I soci lavoratori di Srl iscritti all’INPS come artigiani o commercianti non devono pagare i contributi INPS sugli utili non distribuiti, cioè sulla quota di profitto che l’assemblea lascia nella società. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con un gruppo di sentenze depositate a metà settembre, che respingono la linea seguita per anni dall’Istituto.
Per l’INPS la parte di utile spettante al socio entra nella base imponibile anche quando non arriva mai sul suo conto. Per i giudici gli utili accantonati a riserva appartengono alla società: il prelievo previdenziale scatta solo sulle somme incassate dal socio o imputate a lui con la trasparenza fiscale.
La decisione tocca già il modello Redditi 2026 in scadenza a inizio novembre e i versamenti degli anni passati, mentre le istruzioni dell’INPS non sono ancora cambiate.
In sintesi:
- le sentenze della Sezione lavoro sono dieci, depositate il 16 e il 17 settembre 2026, con capofila la n. 25377;
- il socio che lavora nella Srl paga comunque il contributo sul minimale, calcolato nel 2026 su un reddito di 18.808 euro;
- spetta all’INPS dimostrare che il socio ha incassato gli utili o che la Srl ha optato per la trasparenza;
- la circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 continua a includere nella base del quadro RR la quota di utile del socio, distribuita o accantonata;
- per un commerciante socio al 50% di una Srl con 80.000 euro di reddito lasciato a riserva, in gioco ci sono circa 5.250 euro di contributi sul 2025.
Utili accantonati a riserva fuori dalla base contributiva
Gli utili che una Srl senza opzione per la trasparenza destina a riserva non entrano nella base imponibile dei contributi dovuti dal socio lavoratore alla Gestione artigiani o alla Gestione commercianti. La Cassazione, Sezione lavoro (sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026), ha affermato il principio, ribadito da altre nove sentenze conformi depositate il 16 e il 17 settembre 2026 e decise tutte nell’udienza pubblica del 7 luglio.
La norma applicata è l’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, che commisura i contributi di artigiani e commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Per la Corte la formula non consente di sostituire il reddito dichiarato con quello soltanto conseguibile: in una Srl soggetta a IRES l’utile è reddito della società, e diventa reddito del socio solo quando l’assemblea ne delibera la distribuzione e il socio lo incassa.
L’INPS sosteneva che il calcolo dovesse imputare pro quota al socio lavoratore l’intero reddito d’impresa della Srl, a prescindere dalla destinazione dell’utile, e che lasciare all’assemblea la scelta di accantonare equivalesse a lasciarle decidere la base contributiva. La Corte ha respinto anche gli argomenti della solidarietà previdenziale e dell’elusione: trattenere gli utili per l’autofinanziamento è una legittima scelta d’impresa, che di per sé non ha finalità fraudolente.
La sentenza capofila riguardava una socia unica, amministratrice e lavoratrice di una piccola Srl iscritta alla Gestione commercianti: il principio si applica quindi anche al socio unico che amministra la società e decide da solo la sorte degli utili.
Quadro RR 2026: l’INPS conferma la vecchia regola
L’INPS non ha recepito l’orientamento dei giudici. La circolare n. 62 del 27 maggio 2026, che regola la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2026-PF, individua la base imponibile del socio di Srl nella parte del reddito d’impresa della società corrispondente alla sua quota di partecipazione agli utili, senza distinguere tra utili distribuiti e utili accantonati.
È la stessa impostazione delle circolari n. 102/2003 e n. 84/2021. La seconda ha escluso dai contributi gli utili delle società di capitali in cui l’iscritto non presta attività lavorativa, lasciando invariata la regola per il socio lavoratore, cioè proprio quella respinta dalla Cassazione.
Le sentenze attribuiscono all’INPS anche l’onere della prova: per chiedere i contributi a percentuale l’Istituto deve dimostrare che il socio ha incassato gli utili oppure che la società ha optato per la trasparenza. La dichiarazione dei redditi della Srl e la percentuale di partecipazione, da sole, non bastano: contano il bilancio, il verbale di destinazione dell’utile e la dichiarazione IRPEF del socio.
Quando gli utili sono soggetti a contributo
Secondo la Cassazione la quota di utile del socio lavoratore entra nella base contributiva in due casi:
- se la Srl ha optato per la trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del TUIR, perché il reddito è imputato ai soci ai fini IRPEF in proporzione alle quote, anche senza distribuzione;
- se l’utile è distribuito e percepito come dividendo dal socio lavoratore.
Sul secondo caso le sentenze lasciano domande aperte, già sollevate dai commentatori. Il dividendo è fiscalmente un reddito di capitale, mentre la norma contributiva parla di redditi d’impresa; l’INPS, inoltre, non ha indicato come trattare gli utili accantonati in un anno e distribuiti in uno successivo.
Il minimale non è in discussione. Il socio che partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è iscritto alla gestione, come prevede l’art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, e versa i contributi INPS di artigiani e commercianti sul reddito minimo, pari nel 2026 a 18.808 euro: 4.611,64 euro annui per i commercianti e 4.521,36 euro per gli artigiani. Le sentenze riguardano solo la contribuzione a percentuale sulla parte eccedente.
Il trattamento della quota di utile cambia secondo la situazione del socio e della società:
| Situazione del socio | Contributi a percentuale sulla quota di utile |
|---|---|
| Socio lavoratore di Srl ordinaria, utile accantonato a riserva | Non dovuti (art. 3-bis D.L. n. 384/1992; Cass., sez. lav., sent. n. 25377 del 16 settembre 2026) |
| Socio lavoratore di Srl ordinaria, utile distribuito e incassato | Dovuti sugli utili percepiti (Cass., sez. lav., sent. n. 25377 del 16 settembre 2026) |
| Socio lavoratore di Srl in trasparenza fiscale | Dovuti sulla quota imputata, anche senza distribuzione (artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986) |
| Socio di capitale che non lavora nella Srl | Non dovuti, senza iscrizione alla gestione (circolare INPS n. 84/2021) |
| Socio lavoratore iscritto alla gestione, in ogni caso | Contributo sul minimale sempre dovuto (art. 1, comma 203, L. n. 662/1996) |
Esempio di calcolo: socio commerciante al 50%
Una Srl commerciale non trasparente, con due soci al 50% di cui uno solo lavora nella società, dichiara per il 2025 un reddito d’impresa di 80.000 euro, e l’assemblea destina l’intero utile a riserva. Il socio lavoratore non ha altri redditi d’impresa. I parametri sono quelli della circolare INPS n. 38 del 7 febbraio 2025: minimale di 18.555 euro e aliquota del 24,48% per i commercianti fino a 55.448 euro di reddito.
Con la regola dell’INPS il socio dichiara nel quadro RR una base di 40.000 euro e versa, oltre al minimale, 5.249,74 euro di contributi a percentuale sull’eccedenza di 21.445 euro. Con la lettura della Cassazione la base si ferma al minimale:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Quota di reddito della Srl imputata dall’INPS al socio | 40.000,00 euro |
| Contributo sul minimale 2025 (18.555 euro al 24,48%, più 7,44 euro di maternità) | 4.549,70 euro |
| Contributi a percentuale secondo l’INPS (21.445 euro al 24,48%) | 5.249,74 euro |
| Contributi a percentuale secondo la Cassazione | 0,00 euro |
| Totale annuo secondo l’INPS | 9.799,44 euro |
| Totale annuo secondo la Cassazione | 4.549,70 euro |
Per un socio artigiano, con aliquota del 24%, la differenza scende a 5.146,80 euro. Se l’assemblea avesse distribuito 20.000 euro, il socio ne avrebbe incassati 10.000, una somma inferiore al minimale: anche contando i dividendi nella base, come indica la Cassazione, non ci sarebbero contributi a percentuale.
Dichiarazione dei redditi 2026 e rimborso dei contributi
Il modello Redditi PF 2026, relativo ai redditi 2025, va presentato entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. Il socio di una Srl non trasparente che ha accantonato gli utili ha due strade: seguire la circolare INPS e indicare la quota di utile nel quadro RR, oppure applicare il principio della Cassazione ed escluderla, versando solo il minimale.
Nel secondo caso l’INPS può emettere un avviso di addebito, contestabile in giudizio richiamando le sentenze di settembre. Per chi decide di pagare contano i tempi: le Sezioni Unite (sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026) hanno chiarito che le sanzioni ridotte per i contributi omessi in caso di incertezza interpretativa spettano solo a chi versa entro il termine fissato dall’INPS, anche con il contenzioso ancora aperto.
Per gli anni già dichiarati, la via indicata dai commentatori è la dichiarazione integrativa del modello Redditi con la rettifica del quadro RR, per le annualità ancora correggibili, seguita dalla domanda di rimborso all’INPS. Il rimborso ha un effetto sulla pensione: i contributi restituiti escono dalla posizione assicurativa e riducono il montante su cui si calcola l’assegno.