare (indicando il fondo pensione scelto) o mantenerlo presso il datore di lavoro.
Se il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, per le aziende con 50 dipendenti gli accantonamenti confluiscono presso l’INPS.
Come si accumulano le quote di TFR
Il TFR viene accantonato ogni mese (è indicato in busta paga). L’importo finale del trattamento spettante è pari alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5 e rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno.
Nella retribuzione accantonabile rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale escluse le somme pagate a titolo di rimborso spese.
Il calcolo del TFR
Il calcolo della tassazione sul trattamento di fine rapporto è dunque complesso. I parametri di cui tenere conto per calcolare il TFR sono numerosi:
- inizio e fine rapporto,
- importo complessivo
- accantonamento al 31 dicembre,
- eventuali anticipazioni,
- eventuale quota destinata alla previdenza complementare,
- tipologia contrattuale (full-time o part-time ed eventuali modifiche intervenute nell’arco del rapporto),
- importo della rivalutazione già assoggettato a imposta sostitutiva.
Bisogna anche tenere conto della tassazione, ai fini di un importo netto a partire dal lordo calcolato.
La tassazione del TFR
La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17% (non dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare).
La tassazione operata dal datore di lavoro è comunque una tassazione provvisoria. L’Agenzia delle Entrate effettua una riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota media applicata al lavoratore nel quinquennio precedente il termine del rapporto di lavoro, in riferimento al suo reddito complessivo.
Il TFR ai fini ISEE
La liquidazione del TFR non deve essere essere inserita nella DSU ai fin del calcolo reddituale, così come non si deve computare l’eventuale riscatto anticipato del Fondo Pensione ei relativi risultati di gestione.
Ai fini ISEE, neanche gli eventuali arretrati “fanno reddito” e dunque non vanno inseriti se soggetti a tassazione separata.
Anticipazione del TFR in costanza di lavoro
Il lavoratore con otto anni di anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro può chiedere una sola volta un’anticipazione del TFR, concesso nei limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero di dipendenti. La richiesta deve essere giustificata per:
- spese sanitarie per terapie o interventi straordinari
- acquisto prima casa per sé o per i figli documentato con atto notarile.
- motivi personali.
La percentuale di anticipazione varia in base alla causale.